| lunedi 29 marzo 2004 comunicato nazionale |
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Il
giorno 19-3-2004 i sindacati confederali hanno convocato i loro Rsu per aprire
la trattativa di armonizzazione dell’ex Document Management oggi azienda
Telepost. Vogliamo puntualizzare che la giustificazione adottata (ovvero
armonizzare perché parte dei loro iscritti l’hanno richiesto) è
strumentale e ingiustificata in quanto la trattativa è un dovere delle
organizzazioni sindacali (a tutela degli iscritti, e di tutti i lavoratori. L’art.2112
del c.c. prevede che i lavoratori esternalizzati
anche contro la loro palesata volontà, siano comunque tutelati nei
loro diritti acquisiti.
Il
31 marzo 2004 ci sarà la trattativa di passaggio, per noi significa mettere
in piedi una trattativa complessa che valuti tutti gli aspetti del vecchio
contratto Telecom e del nuovo contratto “ PER IL
PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI RECAPITO IN LOCO” ossia del
recapito postale, al fine di conservare salario, anzianità, qualifiche
professionali, normative e diritti, Tfr, Assilt, Cralt, precedenti per portare
a casa il meglio di entrambi i contratti all’interno dell’armonizzazione.
Il trasferimento di
azienda è regolato dall’art..2112 del codice civile e dalla legge 428/90, i
nostri legali ai quali ci siamo
rivolti hanno così approfondito
l’argomento:
Contratto di lavoro. Il III comma dell’art.2112 codice civile
stabilisce che “l’acquirente è
tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti
collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro
scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili
all’impresa acquirente”. L’acquirente può quindi sostituire il
contratto precedentemente applicato con quello applicabile alla propria
impresa, ma questo non può essere peggiorativo. Il nuovo contratto collettivo
può infatti derogare a quello vigente ma non può pregiudicare i diritti
acquisiti, compresi quelli derivanti dal contratto individuale. Su questa
materia l’art.47 della legge n.428 del 29.12.1990 prevede una
particolareggiata procedura di consultazione con le organizzazioni sindacali.
Normativa in materia di
licenziamento. Il IV
comma del citato art.47 statuisce che il datore di lavoro, sia il vecchio
alienante, sia il nuovo acquirente, non può licenziare per il solo fatto che
sta per vendere o che ha appena acquisito l’azienda. Egli può farlo solo
“ai sensi della normativa vigente”; certamente può accadere che il
venditore giustifichi con esigenze tecnico-produttive o di ristrutturazione
aziendale la decisione di procedere a licenziamenti, ma può fare ciò solo
nei limiti previsti dalla normativa, mentre il trasferimento dell’azienda di
per sé comporta un mutamento della titolarità e non della struttura
organizzativa o produttiva.
Consenso del lavoratore.
“La ritenuta violazione della normativa in materia di cessione di ramo
d'azienda esclude l'automatismo della sostituzione soggettiva del datore di
lavoro, e determina la necessità del consenso dei lavoratori alla cessione
del contratto di lavoro, con conseguente declaratoria, in accoglimento del
ricorso, della nullità della cessione dei contratti di lavoro dei ricorrenti
da Telecom a Im.Ser. (e successivamente a Telemaco per alcuni di essi),
appunto per difetto del necessario consenso ai sensi dell'ari. 1406 c.c., e
della permanente sussistenza del rapporto di lavoro dei medesimi con
l'originaria società cedente.” (Dalla
sentenza pronunciata dal Giudice Gualtiero Michelini in data 29 2 2004 Tribunale di Roma
recentemente vinta dai lavoratori di Imser Telemaco nei confonti di
Telecom Imser e Telemaco immobiliare).
La
suddetta normativa si applica sia in caso di trasferimento d’azienda che nel
caso di cessione di ramo di azienda.
N.
B. Per opporsi al trasferimento si consiglia di non essere iscritti ai
sindacati firmatari dell’accordo, altrimenti vale il meccanismo
dell’accettazione per delega tramite l’iscrizione al sindacato firmatario.
Nella trattativa
avvenuta per la cessione, i rappresentanti delle Relazioni Industriali di
Telecom e TNT, hanno minacciato che se non ci fosse stato verbale di accordo
durante la procedura ex art.47 della Legge 428/90 con i sindacati, sarebbe
stato applicato il contratto del recapito postale
al posto di quello
Telecom, e non sarebbero state concesse Assilt, Cralt, Telemaco e quant’altro.
