| lunedi 06 marzo 2006 comunicato TI Sparkle |

Roma, 3 marzo 2006
BUSTA PAGA E DINTORNI ………
Legge 5 gennaio 1953, n.4 – Norme concernenti l’obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga
… omissis …
Comma 2 – Le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo.
Comma 5 – Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154.
Nota e comprensibile quindi la confusione che l’ inosservanza aziendale delle disposizioni sopra citate crea tra i lavoratori, che hanno avuto modo di riscontrare inesattezze nella tassazione dell’ una tantum erogata con la busta paga di febbraio.
Solo a seguito delle rimostranza dei lavoratori e dello SNATER la Telecom ha provveduto a predisporre un nuovo e corretto foglio retributivo, senza, peraltro, annullare quello errato, col risultato che attualmente…. esistono due prospetti retributivi !
A chi imputare gli errori, i costi e gli sprechi ?
Ad un “alterabile” programma elettronico che non sovrintende correttamente alla stesura e stampa delle retribuzioni così come impone la legge ?
Oppure
a qualche ben
retribuito responsabile al quale non sono applicabili le norme disciplinari
previste dal vigente CNL che l’Azienda, invece, è così sollecita ad applicare
agli altri lavoratori dipendenti ?
SEGRETERIA NAZIONALE – TI SPARKLE S.p.A. snaterti@tin.it
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