lunedi 04 ottobre 2004  notizie regionali          

SETTORE TELECOMUNICAZIONI REGIONE MARCHE
 
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Ancona 27/09/2004 

Gente di frontiera ed alchimie !! 

Dopo le trasformazioni di Assistenti ed Impiegati ecco plasmarsi il Nuovo Tecnico di Frontiera (NTF)!!!

Proviamo a spiegare questa nuova figura:

Il tecnico di frontiera è quel povero Impiegato/operaio al quale sono assegnati lavori oltre confine della propria Regione (es. tecnici Sat della provincia di Pesaro su Gubbio).

Inutile dire che esistono difficoltà oggettive per l’espletamento del lavoro, ad esempio raggiungere zone lontane, trovare località sconosciute e passare la metà del tempo su e giù per i valichi appenninici  ……ma questo non sembra interessare nessuno, l’importante ancora una volta è far tornare i numeri  (!)  

Inoltre negli ultimi giorni alla Telecom è nata una nuova esigenza.

Esisterebbero una fitta catena di “trattative private”(più o meno serie) portate avanti da capi e capetti nei confronti di tecnici Sat di Pesaro ai quali è stato proposto un periodo (di circa 3 mesi) di lavoro in provincia di Rimini, quindi in trasferta.

Cosa ci guadagna il lavoratore?

In linea di massima è concesso di usare la Panda (pensate ..non deve andarsene a piedi!!), verrebbe pagata l’autostrada,…..un Ticket,un mancato rientro (non previsto fuori provincia)….e se poi fa il bravo anche una oretta di lavoro straordinario!

Non c’è che dire…proprio un bel guadagno!!!

In un primo momento era stata loro promessa la trasferta forfetaria (vedi Norme di Raccordo 19 Luglio 2000), poi una volta raccolte le adesioni l’azienda comunicava che la trasferta forfettaria non era più prevista, e che i lavoratori non potevano più rifiutarsi perché avevano dato la loro parola  (sic!!)!! 

Cosa si nasconde dietro questi continui spostamenti di tecnici da una regione all’altra?? 

Pochi mesi or sono i signori Beretta e Giuliani ci avevano mostrato dei  calcoli precisi (!!!) sugli organici delle Marche centellinando i tecnici come fossero pepite da tenere strette in mano….anzi cercandone altri fin sotto le scrivanie….!!!

Cosa è accaduto nel frattempo? Perché ora ce ne sono così tanti  da mandarne altrove? 

Sarebbe piuttosto ora che l’azienda convochi le Rsu per discutere di quanto sta succedendo e nel frattempo la smetta di prendere in giro i lavoratori.                                                                                                         

 RSU Snater Marche


Norme di raccordo del 19 Luglio 2000

 

TRASFERTE - RIMBORSO SPESE PER LAVORO FUORI SEDE

 

1. Il lavoratore può essere comandato dall’azienda, per esigenze di servizio, a svolgere l’attività lavorativa fuori dalla propria sede di lavoro. In tale caso il personale è tenuto, salvo diversa disposizione, ad osservare l’orario di lavoro della sede nella quale è inviato a svolgere la prestazione. 

2. Al lavoratore inviato dall’azienda, per esigenze di servizio, fuori dalla sua sede di lavoro, sono rimborsate per intero le spese di trasporto, dietro presentazione dei relativi titoli di viaggio, nonché le altre spese eventualmente sostenute in relazione alla necessità di consumare uno o più pasti e/o di pernottare fuori dalla sua abituale residenza. 

3. Per le trasferte fuori della provincia in cui insiste la sede di lavoro ed entro il territorio nazionale, è in ogni caso previsto che al lavoratore siano rimborsate le spese eventualmente sostenute in relazione alla necessità di consumare uno o più pasti e/o di pernottare fuori dalla sua abituale residenza, secondo i seguenti criteri e modalità: 

·         rimborso del 1° e del 2° pasto - qualora il lavoratore si trovi nella località di trasferta oltre le ore 14 e la sera oltre le ore 20 – dietro presentazione di idonea documentazione fiscale, nel limite massimo di L. 38.500 (compresa Iva) per ciascun pasto;

·         pernottamento: è consentito l’uso di alberghi fino alla 2^ categoria, con rimborso delle spese sostenute a presentazione di regolare fattura; verrà inoltre corrisposto un importo di L. 16.000 per ogni pernottamento a titolo di rimborso spese non documentabili;

·         nei casi di trasferte pari o superiori a 30 giorni è ammesso, in alternativa ai trattamenti di cui sopra, il rimborso spese forfettario nella misura di L. 63.000 giornaliere. 

4. In considerazione del carattere risarcitorio delle spese sostenute, esse sono escluse dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.