Queste minacce erano pretestuose e arroganti perché la legge parla chiaro, vanno mantenuti diritti, qualifiche e
salario.Invitiamo però i lavoratori interessati a valutare se il contratto
Telecom è conveniente o se invece conviene acquisire
l’altro del recapito postale, portiamo
alcuni elementi di riflessione:
1)
Retribuzione Contrattuale dai CCNL rispettivi:
Per
confrontare dati omogenei abbiamo considerato per Telecom solo l’aumento del
1-7-2003 e senza il sovraminimo ad
personam del 2000 che consideriamo comunque mantenuto e non assorbibile. Abbiamo
preso in considerazione solo i livelli intermedi.
|
CCNL per il personale
dipendente da imprese esercenti servizi di recapito in loco del 4-4 2002 |
Telecom del 28-6-2000 |
||||
|
livello |
parametro |
euro |
livello |
parametro |
euro |
|
2 |
175 |
1.417,09 |
5 |
129 |
1.239,74 |
|
3 s |
150 |
1.285,88 |
4 |
121 |
1.167,25 |
|
3 |
138 |
1.222,30 |
3 |
115 |
1.110,76 |
|
4 |
128 |
1.169,70 |
2 |
108 |
1.042,73 |
|
5s |
115 |
1.102,21 |
1 |
100 |
961,36 |
come
si vede i livelli retributivi comprensivi di minimi, ind. di contingenza, Edr,
dei livelli inquadramentali centrali o “intermedi” paragonati allo stesso
periodo di tempo, indicano significative differenze a favore del CCNL recapito
postale. Abbiamo paragonato livelli che hanno qualifiche omologhe fra i 2
contratti.
Va
quindi salvaguardato il salario personale , se ci sono differenze per salari
superiori l’eventuale differenza va considerata superminimo non assorbibile in
successivi contratti e nei premi annui, valido ai fini dei conteggi di tutti gli
istituti contrattuali e del Tfr.
2)
Il CCNL del recapito postale è scaduto
il 31 12 2003 per la parte economica e scadrà il 31 12 2005 per la parte normativa. Il che significa che gli
aumenti salariali arrivano adesso con il rinnovo contrattuale, mentre in Telecom
il contratto scade alla fine del 2004.
Il
contratto Telecom ha avuto un aumento di rinnovo contrattuale nel 2000 e nel
2003 fra i più bassi di tutte le categorie che hanno rinnovato, vedendo che già
adesso nel recapito postale i minimi sono più alti, pensiamo che un aumento
contrattuale sarà più alto di quello di Telecom, inoltre non abbiamo visto una
tantum nel capito postaler, quindi pensiamo che gli aumenti valgano per tutti i
mesi dalla scadenza, ai fini degli istituti contrattuali e anche del Tfr.
3)
Scatti di anzianità sono superiori di quelli di
Telecom, prendiamo di nuovo ad esempio i livelli intermedi:
|
Telecom |
|
Recapiti
postali |
|
|
livello |
euro |
livello |
euro |
|
5 |
Dopo ’92 -25,56 -
prima’92- 22,18 |
2 |
33.05 |
|
4 |
Dopo ’92 -24,38
-
prima’92-
21,15
|
3 s |
32,54 |
|
3 |
Dopo ’92 -23,24
-
prima’92-
20,22 |
3 |
31,50 |
|
2 |
Dopo ’92 -21,54
-
prima’92-
18,72 |
4 |
30,47 |
il
massimo di scatti nel recapito postale è 8 biennali. In Telecom sono 7 biennali
per gli assunti dopo il ’92 e 14 biennali per gli ante’92 e sono più bassi,
ricordiamo che sono congelati da anni, cioè sugli scatti di anzianità ormai
non ci sono più adeguamenti e aumenti salariali.
4)
Va salvaguardato l’importo dell’attuale
Premio Annuo e fissata subito una data per convenire quello del
2004 e dei successivi, va istutita la contrattazione aziendale a meno che il
contratto del recapito postale non sia migliorativo.
5)
Nel recapito postale c’è ancora la 14 ^ mensilità,
oltre alla 13 ^a paga intera.
6)
Nel recapito postale ci sono indennità , mentre in Telecom sono state tutte eliminate da
anni, e sono le seguenti:
- indennità di presenza giornaliera per tutti i
lavoratori di Euro 3,10 per chi lavora in 5 giorni alla - settimana, di Euro
2,62 per chi lavora 6 giorni alla settimana.
- Indennità di maneggio danaro del 5% sui minimi;
- Indennità di lontananza dai centri abitati;
- Indennità di alta montagna e di bicicletta.
