| lunedi 04 ottobre 2004 notizie regionali |
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SETTORE
TELECOMUNICAZIONI
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Ancona 27/09/2004
Gente
di frontiera ed alchimie !!
Dopo le trasformazioni di Assistenti ed Impiegati ecco
plasmarsi il Nuovo Tecnico di Frontiera (NTF)!!!
Proviamo a spiegare questa nuova figura:
Il tecnico di frontiera è quel povero Impiegato/operaio al
quale sono assegnati lavori oltre confine della propria Regione (es. tecnici Sat
della provincia di Pesaro su Gubbio).
Inutile dire che esistono difficoltà oggettive per
l’espletamento del lavoro, ad esempio raggiungere zone lontane, trovare
località sconosciute e passare la metà del tempo su e giù per i valichi
appenninici ……ma questo non
sembra interessare nessuno, l’importante ancora una volta è far tornare i
numeri (!)
Inoltre negli ultimi giorni alla Telecom è nata una nuova
esigenza.
Esisterebbero una fitta catena di “trattative private”(più
o meno serie) portate avanti da capi e capetti nei confronti di
tecnici Sat di Pesaro ai quali è stato proposto un periodo (di circa 3 mesi) di
lavoro in provincia di Rimini, quindi in trasferta.
Cosa ci guadagna il lavoratore?
In linea di massima è concesso di usare la Panda (pensate
..non deve andarsene a piedi!!), verrebbe pagata l’autostrada,…..un
Ticket,un mancato rientro (non previsto fuori provincia)….e se poi fa il bravo
anche una oretta di lavoro straordinario!
Non c’è che dire…proprio un bel guadagno!!!
In un primo momento era stata loro promessa la trasferta
forfetaria (vedi Norme di Raccordo 19 Luglio 2000), poi una volta raccolte le
adesioni l’azienda comunicava che la trasferta forfettaria non era più
prevista, e che i lavoratori non potevano più rifiutarsi perché avevano dato
la loro parola (sic!!)!!
Cosa si nasconde dietro questi continui spostamenti di
tecnici da una regione all’altra??
Pochi mesi or sono i signori Beretta e Giuliani ci avevano
mostrato dei calcoli precisi (!!!)
sugli organici delle Marche centellinando i tecnici come fossero pepite da
tenere strette in mano….anzi cercandone altri fin sotto le scrivanie….!!!
Cosa è accaduto nel frattempo? Perché ora ce ne sono così
tanti da mandarne altrove?
Sarebbe piuttosto ora che l’azienda convochi le Rsu per
discutere di quanto sta succedendo e nel frattempo la smetta di prendere in giro
i lavoratori.
RSU
Snater Marche
Norme di
raccordo del 19 Luglio 2000
TRASFERTE -
RIMBORSO SPESE PER LAVORO FUORI SEDE
1.
Il lavoratore può essere comandato dall’azienda, per esigenze di servizio, a
svolgere l’attività lavorativa fuori dalla propria sede di lavoro. In tale
caso il personale è tenuto, salvo diversa disposizione, ad osservare l’orario
di lavoro della sede nella quale è inviato a svolgere la prestazione.
2. Al lavoratore
inviato dall’azienda, per esigenze di servizio, fuori dalla sua sede di
lavoro, sono rimborsate per intero le spese di trasporto, dietro
presentazione dei relativi titoli di viaggio, nonché le altre spese
eventualmente sostenute in relazione alla necessità di consumare uno o più
pasti e/o di pernottare fuori dalla sua abituale residenza.
3. Per le
trasferte fuori della provincia in cui insiste la sede di lavoro ed entro il
territorio nazionale, è in ogni caso previsto che al lavoratore siano
rimborsate le spese eventualmente sostenute in relazione alla necessità di
consumare uno o più pasti e/o di pernottare fuori dalla sua abituale
residenza, secondo i seguenti criteri e modalità:
·
rimborso
del 1° e del 2° pasto - qualora il lavoratore si trovi nella località di
trasferta oltre le ore 14 e la sera oltre le ore 20 – dietro presentazione di
idonea documentazione fiscale, nel limite massimo di L. 38.500 (compresa Iva)
per ciascun pasto;
·
pernottamento:
è consentito l’uso di alberghi fino alla 2^ categoria, con rimborso delle
spese sostenute a presentazione di regolare fattura; verrà inoltre corrisposto
un importo di L. 16.000 per ogni pernottamento a titolo di rimborso spese non
documentabili;
·
nei
casi di trasferte pari o superiori a 30 giorni è ammesso, in alternativa ai
trattamenti di cui sopra, il rimborso spese forfettario nella misura di L.
63.000 giornaliere.
4. In considerazione del carattere risarcitorio delle spese sostenute, esse sono escluse dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.