venerdi 28 novembre 2003  notizie regionali             

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COMUNICATO 

VERTENZA LAVORATORI EX ASST 

  Nell’udienza del 8.11.2000 n.3256/98 R.G. con il proc. Avv. Giovanna Fantini di Milano, innanzi al giudice del lavoro dr. Marasco, i lavoratori ex ASST avevano vinto la vertenza contro Telecom Italia con la seguente     

SENTENZA 

   Condanna Telecom Italia SpA a riconoscere ai ricorrenti l'inquadramento nel livello 4 del CCL SIP 30.6.1992, con effetto dall'1.11.1993, con qualifica di esperto in attività specialistiche, e l'inquadramento nel livello F del CCNL per il personale dipendente delle Aziende di telecomunicazione aderenti all'INTERSIND, con effetto 1.10.1996, con qualifica di specialista, ed a corrispondere le differenze retributive spettanti per il diverso inquadramento; dichiarato l'illegittimo demansionamento dei ricorrenti dall' agosto 1997, condanna Telecom Italia SpA ad assegnare ai ricorrenti mansioni equivalenti a quelle svolte presso la ASST; rigetta la domanda di risarcimento del danno; compensa nella misura di 1/3 le spese del giudizio e condanna la parte convenuta alla rifusione, a favore dei ricorrenti, delle spese per la quota residua liquidata in lire 12.000.000 oltre IVA e CPA. 

   Il giorno 18.11.03 si è tenuta la causa d’appello promossa da Telecom davanti alla CORTE D’APPELLO DI MILANO SEZ. LAVORO composta dai sig. magistrati Dott. Giorgio Mannacio (presidente), Dott.ssa Angela Ruiz (Consigliere), Dott. Giuseppe Castellini (Consigliere); i lavoratori erano sempre patrocinati dall’avv. Giovanna Fantini. L’appello ha riformato in meglio il giudizio di primo grado con la seguente

SENTENZA 

1)    deduce dovute rivalutazioni e interessi

2)    condanna l’appellante principale Telecom a risarcire agli appellanti il danno da demansionamento dall’agosto 1997 ad oggi liquidato nel 20% della retribuzione mensile comprensivo di accessori:

3)    si conferma nel resto:

4)    condanna Telecom a risarcire le spese di appello liquidate in euro 5000,00

Milano,18/XI/03 

    Il personale proveniente dalla ex Azienda di Stato per i Servizi Telefonici appartenenti alla carriera di concetto e ai telefonisti, è stato via via dequalificato dapprima in IRITEL e poi in TELECOM, grazie agli scellerati inquadramenti decisi dalle organizzazioni sindacali firmatarie di contratto “Cgil-Cisl-Uil-Ugl”, cui rimandava la legge 58/92.  

   Tale politica, oltre a danneggiare il patrimonio professionale e ad esporre a scherno e umiliazione qualche migliaio di lavoratori, privava gli stessi dai diritti acquisiti nella precedente categoria,  

   “esponendo fortemente, chi ha fatto notare l’ingiusto inquadramento, a elevatissimo rischio MOBBING, e ad altre patologie, derivanti non solo dal vedersi rovinata la carriera, ma addirittura penalizzati di 2 livelli, inventando così nuove figure professionali di basso profilo, come quella dell’operaio specializzato al posto dello specialista”. 

   Stessa sorte è toccata anche ai dirigenti ex ASST, attuando così il progetto politico di azzeramento delle professionalità finora espresse dallo Stato, che aveva soprattutto personale qualificato per esercitare la funzione di servizio e controllo tecnico/amministrativo sulle concessioni che lo Stato aveva dato alla SIP, all’ITALCABLE e a TELESPAZIO.  

   C’E’ DA CHIEDERE ALLE ORGANIZZAZIONI CONFEDERALI FIRMATARIE IL PERCHÈ DI UN SIMILE DELITTO PERPRETATO SOLO AI DANNI DEI LAVORATORI CHE HANNO RAPPRESENTATO E RAPPRESENTANO LO STATO; STESSA DOMANDA VA ALLE  FORZE POLITICHE  CHE  DEGNAMENTE LO RAPPRESENTANO, AFFINCHE’ INDAGHINO SULL’IPOTESI CHE SIA STATO COMMESSO, DA QUALCUNO, UN REATO. 

Confidiamo nell’aiuto e nella fattiva partecipazione dei lavoratori nel compito di agire in tutti i modi, democraticamente condivisi, per ottenere delle risposte. 

Milano, 24.11.03 

     LA SEGRETERIA REGIONALE LOMBARDIA