lunedi 28 febbraio 2005  notizie regionali  Home     

Palermo, 21 febbraio 2005 

OFFSHORE LA RADIO COSTIERA DI PALERMO !

           Posto ché la gestione dell’impresa e dei dipendenti non compete di certo ai lavoratori né tantomeno alle loro rappresentanze sindacali,  alle quali, se mai, compete l’obbligo  di denunciare casi  eclatanti di  iniziative che,  non avendo nulla a che  vedere col raggiungimento degli obiettivi aziendali,  rischiano di  naufragare nel ridicolo  o, ancor peggio, di  provocare  situazioni  conflittuali.  

         Solo per evitare ripercussioni sulla delicatezza del servizio suggeriamo ai Responsabili aziendali  di  effettuare maggior controlli  su quadri particolarmente  dotati  di  “ fole“   nell’ interpretare ed  ancor peggio applicare  articoli di legge e di contratto. 

         Atteggiamento facilmente riscontrabile nel caso di Radiocostiera Palermo  ove la  “Direzione“  esprime  una visione a dir poco soggettiva  della   gestione  in materia di  certificazione medica  e pubblicazione degli orari di lavoro .  

         Senza volere aggiungere  poi che  al  termine burocratico (Direzione !), che peraltro non ha riscontro nell’ organigramma aziendale,  che la dice lunga sulla capacità gestionale  di chi, a nostro avviso,  si   ostina   ancora a gestire  il servizio in termini di monopolio  e non di mercato ? 

       Certificazione medica: gli obblighi in capo al lavoratore  sono definiti da norme di diritto positivo ( es. D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 )  che impongono al lavoratore malato  di giustificare l’assenza con una certificazione medica.   

         Al di là di quanto previsto dalle convenzioni  per i medici generici di cui all’ art.9 del  D. legge sopra  citato,   va da se   che per la certificazione non è richiesta una forma particolare  ed è quindi valida anche  quella rilasciata da un libero professionista di fiducia del lavoratore. 

         A quest’ultimo  è fatto obbligo contrattuale di  trasmettere la certificazione e quindi di giustificare  l’assenza “non oltre il secondo giorno, salvo il caso di giustificato impedimento.“ ( cfr. art. 36 CCNL  28 giugno 2000).  

         A questo e non altro è tenuto lavoratore ammalatosi.  

       Orario di lavoro: ogni azienda industriale o commerciale  è tenuta ad esporre   “in modo facilmente visibile”   l’orario di lavoro dei propri dipendenti (cfr. comma 1, art. 12 R.D. 10 settembre 1923, n. 1956).  

         Più in particolare   il secondo comma del citato articolo recita: “ quando l’orario di lavoro  non è comune per tutto il personale, le indicazioni di cui al comma precedente  dovranno essere riportate  sull’orario di lavoro  per reparto o categoria professionale o personale”. 

         Tenuto conto che  lo schema di orario di lavoro  dei turnisti di   Radiocostiera Palermo prevede   che parte  del  personale  cessi il  turno   alle 23.00 del mercoledì   o, al più tardi,  alle 15.00 del giovedì  per poi riprendere servizio nella giornata del lunedì successivo ,  non si capisce l’ostinazione della “ Direzione”   nel voler  pubblicare   la nuova turnazione nel tardo pomeriggio del giovedì anziché, come sarebbe più opportuno,  nella giornata del mercoledì.  

         Superfluo aggiungere che i lavoratori verrebbero così posti  immediatamente a conoscenza   della  turnazione loro assegnata il lunedì   ( 07.00-15.00 o 23.00 ? ) senza  essere costretti a  richiederla telefonicamente. 

         Meno superfluo è sottolineare che taluno  disattende gli  impegni a suo tempo assunti dalle  Relazioni Industriali. 

         Perdurando tali  “soggettive”    iniziative,  la scrivente Organizzazione  si vedrà costretta  a sollecitare  chiarimenti interpretativi  alla competente Direzione  Provinciale  del Lavoro .  

                                        La Sezione Sindacale di Palermo 

SEGRETERIA REGIONALE SICILIA    snatersicilia@snatersicilia.it   www.snatersicilia.it