mercoledi 29 marzo 2006  comunicato  T.I. Sparkle         

 

Timbratura unica 6° livello
sentenza favorevole del tribunale di Milano

Una recente sentenza del 14/03/06 emessa dal tribunale di Milano, a cui avevano ricorso alcuni colleghi, ha sancito il diritto alla timbratura unica per i lavoratori appartenenti a questo livello inquadramentale in applicazione del contratto di lavoro e delle norme di raccordo del 16/07/2001. Ciò ribalta, come abbiamo sempre sostenuto, l’interpretazione dell’azienda che ne fà un uso discrezionale tramutando tale diritto in una regalia da concedere in modo discriminatorio, fermo restando il ruolo definito “direttivo” e il non riconoscimento delle prestazioni straordinarie.

Il giudice ha evidentemente riscontrato  una incongruenza tra questo comportamento aziendale e quanto concordato nel contratto di lavoro e ribadito da accordi successivi tanto da riconoscere ai lavoratori ricorrenti un danno di immagine derivante dal comportamento discriminatorio da risarcire economicamente con un importo pari al 5% della retribuzione percepita nell’arco di tempo di riferimento.

Ci attendiamo da parte dell’azienda la cessazione di questi comportamento discriminatorio con il riconoscimento a tutti i lavoratori inquadrati al 6° livello della timbratura unica senza che i lavoratori siano costretti a ricorrere alla magistratura per vedersi riconosciuto questo diritto.

Ci attendiamo altresì che la timbratura unica sia applicata per come definita, ovvero che cessi la richiesta, avanzata tramite il personale di portineria, di timbrare anche l’uscita. 

 

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