lunedi 11 febbraio 2008  notizie regionali            

 

 

 

 

MAGGIORAZIONE DI 1/26 PER I TURNISTI 

La vigente normativa di armonizzazione prevede per i lavoratori con turni quanto segue: 

“Le festività nazionali e infrasettimanali, nonché la festività del Santo patrono, non possono essere normalmente destinate quali seconde giornate di libertà per i lavoratori in turno che fruiscono delle seconde giornate di libertà non sempre in coincidenza con il sabato. 

Qualora si verifichino tali coincidenze e non risulti possibile, per esigenze di servizio, lo spostamento della giornata di libertà ad altro giorno della settimana, con decorrenza 1 gennaio 2002 per detta giornata spetterà un compenso pari a quello previsto dall’accordo Interconfederale del 3 dicembre 1954 col pagamento di 1/26 dello stipendio al lavoratore”. 

In sostanza i turnisti che si vedono coincidere il proprio LL (libero lavorativo) con una festività infrasettimanale devono percepire la maggiorazione di 1/26 dello stipendio mensile. Tale norma è in vigore dal 1 gennaio 2002. 

Potrebbe risultare che nelle casistiche sopra riportate, l’azienda non sempre abbia riconosciuto la maggiorazione prevista. Suggeriamo quindi ai lavoratori di effettuare i debiti controlli, per poi richiedere l’eventuale riconoscimento. La struttura SNATER è disponibile per ogni supporto necessario. 

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