lunedi 27 novembre 2006  comunicato  segreteria nazionale         

Roma, 17 Novembre 2006

MP Facility: primo STOP

allo scorporo dei Servizi Generali

L’Operazione brutale e preordinata della cessione su EMSA, poi divenuta MP Facility, ha visto l’opposizione sul piano legale di molti lavoratori coinvolti. Oggi, a tre anni di distanza, la prima sentenza emessa dai tribunali parla chiaro: lo scorporo era illegittimo, come d’altra parte noi avevamo sostenuto fin dal Novembre 2003

 La storia dello scorporo dei Servizi Generali: 

D         La data della cessione fu il 1° Dicembre 2003. Lo scorporo interessò circa 200 lavoratori di Telecom, 100 di TIM e 60 di IT Telecom che passarono nella neo costituita EMSA S.r.l.. 

D         Nelle società cedenti fu persino effettuata una suddivisione artificiosa del personale dei Servizi Generali in due strutture, la prima destinata a rimanere in Azienda e l'altra destinata invece ad essere ceduta. 

D         Inoltre 200 lavoratori di Telecom, utilizzati in ambito Facility Management, furono ceduti direttamente alla società esterna MP Facility; i restanti lavoratori, invece, furono trasferiti in prima battuta in EMSA poi, a Febbraio 2004, 75 di essi, quelli inseriti nella struttura di Document Management, furono trasferiti a loro volta a MP Facility. 

D         A Novembre 2004 i Lavoratori EMSA furono ceduti a loro volta alla società MP Facility. 

D         A questo punto l’intenzione della TELECOM di camuffare dei licenziamenti con delle cessioni di rami d’azienda, costruite ad hoc, è diventata evidente a tutti meno che ai sindacati confederali CGILCISLUIL. Un po’ a macchia di leopardo, i Lavoratori ceduti dalle tre aziende hanno iniziato ad intentare cause alle società di appartenenza originarie impugnando la legittimità delle cessioni stesse. 

D         La prima causa è stata patrocinata dallo Snater, a partire dai primi mesi del 2004, e vinta nel 2006. 

Le perplessità sul destino dei Lavoratori, sulla corretta individuazione dei rami d'azienda, sulla cessioni in cascata e le strumentali suddivisioni del personale operate in origine, hanno alla fine persuaso il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15282 del 4 maggio 2006, a rigettare la cessione originaria come non rispondente ai requisiti del 2112 CC (modificato dal D.lgv 10.9.03 n. 276 – c.d. legge Biagi).

Pur nei limiti imposti dalle situazioni particolari, le altre vertenze legali dei lavoratori MP Facility che attendono sentenza possono ora utilizzare questo prezioso precedente. 

RIBADIAMO LA DISPONIBILITÀ NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI, INTENZIONATI AD OPPORSI A TALI OPERAZIONI DI SCORPORO, del NOSTRO UFFICIO LEGALE.

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SEGRETERIA NAZIONALE – SETTORE TELECOMUNICAZIONI             snaterti@tin.it
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