lunedi 29 marzo 2004  comunicato   nazionale         

COBAS FLMUniti-CUB SNATER
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Il giorno 19-3-2004 i sindacati confederali hanno convocato i loro Rsu per aprire la trattativa di armonizzazione dell’ex Document Management oggi azienda Telepost. Vogliamo puntualizzare che la giustificazione adottata (ovvero armonizzare perché parte dei loro iscritti l’hanno richiesto) è strumentale e ingiustificata in quanto la trattativa è un dovere delle organizzazioni sindacali (a tutela degli iscritti, e di tutti i lavoratori. L’art.2112 del c.c. prevede che i lavoratori esternalizzati  anche contro la loro palesata volontà, siano comunque tutelati nei loro diritti acquisiti.   

Il 31 marzo 2004 ci sarà la trattativa di passaggio, per noi significa mettere in piedi una trattativa complessa che valuti tutti gli aspetti del vecchio contratto Telecom e del nuovo contratto “ PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI RECAPITO IN LOCOossia del recapito postale, al fine di conservare salario, anzianità, qualifiche professionali, normative e diritti, Tfr, Assilt, Cralt, precedenti per portare a casa il meglio di entrambi i contratti all’interno dell’armonizzazione.

Il trasferimento di azienda è regolato dall’art..2112 del codice civile e dalla legge 428/90, i nostri legali ai  quali ci siamo rivolti hanno  così approfondito l’argomento:

Il rapporto di lavoro: Il lavoratore conserva tutti i diritti: mansioni, qualifiche e livelli retributivi in atto al momento del trasferimento, con il divieto di mutamento in peggio delle mansioni e delle retribuzioni. La continuità del rapporto riguarda anche l’anzianità del lavoratore, scatti di anzianità, preavviso, conservazione del posto in caso di malattia, eventuali passaggi e scatti di livello di inquadramento, eventuali ferie, ect..

Contratto di lavoro. Il III comma dell’art.2112 codice civile stabilisce che “l’acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa acquirente”. L’acquirente può quindi sostituire il contratto precedentemente applicato con quello applicabile alla propria impresa, ma questo non può essere peggiorativo. Il nuovo contratto collettivo può infatti derogare a quello vigente ma non può pregiudicare i diritti acquisiti, compresi quelli derivanti dal contratto individuale. Su questa materia l’art.47 della legge n.428 del 29.12.1990 prevede una particolareggiata procedura di consultazione con le organizzazioni sindacali.

Normativa in materia di licenziamento. Il IV comma del citato art.47 statuisce che il datore di lavoro, sia il vecchio alienante, sia il nuovo acquirente, non può licenziare per il solo fatto che sta per vendere o che ha appena acquisito l’azienda. Egli può farlo solo “ai sensi della normativa vigente”; certamente può accadere che il venditore giustifichi con esigenze tecnico-produttive o di ristrutturazione aziendale la decisione di procedere a licenziamenti, ma può fare ciò solo nei limiti previsti dalla normativa, mentre il trasferimento dell’azienda di per sé comporta un mutamento della titolarità e non della struttura organizzativa o produttiva.

Consenso del lavoratore. “La ritenuta violazione della normativa in materia di cessione di ramo d'azienda esclude l'automatismo della sostituzione soggettiva del datore di lavoro, e determina la necessità del consenso dei lavoratori alla cessione del contratto di lavoro, con conseguente declaratoria, in accoglimento del ricorso, della nullità della cessione dei contratti di lavoro dei ricorrenti da Telecom a Im.Ser. (e successivamente a Telemaco per alcuni di essi), appunto per difetto del necessario consenso ai sensi dell'ari. 1406 c.c., e della permanente sussistenza del rapporto di lavoro dei medesimi con l'originaria società cedente.” (Dalla sentenza pronunciata dal Giudice Gualtiero Michelini in data  29 2 2004 Tribunale di Roma  recentemente vinta dai lavoratori di Imser Telemaco nei confonti di Telecom Imser e Telemaco immobiliare).

La suddetta normativa si applica sia in caso di trasferimento d’azienda che nel caso di cessione di ramo di azienda.

N. B. Per opporsi al trasferimento si consiglia di non essere iscritti ai sindacati firmatari dell’accordo, altrimenti vale il meccanismo dell’accettazione per delega tramite l’iscrizione al sindacato firmatario. 

