lunedi 14 luglio 2003  notizie regionali Home     

 

 

 

 

RISCHIO PATENTE

La recente introduzione del nuovo codice della strada, seguita dalle note polemiche e dal caos interpretativo, ha disorientato i lavoratori che fanno un uso quotidiano degli automezzi “ex-sociali”. Naturalmente molti sono i dubbi che ci vengono rivolti e per alcuni di essi  possiamo dare qualche consiglio.

Per quanto riguarda il giubbotto riflettente (omologato?) , anche se non obbligatorio,  è ritenuto dal nuovo codice della strada  un mezzo di protezione e di sicurezza (insieme alla pila, collare, fascia riflettente) ed il suo mancato utilizzo nei casi previsti (guasti e incidenti ecc.) comporta l'addebito di punti sulla patente.

Non possiamo, quindi,  che invitare i lavoratori ad una prima forma di autotutela, facendone esplicita richiesta-segnalazione compilando il modello denominato U0487.

Precisiamo che per la legge 626 i mezzi di trasporto non rientrano nella definizione di luogo di lavoro a cui si riferisce il mod. u0487, ma è altresì vero che è attualmente l’unico mezzo non verbale di avvertimento, sarà poi il datore di lavoro o chi per lui a prendersi le eventuali responsabilità, tutto questo al fine di non aspettare il solito, inevitabile e lento adeguamento aziendale.

U 0487  SCHEDA SEGNALAZIONE ANOMALIE AI FINI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO, DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI, DELL’ATTREZZATURA, DEI MATERIALI E DEI MEZZI PROTETTIVI.

Ricercando nel medesimo i seguenti riquadri:

situazione anomala constatata relativa a:

mezzi protettivi

Elencando:

Mancanza o non omologazione di giubbotto luminoso, pila, collare, fascia riflettente.

naturalmente completando le formalità con il proprio assistente.  

Inoltre ricordiamo che il nuovo codice, in caso di non osservanza, va a toccare pesantemente la patente in particolar modo per quei "peccati veniali" fino ad oggi commessi:

·         non indossare le cinture di sicurezza;

·         utilizzo del cellulare senza auricolare, (è da ritenere illegittimo anche il viva-voce con apertura a libro del nokia perché impedisce la guida con ambedue le mani)

·         trasportare carichi pericolanti;  (sondone ed autoportante sul portascale …)

·         inosservanza delle norme sulla sistemazione dei carichi; (sondone ed autoportante sul portascale o carichi interni lato passeggero…)

Il Sindacato può anche patrocinare i lavoratori per la classica multa per divieto di sosta ma difficilmente potrà tutelarli per dette inosservanze, poiché non esistono deroghe al codice della strada per esigenze di servizio.

E' con ciò evidente che molti lavoratori mettono la propria patente più a disposizione (e quindi a rischio) della società che a titolo privato. Corre quindi l'obbligo di porre un serio e giustificato problema di ordine contrattuale, risolvibile con l'istituzione in busta paga di una sostanziosa indennità di guida o, in alternativa, con una specifica assicurazione a carico aziendale e non ultimo, sempre con spesa del datore di lavoro ed in orario di servizio, dell’eventuale recupero dei punti presso le autoscuole. Lo SNATER auspica che le Organizzazioni Sindacali che ancora detengono il monopolio della contrattazione, saranno sensibili a queste problematiche prima di correre a firmare ulteriori contratti privi di tutele normative. 

SEGRETERIA REGIONALE SNATER  V. Donizetti, 1 – 34125 TRIESTE

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