7)
L’orario di lavoro base in Telecom è di 38,10 ore alla settimana, in recapito postale sono 38,37.
A fronte delle maggiori prestazioni si deve quindi prevedere una compensazione.
8)
Le ferie in Telecom sono 27 divise per 1,2 sono 22,
5 , mentre per i giovani che hanno meno di 10 anni di
anzianità c’è un giorno di ferie in meno. Nel recapito postale sono 26 che
divisi per 1,2 per la settimana corta diventano 22 giorni lavorativi uguali per
tutti, NON CI SONO DIFFERENZE NEL
RECAPITO POSTALE FRA VECCHI E NUOVI ASSUNTI.
9)
Le EF in recapito postale sono 32 più un giorno festivo pagato il 4 novembre, in
Telecom sono 44.
10)
Nel recapito postale non c’è ancora un Fondo
Integrativo Previdenziale , deve
essere istituito, quindi conviene portarsi , per chi ce l’ha,
Telemaco, con la clausola che preserva per il
futuro il lavoratore a scegliere fra il Fondo più vantaggioso dei due al
momento della nuova istituzione del fondo del recapito postale.
11)
L’Assilt come
salario differito, va portata anche nella nuova azienda, così come è successo
ad esempio per i lavoratori di Stampa Bollette ceduti all’azienda Postel nel
2001 , che cambiarono contratto e
presero quello dei Grafici , ma l’Assilt l’hanno conservata. Secondo quanto
previsto dalla Commissione Welfare aziendali per l’allargamento del perimetro
dell’Assilt vedi verbale del 14 6 2002.
12)
Mensa- Tiket mensa va valutato
13)
Vanno verificati tutti gli altri aspetti
In
entrambi i contratti sono passati gli elementi negativi della settimana “media
di 40 ore settimanali” con tutto ciò che ne consegue in termini di possibili
accordi azienda/sindacati per modifiche di orari settimanali a seconda delle
esigenze accampate dall’azienda e compensabili nell’anno. In entrambi i
contratti sono anche previsti i lavori precari come l’apprendistato, contratti
di collaborazione coordinata, a termine, . E’ previsto il telelavoro anche nel
recapito postale.
PER MEGLIO TUTELARSI
SONO DA RICHIEDERE PRINCIPALMENTE:
A.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA in caso di
crisi occupazionale nella nuova azienda, le aziende cedenti si impegnino a
reintegrare i lavoratori ceduti, OSSIA VA SCRITTA la clausola di salvaguardia dei posti di lavoro:
l’azienda cedente Telecom si
impegna, in caso di difficoltà economico-occupazionali della azienda ricevente,
a reintegrare nel proprio organico i lavoratori.
B.
Devono essere mantenute le attuali sedi di lavoro,
ricorrendo anche al lavoro remotizzato e /o al Telelavoro (nel recapito postale
è previsto). Non devono esser previsti trasferimenti in altre regioni ne’
collettivi né personali per il personale ceduto.
C.
Il sovraminimo ex acc.19/7/2000
presente nella busta paga Telecom deve essere mantenuto come non assorbibile nei
rinnovvi contrattuali successivi e valido ai fini del Tfr e di tutti gli
istituti economico-normativi che si anadranno a consolidare nella nuova azienda
Telepost, anche in caso di cambio di contratti.
D.
In caso di cambio di contratto ,
per i peggioramenti dell’orario di lavoro, dei giorni di ferie, e altri
istituti contrattuali da verificare, a compensazione sia dell’orario
maggiorato che degli istituti economico-normativi di miglior favore in esser in
Telcom Italia deve essere previsto un aumento mensile compensativo all’interno
del minimo tabellare e soggetto a tutti gli istituti contrattuali, compreso Tfr,
da valutare economicamente come è stato per Stampa Bollette nel gennaio 2001.
E.
SI RICHIEDE LA LIQUIDAZIONE DEL TFR,
cosicché i lavoratori che lo richiedano ne possano disporre.
F.
Deve essere garantita la
ANZIANITA’ DI SERVIZIO PREGRESSA E LA QUALIFICA PROFESSIONALE ADEGUATAMENTE
RETRIBUITA.
G. Si deve definire la STRUTTURA AZIENDALE ai fini Di NUOVE ELEZIONI RSU
STAI DALLA TUA PARTE STAI COL SINDACATO DELLA LISTA CAMBIA CON COBAS-FLMU/CUB-SNATER!!!!!
