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Roma, 2 Aprile 2008 

UN CASO DI STRANA (o voluta) FOLLIA

La legge impone che l’assenza per malattia debba essere documentata da un certificato medico da far pervenire al datore di lavoro entro due giorni dall’inizio dell’evento morboso (CCNL art.36). 

Sino ad oggi questo modo di procedere, per Telecom Italia e per tutti i lavoratori, ha significato inviare il certificato entro due giorni. Inoltre ha sempre fatto fede il timbro postale di invio (Regolamento in materia di malattia) anche secondo quanto previsto dalla L.663/79 ed in ultimo l’art.149 della L.311/04 che riportiamo integralmente per coloro i quali sembrano ignorarlo: 

149. I commi primo e secondo dell’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: 

omissis………Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio (con buona pace del CCNL), a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest’ultimo richieda all’INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto. 

In Telecom Italia, probabilmente, la notizia che il Dott. Migliardi, uno con la fama di “duro”, è rientrato in azienda ha eccitato la fantasia dei falchi nostrani della Gestione del Personale. 

I fatti 

E’ capitato recentemente che un lavoratore in malattia abbia inviato la certificazione medica, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il primo giorno di assenza. HRO.HR.DFS, Dott.Stoppaccioli, contesta al lavoratore l’assenza dal servizio “senza aver fatto pervenire alcun idoneo titolo giustificativo dell’assenza stessa”. 

Durante il colloquio previsto dall’art.7 della L.300/70, l’Azienda, rappresentata dalle Dott.sse Pizzurro e Cupelli, ha difeso con forza l’interpretazione aziendale secondo la quale il certificato medico deve trovarsi sul tavolo del responsabile entro il secondo giorno (e non essere inviato entro il secondo giorno). 

Al lavoratore è stata comminata un’ammonizione scritta (sic!), in quanto “gli elementi in merito non possono considerarsi giustificativi”. 

Conclusioni 

Al di là di quanto sancito dalla legge di questo Paese, di cui Telecom Italia sembra non farne parte se non quando conviene, il principio che si vuole far passare furtivamente è semplicemente folle. 

Il lavoratore può e potrà sempre solo affidarsi al servizio postale italiano ed essere responsabile unicamente della data d’invio e non del tempo impiegato a recapitare la documentazione.

Qualsiasi versione alternativa è grottesca. 

E’ del tutto ovvio che il sindacato non rimarrà a guardare e si impegnerà in tutti i modi per contrastare queste posizioni aziendali da padroncino. 

                                                                                                   La Segreteria Nazionale 

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