| lunedi 14 febbraio 2005 notizie regionali |
Venezia,
10 febbraio 2005 |
AVEVAMO |
Vi è da sperare che un giorno qualcuno si prenderà la briga di spiegare compiutamente a lorsignori esponenti delle risorse umane di questa azienda cosa significa l’attività antisindacale, ovvero ciò che gli addetti ai lavori definiscono oscuramente come articolo 28. A differenza del 18, che un giorno sì e l’altro pure esce dalla bocca del “presunto” ministro del welfare e rimbalza sulle orecchie dei rappresentanti dei “presunti” industriali il 28 è poco conosciuto. Eppure la materia non è ostica come si crede: vediamo che dice l’introduzione.
“Repressione della condotta antisindacale. - Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale, nonché del diritto di sciopero….il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato….ordina al datore di lavoro….la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.”
Direi che sia molto chiaro, anche per un neofita del diritto: se il datore di lavoro fa il prepotente, il giudice sanziona. In aggiunta il legislatore ha previsto modalità di procedimento più rapide rispetto ai tempi faraonici della giustizia: considerando che l’attività sindacale manifesta i suoi effetti deleteri nell’immediato, è opportuno che le eventuali contromisure trovino esecuzione alla stessa velocità. Tuttavia nessuna spiegazione incide quanto un esempio concreto. E dato che l’esempio l’abbiamo, vale la pena di citarlo per esteso.
Nel mese di agosto del 2004 lo SNATER Regione Veneto, assieme alle Organizzazioni SLC-FIStel-UILCOM supportò uno sciopero per i lavoratori dell’ H.D. Dati e Fonia contro le pretestuose esigenze aziendali di aumentare orari e turni di lavoro. Contemporaneamente in Trentino Alto Adige, il maggior sindacato autonomo operante indisse lo stesso sciopero senza i Confederali che in quella Regione avevano siglato un verbale di accordo ma a quanto pare non condiviso dai lavoratori. L’articolazione di detto sciopero, in particolare l’ora dalle nove alle dieci per la parte antimeridiana, allarmò l’RU di Telecom Italia, la quale pensò bene di contrastarla con il seguente metodo: ordinare ai lavoratori per mezzo dei propri “sottoposti” (con rispetto parlando) di timbrare alle nove prima di scioperare, pena l’irrogazione di un non ben definito provvedimento disciplinare. A noi, l’ordine apparve subito per quel che era: un abuso, e come tale provvedemmo a spiegarlo ai colleghi dell’HD scesi in sciopero. Ma ciò non bastò a tranquillizzare i lavoratori poiché i pareri discordanti dei responsabili sindacali confederali rispetto al nostro, indussero i manifestanti a subire il “terrorismo” di Telecom. La consapevolezza di essere nel giusto ci portò a richiedere un parere scritto all’Ispettorato del Lavoro con racc. A.R. (ns. prot.TLC-VE/013/04-L dell’11 agosto pubblicata nel sito) sull’interpretazione abusiva da parte dell’azienda. A distanza di mesi, il 01 febbraio 2005, abbiamo ricevuto dalla Direzione Provinciale del Lavoro la risposta che testualmente recita:
“Con riferimento alla nota di codesta Organizzazione Sindacale relativa allo sciopero sopra specificato (CCC1.HD dal 9 al 16 agosto 2004, NdA) ed ai successivi accertamenti esperiti, lo scrivente Ufficio ravvisa che nel comportamento, tenuto da Telecom Italia S.p.A., possa concretizzarsi una delle fattispecie indicate dall’art.28, legge 20.05.1970, n. 300….”
Proprio così: articolo 28, ovvero comportamento antisindacale. In verità, d’abusi Telecom Italia ne ha commessi almeno due, un comportamento antisindacale per così dire al quadrato, che non è proprio cosa da tutti. Il primo, quando ha richiesto ai lavoratori di timbrare alle nove: il secondo, quando li ha minacciati di provvedimenti disciplinari se non l’avessero fatto.V’è di che leccarsi i baffi: due articoli 28 in uno. E’ evidente che la tardività della risposta ha “premiato” gli interessi di Telecom, ma SNATER ha comunque vinto perché la risposta ottenuta dall’Organo preposto servirà ad evitare future interpretazioni lesive del diritto di sciopero. Ora non ci resta che scoprire come si comporteranno gli “amici” di SLC-FIStel-UILCOM quando l’RU ci riproverà, perché di occasioni ne avremo sicuramente tante con quello che la categoria dovrà subire nell’immediato. Per la cronaca la risposta dell’Ispettorato del Lavoro la trovate come consuetudine sul sito http://xoomer.virgilio.it/snater.veneto/ alla pagina Forum/verbali.
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