Nella trattativa avvenuta per la cessione, i rappresentanti delle Relazioni Industriali di Telecom e TNT, hanno minacciato che se non ci fosse stato verbale di accordo durante la procedura ex art.47 della Legge 428/90 con i sindacati, sarebbe stato applicato il contratto del recapito postale

al posto di quello Telecom, e non sarebbero state concesse Assilt, Cralt, Telemaco e quant’altro. Queste minacce erano pretestuose e arroganti perché la legge parla  chiaro, vanno mantenuti diritti, qualifiche e salario.Invitiamo però i lavoratori interessati a valutare se il contratto Telecom è conveniente o se invece conviene acquisire  l’altro del recapito postale, portiamo  alcuni elementi di riflessione:

1)                  Retribuzione Contrattuale dai CCNL rispettivi:

Per confrontare dati omogenei abbiamo considerato per Telecom solo l’aumento del 1-7-2003 e senza il sovraminimo ad personam del 2000 che consideriamo comunque mantenuto e non assorbibile. Abbiamo preso in considerazione solo i livelli intermedi.  

CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di recapito in loco del 4-4 2002

Telecom del 28-6-2000

 

livello

parametro

euro

livello

parametro

euro

2

175

1.417,09

5

129

1.239,74

3 s

150

1.285,88

4

121

1.167,25

3

138

1.222,30

3

115

1.110,76

4

128

1.169,70

2

108

1.042,73

5s

115

1.102,21

1

100

   961,36

come si vede i livelli retributivi comprensivi di minimi, ind. di contingenza, Edr, dei livelli inquadramentali centrali o “intermedi” paragonati allo stesso periodo di tempo, indicano significative differenze a favore del CCNL recapito postale. Abbiamo paragonato livelli che hanno qualifiche omologhe fra i 2 contratti.

Va quindi salvaguardato il salario personale , se ci sono differenze per salari superiori l’eventuale differenza va considerata superminimo non assorbibile in successivi contratti e nei premi annui, valido ai fini dei conteggi di tutti gli istituti contrattuali e del Tfr.

2)                  Il CCNL del recapito postale è scaduto  il 31 12 2003 per la parte economica e scadrà il  31 12 2005 per la parte normativa. Il che significa che gli aumenti salariali arrivano adesso con il rinnovo contrattuale, mentre in Telecom il contratto scade alla fine del 2004.

Il contratto Telecom ha avuto un aumento di rinnovo contrattuale nel 2000 e nel 2003 fra i più bassi di tutte le categorie che hanno rinnovato, vedendo che già adesso nel recapito postale i minimi sono più alti, pensiamo che un aumento contrattuale sarà più alto di quello di Telecom, inoltre non abbiamo visto una tantum nel capito postaler, quindi pensiamo che gli aumenti valgano per tutti i mesi dalla scadenza, ai fini degli istituti contrattuali e anche del Tfr.

3)                  Scatti di anzianità sono superiori di quelli di Telecom, prendiamo di nuovo ad esempio i livelli intermedi:  

Telecom

 

Recapiti postali

 

livello

euro

livello

euro

5

Dopo ’92 -25,56 -  prima’92-   22,18

2

33.05

4

Dopo ’92 -24,38 -  prima’92-  21,15 

3 s

32,54

3

Dopo ’92 -23,24 -  prima’92-  20,22

3

31,50

2

Dopo ’92 -21,54 -  prima’92-  18,72

4

30,47

il massimo di scatti nel recapito postale è 8 biennali. In Telecom sono 7 biennali per gli assunti dopo il ’92 e 14 biennali per gli ante’92 e sono più bassi, ricordiamo che sono congelati da anni, cioè sugli scatti di anzianità ormai non ci sono più adeguamenti e aumenti salariali.  

4)                  Va salvaguardato l’importo dell’attuale  Premio Annuo e fissata subito una data per convenire quello del 2004 e dei successivi, va istutita la contrattazione aziendale a meno che il contratto del recapito postale non sia migliorativo.

5)                  Nel recapito postale c’è ancora la 14 ^ mensilità, oltre alla 13 ^a paga intera.

6)                  Nel recapito postale ci sono indennità , mentre in Telecom sono state tutte eliminate da anni, e sono le seguenti:

- indennità di presenza giornaliera per tutti i lavoratori di Euro 3,10 per chi lavora in 5 giorni alla - settimana, di Euro 2,62 per chi lavora 6 giorni alla settimana.

- Indennità di maneggio danaro del 5% sui minimi;

- Indennità di lontananza dai centri abitati;

- Indennità di alta montagna e di bicicletta.

