| giovedi 22 agosto 2002 comunicato segreteria nazionale |

LAVORATORI ADDETTI AL VIDEOTERMINALE
Abbiamo constatato che in qualche caso l’azienda
non ottempera agli obblighi previsti dalla legge 626/94 con le tempistiche
previste dalla legge stessa, in tema di sorveglianza sanitaria per i lavoratori
addetti ai videoterminali.
A tale scopo riportiamo qui di seguito integralmente l’art. 55 della legge
626, dedicato alla sorveglianza sanitaria:
1. I lavoratori prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l’esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.
2.
in base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori
vengono classificati in:
a)
idonei, con o senza prescrizioni;
b)
non idonei.
3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età sono sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno biennale.
4.
Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta,
ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva,
confermata dal medico competente.
5.
La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in
funzione dell’attività svolta è a carico del datore di lavoro.
Ricordiamo che i controlli e le visite oculistiche sono un diritto e che, in caso di necessità, le relative richieste vanno inoltrate direttamente alla funzione R.U. dell’azienda.
Per
ogni necessità i lavoratori possono contattare i delegati SNATER.
Roma, 20 agosto 2002
SEGRETERIA
NAZIONALE – SETTORE TELECOMUNICAZIONI snaterti@tin.it
Via Dardanelli,
13 – 00195 ROMA – Tel. 06/3720096 06/36894852
– Fax 06/36892500