mercoledi 25 giugno 2003  comunicato  segreteria nazionale  

Roma, 24.6.2003 

CESSIONE A TNT LOGISTICS
SECONDA VITTORIA DELLO SNATER
 

Il 18 febbraio 2003 si concludevano, presso l’Unione Industriali di Roma, le procedure previste dalla legge per la cessione della funzione Logistica di Telecom Italia alla TNT Logistics Italia Spa. 

In quella occasione la delegazione sindacale, composta finalmente anche da tutte le RSU di Retail, non giunse ad alcun accordo con le controparti, ciò nel rispetto delle indicazioni ricevute dai lavoratori nelle assemblee indette nelle giornate precedenti che richiedevano in particolare garanzie occupazionali. 

Successivamente le sole SLC, FISTEL, UILCOM  e le “loro rispettive” RSU(?),  ripresero la trattativa, sottoscrivendo da soli, il 1° marzo scorso un accordo che, pur mantenendo per il personale ceduto i previgenti trattamenti contrattuali, Telemaco, ASSILT e CRALT, prevedeva, in termini alquanto espliciti, la possibilità per la TNT Logistics di trasferire  i lavoratori in altre sedi, esponendo ad ulteriori pesanti disagi chi opera nei “micromagazzini” o nei magazzini ritenuti “non strategici”.  

In data 14 giugno 2003 il Giudice del Lavoro di Roma, a seguito del ricorso presentato da SNATER del Lazio ai sensi dell’art. 28 L.300/70 ha dichiarato illegittimo tale accordo sindacale stipulato il 1 marzo 2003.  

Pertanto alla luce di tale provvedimento vengono meno quelle criticità dell’accordo in favore di TNT che congiuntamente a Telecom sarà costretta a ripetere le trattative anche con le RSU di SNATER. Diversamente i lavoratori trasferiti potranno per carenza delle garanzie  previste dall’art. 2112 c.c. (mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda) pretendere il rientro in Telecom (scusate se è poco).

E’ opportuno ricordare che già in precedenza Il Giudice del Lavoro  del Tribunale di Bologna, nel constatare che l’azienda, nel corso del 2002, non aveva dato alcuna motivazione organizzativa relativamente al trasferimento di un lavoratore dalla Rete alla Logistica, e che nel gennaio 2003 l’azienda aveva comunicato la cessione ad altra azienda del comparto presso cui era stato trasferito il lavoratore ricorrente, con procedimento del 28/2/2003, disponeva il reintegro in Telecom (in altro ufficio non soggetto a trasferimento di ramo di azienda) di un lavoratore, assistito dallo SNATER, fino al termine dell’iter giudiziario. 

E’ ORA DI INVERTIRE LA MARCIA E CHE TUTTI I LAVORATORI DEL GRUPPO TELECOM PRENDANO COSCIENZA DI TUTTO CIO’. PER QUESTE RAGIONI SNATER, RITIENE INDISPENSABILE COSTRUIRE CONGIUNTAMENTE AGLI ALTRI SINDACATI DI BASE UNA FORTE INIZIATIVA DI LOTTA CONTRO LE CESSIONI DI RAMI D’AZIENDA, PER FISSARE DEI LIMITI AL LAVORO PRECARIO NELLE AZIENDE DEL GRUPPO, PER DARE REALI GARANZIE OCCUPAZIONALI.     

                                                                                    LA SEGRETERIA NAZIONALE  

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