venerdi 30 agosto 2002  comunicato  segreteria nazionale         

 

Roma, 27 agosto 2002.  

ADDETTI  AL VIDEO TERMINALE   2

 

I videoterminali sono diventati la base di quasi tutte le lavorazioni, ormai i PC fanno parte della vita quotidiana; questa tecnologia sta costantemente rivoluzionando il mondo del lavoro, modificando profondamente modelli organizzativi ed aumentando vertiginosamente ritmi di lavoro; se da una parte per le imprese i Vdt sono divenuti indispensabili, per gli addetti, al contrario, comportano  notevoli disagi psico-fisici. 

Per regolamentare e gestire quello che era diventato un problema in Italia, in data 19 settembre 1994, è stato emanato, con notevole ritardo rispetto agli altri paesi europei, il D.Lgs. 626 ( Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori ). 

Successivamente sono state affinate e chiarite le norme introdotte dalla legge tramite il Decreto del 2000, emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero della Sanità, che introduce con un allegato estensivo alle “linee guida d’uso dei videoterminali”  e  con la circolare n.16 del 25 gennaio 2001 “chiarimenti operativi in ordine alla definizione di lavoratore esposto e sorveglianza sanitaria”.

Il Decreto 2000 chiarisce:

·       le caratteristiche dell’arredo della postazione del video terminale;

·       le indicazioni sugli ambienti;

·       le indicazioni atte ad evitare l’insorgenza di disturbi muscoloscheletrici;

·       le indicazioni atte ad evitare disturbi da affaticamento mentale. 

La circolare 16/2001 introduce delle innovazioni e gli adempimenti relativi:

·       alla modifica della definizione di lavoratore addetto all’uso di attrezzature munite di videoterminali, e cioè colui che le utilizza, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le pause, e non più colui che le utilizza per almeno quattro ore consecutive giornaliere;

·       alla cadenza delle visite di controllo che siano almeno biennali per i lavoratori idonei con prescrizioni e per quelli che abbiano compiuto il 50° anno di età ( non più il 45° ), mentre almeno quinquennali per i lavoratori idonei senza prescrizioni all’esito della visita di controllo preventiva;

·       all’introduzione dell’obbligo della visita oftalmologica, oltre che dall’apposita richiesta del lavoratore che sospetti un’alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, anche dall’esito dei controlli preventivi e periodici. 

Poiché i costi di questa legge sono a carico del datore di lavoro, notoriamente poco incline alle spese non produttive, è estremamente importante che gli stessi lavoratori siano  più informati possibile, in modo da consentire loro la possibilità di far rispettare i propri diritti. 

A completamento del precedente comunicato, Snater, oltre che continuare a fornire ai  lavoratori tutta l’informativa utile alla tutela della loro salute ( vedere il sito sottoindicato ), rimane a disposizione sia per ulteriori chiarimenti che per i supporti necessari. 

 

SEGRETERIA NAZIONALE – SETTORE TELECOMUNICAZIONI       snaterti@tin.it

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