| venerdi 28 novembre 2003 notizie regionali |
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COMUNICATO
VERTENZA
LAVORATORI EX ASST
Nell’udienza del 8.11.2000 n.3256/98 R.G. con il proc. Avv. Giovanna
Fantini di Milano, innanzi al giudice del lavoro dr. Marasco, i lavoratori ex
ASST avevano vinto la vertenza contro Telecom Italia con la seguente
SENTENZA
Condanna Telecom Italia
SpA a riconoscere ai ricorrenti l'inquadramento nel livello 4 del CCL SIP
30.6.1992, con effetto dall'1.11.1993, con qualifica di esperto in attività
specialistiche, e l'inquadramento nel livello F del CCNL per il personale
dipendente delle Aziende di telecomunicazione aderenti all'INTERSIND, con
effetto 1.10.1996, con qualifica di specialista, ed a corrispondere le
differenze retributive spettanti per il diverso inquadramento; dichiarato
l'illegittimo demansionamento dei ricorrenti dall' agosto 1997, condanna Telecom
Italia SpA ad assegnare ai ricorrenti mansioni equivalenti a quelle svolte
presso la ASST; rigetta la domanda di risarcimento del danno; compensa nella
misura di 1/3 le spese del giudizio e condanna la parte convenuta alla
rifusione, a favore dei ricorrenti, delle spese per la quota residua liquidata
in lire 12.000.000 oltre IVA e CPA.
Il giorno 18.11.03 si è tenuta la causa d’appello promossa da Telecom
davanti alla CORTE D’APPELLO DI MILANO SEZ. LAVORO composta dai sig.
magistrati Dott. Giorgio Mannacio (presidente), Dott.ssa Angela Ruiz
(Consigliere), Dott. Giuseppe Castellini (Consigliere); i lavoratori erano
sempre patrocinati dall’avv. Giovanna Fantini. L’appello ha riformato in
meglio il giudizio di primo grado con la seguente
SENTENZA
1)
deduce dovute rivalutazioni e interessi
2)
condanna l’appellante principale Telecom a risarcire agli appellanti il
danno da demansionamento dall’agosto 1997 ad oggi liquidato nel 20% della
retribuzione mensile comprensivo di accessori:
3)
si conferma nel resto:
4)
condanna Telecom a risarcire le spese di appello liquidate in euro
5000,00
Milano,18/XI/03
Il personale proveniente dalla ex Azienda di Stato per i Servizi
Telefonici appartenenti alla carriera di concetto e ai telefonisti, è stato via
via dequalificato dapprima in IRITEL e poi in TELECOM, grazie agli scellerati
inquadramenti decisi dalle organizzazioni sindacali firmatarie di contratto “Cgil-Cisl-Uil-Ugl”,
cui rimandava la legge 58/92.
Tale politica, oltre a danneggiare il patrimonio professionale e ad
esporre a scherno e umiliazione qualche migliaio di lavoratori, privava gli
stessi dai diritti acquisiti nella precedente categoria,
“esponendo fortemente,
chi ha fatto notare l’ingiusto inquadramento, a elevatissimo rischio MOBBING,
e ad altre patologie, derivanti non solo dal vedersi rovinata la carriera, ma
addirittura penalizzati di 2 livelli, inventando così nuove figure
professionali di basso profilo, come quella dell’operaio specializzato al
posto dello specialista”.
Stessa sorte è toccata anche ai dirigenti ex ASST,
attuando così il progetto politico di azzeramento delle professionalità finora
espresse dallo Stato, che aveva soprattutto personale qualificato per esercitare
la funzione di servizio e controllo tecnico/amministrativo sulle concessioni che
lo Stato aveva dato alla SIP, all’ITALCABLE e a TELESPAZIO.
C’E’ DA CHIEDERE ALLE ORGANIZZAZIONI CONFEDERALI FIRMATARIE IL PERCHÈ
DI UN SIMILE DELITTO PERPRETATO SOLO AI DANNI DEI LAVORATORI CHE HANNO
RAPPRESENTATO E RAPPRESENTANO LO STATO; STESSA DOMANDA VA ALLE
FORZE POLITICHE CHE
DEGNAMENTE LO RAPPRESENTANO, AFFINCHE’ INDAGHINO SULL’IPOTESI CHE SIA
STATO COMMESSO, DA QUALCUNO, UN REATO.
Confidiamo nell’aiuto e nella
fattiva partecipazione dei lavoratori nel compito di agire in tutti i modi,
democraticamente condivisi, per ottenere delle risposte.
Milano,
24.11.03
LA SEGRETERIA REGIONALE LOMBARDIA