| martedi 02 gennaio 2007 notizie regionali |

TESSERINO SI
DOCUMENTO PERSONALE NO!
Periodicamente si ripropone il problema dell’identificazione del lavoratore, solitamente un tecnico, da parte della clientela.
A differenza di anni fa, quando, ma erano altri tempi, bastava quasi l’identificazione sulla parola, ora può essere che la clientela, in particolar modo quella affari, con tutto l’andirivieni di subappalti, di artigiani della telefonia e magari qualche truffatore, non ritenga più sufficiente l’esibizione del tesserino identificativo sociale e pretenda anche un documento personale o autocertificazioni.
Nulla di male quando i clienti sono le forze dell’ordine (carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili), ma la richiesta è esagerata quando proviene da altri soggetti, che magari ritengano di avere più garanzie di un privato, come banche, enti previdenziali, multinazionali, assicurazioni ecc. ecc.
Il lavoratore è tenuto ad identificarsi esclusivamente tramite il tesserino, sia che si tratti di cliente privato o affari.
Proprio su questa tematica, il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito con un recente provvedimento pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 7 dicembre 2006, le linee guida in materia di trattamento di dati personali dei lavoratori, per le finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati.
Nel provvedimento viene riconfermata la tutela dei dati personali del lavoratore anche nei confronti della clientela, sono sufficienti infatti, le sole informazioni riportate sul tesserino di riconoscimento, quali i codici identificativi, il solo nome o il ruolo professionale svolto, per poter essere identificati ed essere d'ausilio all'utenza.
In particolar modo, consegnare i propri dati personali ad un “affari” oltre che non corretto, potrebbe innescare delle spiacevoli controversie per lo stesso cliente, che, a sua volta, dovrebbe essere in perfetta regola con la legge 196, anche per quanto riguarda le procedure di archiviazione ed utilizzo.
Sono quindi da respingere tutte quelle forzature che vanno oltre le indicazioni del provvedimento.
SNATER, a tutela dei lavoratori, si rende disponibile a raccogliere le segnalazioni contrarie alla normativa, sia che queste siano abusi da parte aziendale, magari per assecondare il cliente o quelle esagerazioni pretese dalla clientela, per poter presentare le opportune segnalazioni all’Authority.
Trieste, 28 dicembre 2006
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