| venerdi 28 ottobre 2005 comunicato segreteria nazionale |

W L’ITALIA
In data 17/10/2005, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha rigettato l’istanza di sospensione degli spot televisivi del servizio 892892, presentata il 9 agosto dallo SNATER.
Sembrerà stupefacente ma la motivazione della decisione deriva dal fatto che la diffusione gli spot denunciati è cessata!!!
E’ ovvio che dei messaggi pubblicitari non possono venire trasmessi in eterno dalle varie emittenti, ma è ben meno scontato che un organo dello Stato, in questo caso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, impieghi la bellezza di 70 giorni per prendere una decisione!
Infatti, nel frattempo i messaggi pubblicitari dell’892892 sono già cambiati…
L’amara consolazione è che SNATER potrebbe impugnare al TAR del Lazio la decisione dell’Authority. Per la cronaca precisiamo che SNATER sta attendendo da 4 anni un pronunciamento del TAR, dopo un ricorso presentato a suo tempo contro una delibera della Commissione di Garanzia dell’Attuazione dello Sciopero, una delibera che a tutt’oggi sta limitando pesantemente il diritto allo sciopero.
Comunque consoliamoci: il Garante assicura che il procedimento non è concluso, in quanto gli altri elementi che abbiamo contestato, in particolare l’insufficiente indicazione dei costi del servizio dei messaggi pubblicitari, saranno oggetto di “ulteriori approfondimenti”.
Il dato positivo è che la nostra iniziativa è stata supportata da varie associazioni di consumatori, che hanno iniziato a contestare la pubblicità ingannevole di 892892.
SNATER si riserva di intraprendere ulteriori iniziative a tutela del servizio informazioni (NODA) e dei lavoratori.
Roma, 21 ottobre 2005
SEGRETERIA
NAZIONALE – SETTORE TELECOMUNICAZIONI
snaterti@tin.it
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