giovedi 22 agosto 2002  comunicato  segreteria nazionale         

LAVORATORI ADDETTI AL VIDEOTERMINALE

Abbiamo constatato che in qualche caso l’azienda non ottempera agli obblighi previsti dalla legge 626/94 con le tempistiche previste dalla legge stessa, in tema di sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti ai videoterminali.
A tale scopo riportiamo qui di seguito integralmente l’art. 55 della legge 626, dedicato alla sorveglianza sanitaria:

1.     I lavoratori prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per    evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l’esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.

2.     in base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:

        a)    idonei, con o senza prescrizioni;

        b)    non idonei.

3.     I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età sono sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno biennale.

4.     Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente.

5.     La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell’attività svolta è a carico del datore di lavoro. 

Ricordiamo che i controlli e le visite oculistiche sono un diritto e che, in caso di necessità, le relative richieste vanno inoltrate direttamente alla funzione R.U. dell’azienda.

Per ogni necessità i lavoratori possono contattare i delegati SNATER.   

Roma, 20 agosto 2002

SEGRETERIA NAZIONALE – SETTORE TELECOMUNICAZIONI  snaterti@tin.it

Via Dardanelli, 13 – 00195 ROMA – Tel. 06/3720096  06/36894852 – Fax 06/36892500

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