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RUGGIERO Raffaele
Resp. Organizzativo e problematiche Retail 335 1633491


Timbratura unica: diritto o trappola?

L’Azienda, come di consueto,  vuole la botte piena e la moglie ubriaca: in questo caso vuole il così detto personale direttivo sempre disponibile, senza straordinari retribuiti e, al momento opportuno, con qualche senso di colpa costruito ad hoc in modo da poterlo trattare senza troppi riguardi. Vediamo, però, i fatti nel dettaglio che ci mostrano un panorama normativo e giurisprudenziale un po’ diverso

 

Poter disporre in modo professionale del proprio tempo in azienda, e cioè in relazione ai compiti assegnati, è sicuramente un vantaggio per i Lavoratori. E’ però anche un grosso vantaggio per la Telecom che evita di pagare gli straordinari per le presenze, anche massicce, oltre l’orario previsto. Ma le novità che si affacciano all’orizonte non sono bene auguranti. 

Ci risulta, infatti, che attualmente Telecom stia cominciando ad utilizzare gli orari di ingresso e uscita, rilevati ai tornelli, per contestare al personale di livello 6, 7 e 7Q il mancato rispetto dell’orario settimanale manifestando, talvolta, la velata intenzione di procedere a licenziamenti. 

Ma tale sanzione non è prevista dal nostro CCNL per errori sulle prestazioni orarie (Art. 48) né per quanto attiene la gravità delle medesime né per quanto attiene le tempistiche immediate 

La rilevazione delle timbrature di ingresso/uscita ai fini della ricomposizione dell’orario di lavoro del personale suddetto è giustificata esclusivamente al fine della gestione della sicurezza degli accessi, come ribadito anche dall’RI della IT Telecom S.p.A. poi confluita in Telecom Italia all’inizio dell’anno corrente. 

In particolare l’utilizzo  della rilevazione delle timbrature in uscita è in palese contrasto con quanto previso dall’Armonizzazione Telecom Italia del 16 Luglio 2001 con l’introduzione della definizione di “timbratura unica” (Orario di lavoro, nota a verbale) 

Infatti l’Azienda non ha neanche messo a disposizione a questi Lavoratori, a differenza di tutti gli altri, la possibilità di verificare tramite strumernti appropriati la ricomposizione giornaliera e quindi settimanale dell’orario. 

Infine i livelli 6, 7 e 7Q, in quanto impiegati con funzioni direttive (RDL 692/23 ed RD 1955/23) non avrebbero diritto agli straordinari. Tuttavia la casistica giurisprudenziale fa due eccezioni: 

La prima 

se il CCNL prevede comunque il rispetto di un orario giornaliero e/o settimanale, nonostante le flessibilità di orario applicate, il datore di Lavoro è obbligato a compensare l’eccedenza lavorativa che è da considerarsi straordinario a tutti gli effetti (Cass. 4 Marzo 1992 n. 2595); 

La seconda 

se l’orario di lavoro, tenuto dall’impiegato direttivo, è stato tale da nuocere al suo diritto alla salute, diritto costituzionalmente garantito, si è violato il principio della ragionevolezza della durata della prestazione lavorativa obbligando conseguentemente il datore di lavoro a dover corrispondere all’interessato anche un compenso risarcitorio del danno biologico (Cost. art. 36 e Cass. 4 Marzo 1992 n. 2595) 

La Telecom deve quindi scegliere: o trattare il personale direttivo di livello 6, 7 e 7Q come tale facendo riferimento unicamente agli obiettivi assegnati e all’attestazione della presenza unica, o indicare un vincolo, seppur settimanale, all’orario di lavoro riconoscendo però al tempo stesso lo straordinario, le indennità di tutrno future e il pregresso maturato sin’ora. 

Ricordiamo pertanto, anche in base alle leggi sulla Privacy, che Telecom non può rilevare ed elaborare tali informazioni se non al fine della gestione della sicurezza degli accessi. 

Invitiamo parallelamente i Lavoratori a segnalarci eventuali contestazioni di questo genere che a qualunque titolo gli venissero mosse viste le potenziali pericolose intenzioni che si celano dietro tali iniziative.

Snater Telecom Italia

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