7)                  L’orario di lavoro base in Telecom è di 38,10 ore alla settimana, in recapito postale sono 38,37. A fronte delle maggiori prestazioni si deve quindi prevedere una compensazione.

8)                  Le ferie in Telecom sono 27 divise per 1,2 sono 22, 5 , mentre per i giovani che hanno meno di 10 anni di anzianità c’è un giorno di ferie in meno. Nel recapito postale sono 26 che divisi per 1,2 per la settimana corta diventano 22 giorni lavorativi uguali per tutti,  NON CI SONO DIFFERENZE NEL RECAPITO POSTALE FRA VECCHI E NUOVI ASSUNTI.

9)                  Le EF in recapito postale sono 32 più un giorno festivo pagato il 4 novembre, in Telecom sono 44.

10)              Nel recapito postale non c’è ancora un Fondo Integrativo Previdenziale , deve essere istituito, quindi conviene portarsi , per chi ce l’ha,  Telemaco, con la clausola che preserva per il  futuro il lavoratore a scegliere fra il Fondo più vantaggioso dei due al momento della nuova istituzione del fondo del recapito postale.

11)              L’Assilt come salario differito, va portata anche nella nuova azienda, così come è successo ad esempio per i lavoratori di Stampa Bollette ceduti all’azienda Postel nel 2001 ,  che cambiarono contratto e presero quello dei Grafici , ma l’Assilt l’hanno conservata. Secondo quanto previsto dalla Commissione Welfare aziendali per l’allargamento del perimetro dell’Assilt vedi verbale del 14 6 2002.

12)              Mensa- Tiket mensa va valutato

13)              Vanno verificati tutti gli altri aspetti  

In entrambi i contratti sono passati gli elementi negativi della settimana “media di 40 ore settimanali” con tutto ciò che ne consegue in termini di possibili accordi azienda/sindacati per modifiche di orari settimanali a seconda delle esigenze accampate dall’azienda e compensabili nell’anno. In entrambi i contratti sono anche previsti i lavori precari come l’apprendistato, contratti di collaborazione coordinata, a termine, . E’ previsto il telelavoro anche nel recapito postale.   

PER MEGLIO TUTELARSI SONO DA RICHIEDERE PRINCIPALMENTE: 

A.      CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA in caso di crisi occupazionale nella nuova azienda, le aziende cedenti si impegnino a reintegrare i lavoratori ceduti, OSSIA VA SCRITTA la   clausola di salvaguardia dei posti di lavoro: l’azienda cedente Telecom  si impegna, in caso di difficoltà economico-occupazionali della azienda ricevente, a reintegrare nel proprio organico i lavoratori.

B.     Devono essere mantenute le attuali sedi di lavoro, ricorrendo anche al lavoro remotizzato e /o al Telelavoro (nel recapito postale è previsto). Non devono esser previsti trasferimenti in altre regioni ne’ collettivi né personali per il personale ceduto.

C.     Il sovraminimo ex acc.19/7/2000 presente nella busta paga Telecom deve essere mantenuto come non assorbibile nei rinnovvi contrattuali successivi e valido ai fini del Tfr e di tutti gli istituti economico-normativi che si anadranno a consolidare nella nuova azienda Telepost, anche in caso di cambio di contratti.

D.     In caso di cambio di contratto , per i peggioramenti dell’orario di lavoro, dei giorni di ferie, e altri istituti contrattuali da verificare, a compensazione sia dell’orario maggiorato che degli istituti economico-normativi di miglior favore in esser in Telcom Italia deve essere previsto un aumento mensile compensativo all’interno del minimo tabellare e soggetto a tutti gli istituti contrattuali, compreso Tfr, da valutare economicamente come è stato per Stampa Bollette nel gennaio 2001.

E.     SI RICHIEDE LA LIQUIDAZIONE DEL TFR, cosicché i lavoratori che lo richiedano ne possano disporre.

F.      Deve essere garantita la ANZIANITA’ DI SERVIZIO PREGRESSA E LA QUALIFICA PROFESSIONALE ADEGUATAMENTE RETRIBUITA.

G.     Si deve definire la STRUTTURA AZIENDALE  ai fini Di NUOVE ELEZIONI  RSU

STAI DALLA TUA PARTE  STAI COL  SINDACATO DELLA LISTA CAMBIA CON COBAS-FLMU/CUB-SNATER!!!!!