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Palermo, 21 febbraio 2005
OFFSHORE LA RADIO COSTIERA DI PALERMO !
Posto ché la gestione dell’impresa e dei dipendenti non compete di certo ai lavoratori né tantomeno alle loro rappresentanze sindacali, alle quali, se mai, compete l’obbligo di denunciare casi eclatanti di iniziative che, non avendo nulla a che vedere col raggiungimento degli obiettivi aziendali, rischiano di naufragare nel ridicolo o, ancor peggio, di provocare situazioni conflittuali.
Solo per evitare ripercussioni sulla delicatezza del servizio suggeriamo ai Responsabili aziendali di effettuare maggior controlli su quadri particolarmente dotati di “ fole“ nell’ interpretare ed ancor peggio applicare articoli di legge e di contratto.
Atteggiamento facilmente riscontrabile nel caso di Radiocostiera Palermo ove la “Direzione“ esprime una visione a dir poco soggettiva della gestione in materia di certificazione medica e pubblicazione degli orari di lavoro .
Senza volere aggiungere poi che al termine burocratico (Direzione !), che peraltro non ha riscontro nell’ organigramma aziendale, che la dice lunga sulla capacità gestionale di chi, a nostro avviso, si ostina ancora a gestire il servizio in termini di monopolio e non di mercato ?
Certificazione medica: gli obblighi in capo al lavoratore sono definiti da norme di diritto positivo ( es. D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 ) che impongono al lavoratore malato di giustificare l’assenza con una certificazione medica.
Al di là di quanto previsto dalle convenzioni per i medici generici di cui all’ art.9 del D. legge sopra citato, va da se che per la certificazione non è richiesta una forma particolare ed è quindi valida anche quella rilasciata da un libero professionista di fiducia del lavoratore.
A quest’ultimo è fatto obbligo contrattuale di trasmettere la certificazione e quindi di giustificare l’assenza “non oltre il secondo giorno, salvo il caso di giustificato impedimento.“ ( cfr. art. 36 CCNL 28 giugno 2000).
A questo e non altro è tenuto lavoratore ammalatosi.
Orario di lavoro: ogni azienda industriale o commerciale è tenuta ad esporre “in modo facilmente visibile” l’orario di lavoro dei propri dipendenti (cfr. comma 1, art. 12 R.D. 10 settembre 1923, n. 1956).
Più in particolare il secondo comma del citato articolo recita: “ quando l’orario di lavoro non è comune per tutto il personale, le indicazioni di cui al comma precedente dovranno essere riportate sull’orario di lavoro per reparto o categoria professionale o personale”.
Tenuto conto che lo schema di orario di lavoro dei turnisti di Radiocostiera Palermo prevede che parte del personale cessi il turno alle 23.00 del mercoledì o, al più tardi, alle 15.00 del giovedì per poi riprendere servizio nella giornata del lunedì successivo , non si capisce l’ostinazione della “ Direzione” nel voler pubblicare la nuova turnazione nel tardo pomeriggio del giovedì anziché, come sarebbe più opportuno, nella giornata del mercoledì.
Superfluo aggiungere che i lavoratori verrebbero così posti immediatamente a conoscenza della turnazione loro assegnata il lunedì ( 07.00-15.00 o 23.00 ? ) senza essere costretti a richiederla telefonicamente.
Meno superfluo è sottolineare che taluno disattende gli impegni a suo tempo assunti dalle Relazioni Industriali.
Perdurando tali “soggettive” iniziative, la scrivente Organizzazione si vedrà costretta a sollecitare chiarimenti interpretativi alla competente Direzione Provinciale del Lavoro .
La Sezione Sindacale di Palermo
SEGRETERIA REGIONALE SICILIA snatersicilia@snatersicilia.it www.snatersicilia.it