| venerdi 30 agosto 2002 comunicato segreteria nazionale |

Roma,
27 agosto 2002.
I videoterminali sono diventati la base di quasi
tutte le lavorazioni, ormai i PC fanno parte della vita quotidiana; questa
tecnologia sta costantemente rivoluzionando il mondo del lavoro, modificando
profondamente modelli organizzativi ed aumentando vertiginosamente ritmi di
lavoro; se da una parte per le imprese i Vdt sono divenuti indispensabili, per
gli addetti, al contrario, comportano notevoli
disagi psico-fisici.
Per
regolamentare e gestire quello che era diventato un problema in Italia, in data
19 settembre 1994, è stato emanato, con notevole ritardo rispetto agli altri
paesi europei, il D.Lgs. 626 ( Misure
per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori ).
Successivamente
sono state affinate e chiarite le norme introdotte dalla legge tramite il Decreto
del 2000, emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di
concerto con il Ministero della Sanità, che introduce con un allegato estensivo
alle “linee guida d’uso dei videoterminali”
e con la circolare
n.16 del 25 gennaio 2001 “chiarimenti operativi in ordine alla definizione
di lavoratore esposto e sorveglianza sanitaria”.
Il
Decreto 2000 chiarisce:
·
le
caratteristiche dell’arredo della postazione del video terminale;
·
le
indicazioni sugli ambienti;
·
le
indicazioni atte ad evitare l’insorgenza di disturbi muscoloscheletrici;
·
le
indicazioni atte ad evitare disturbi da affaticamento mentale.
La
circolare 16/2001 introduce delle innovazioni e gli adempimenti relativi:
·
alla
modifica della definizione di lavoratore addetto all’uso di attrezzature
munite di videoterminali, e cioè colui che le utilizza, in modo sistematico o
abituale, per venti ore settimanali, dedotte le pause, e non più colui che le
utilizza per almeno quattro ore consecutive giornaliere;
·
alla
cadenza delle visite di controllo che siano almeno biennali per i lavoratori
idonei con prescrizioni e per quelli che abbiano compiuto il 50° anno di
età ( non più il 45° ), mentre almeno quinquennali per i lavoratori idonei senza
prescrizioni all’esito della visita di controllo preventiva;
·
all’introduzione
dell’obbligo della visita oftalmologica, oltre che dall’apposita richiesta
del lavoratore che sospetti un’alterazione della funzione visiva, confermata
dal medico competente, anche dall’esito dei controlli preventivi e periodici.
Poiché i costi di questa legge sono a carico del datore di lavoro,
notoriamente poco incline alle spese non produttive, è estremamente importante
che gli stessi lavoratori siano più
informati possibile, in modo da consentire loro la possibilità di far
rispettare i propri diritti.
A
completamento del precedente comunicato, Snater, oltre che continuare a fornire
ai lavoratori tutta l’informativa
utile alla tutela della loro salute ( vedere
il sito sottoindicato ), rimane a disposizione sia per ulteriori chiarimenti
che per i supporti necessari.
SEGRETERIA
NAZIONALE – SETTORE TELECOMUNICAZIONI
snaterti@tin.it
Via di Macchia
Palocco, 223 – 00125 ROMA – Tel. 06/36894852 – Fax 06/36892500 www.snatertlc.it