| giovedi 09 settembre 2004 comunicato IT Telecom |
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Roma, 7 Settembre 2004
Nuova Disciplina per la
Fruizione delle Ferie
In data 16 luglio 2004 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via
definitiva il decreto legislativo 19
luglio 2004, n. 213
(G.U. n. 192 del 17 agosto 2004
)
che detta
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 aprile 2003 n.
66 “Attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce concernenti taluni
aspetti importanti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”.
Il decreto legislativo apporta modifiche alla disciplina
dell’orario di lavoro, al lavoro notturno, al lavoro straordinario e
puntualizza le modalità di fruizione delle ferie. Il decreto legislativo è
sotto forma di articolo unico ed al comma d) afferma che il
comma 1 dell’articolo 10
(del D.Lgs 8 aprile 2003 n. 66) è
sostituito dal seguente:
“Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 2109
c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un
periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro
settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto
dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle
categorie di cui all’articolo 2, comma 2, (Forze Armate e di Polizia, ndr),
va goduto per almeno due settimane,
consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di
maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18
mesi successivi al termine dell’anno di
maturazione”
E’ una disposizione molto importante perché apporta
chiarezza ad una tematica confusa e spesso oggetto di forzature. Ecco alcune
conseguenze della nuova legge:
Oltre alla nuova legge è fondamentale tenere presente la sentenza
della Cassazione Sezione Lavoro n. 13980 del 24/10/2000
, (Pres. Trezza, Rel.
GIannantonio)
che in merito alle modalità di fruizione delle ferie afferma testualmente:
“In sostanza l’imprenditore deve organizzare il periodo delle ferie in
modo utile per le esigenze dell’impresa, ma non ingiustificatamente
vessatorio nei confronti del lavoratore e dimentico delle legittime esigenze
di questi.”
E
poi
“Il
potere discrezionale del datore di lavoro è, inoltre, limitato da norme
inderogabili come, ad esempio, quella per la quale l’imprenditore deve
preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il
godimento delle ferie (terzo comma dell’art. 2109 del codice civile) e
quella per la quale le ferie devono essere godute entro l’anno di lavoro e
non successivamente (ex art. 2109, secondo comma, del codice civile)”
(questa
ultima parte dell’art. 2109 è superata ai sensi del recente D.Lgs 213/2004-
ndr).
Ed
ancora
“Deve
concludersi che, una volta decorso l’anno di competenza, il datore di lavoro
non possa più imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie e
tantomeno possa stabilire il periodo nel quale deve goderle, ma è tenuto al
risarcimento del danno.”
Alla luce della nuova disposizione di legge e della giurisprudenza
di Cassazione, l’invito
fatto pervenire da HR
al consumo delle ferie residue entro il 2004,
deve essere ritenuto quello che effettivamente è: una semplice esortazione
e non una direttiva.
Ricordiamo che l’azienda IT
Telecom ha
già fruito per 7
gg feriali
(pari ad oltre una settimana di calendario) del proprio diritto a stabilire il
calendario ferie e che pertanto restano margini numericamente ristretti per
imporre calendarizzazioni unilaterali per il 2004.
Ricordiamo che l’accumulo di ferie, ora possibile per legge, deriva spesso da carichi di lavoro
eccessivi, da necessità contingenti aziendali o da cause di forza maggiore od
eccezionali (malattie, infortuni, lutti, matrimoni, nascite).
L’esortazione a “svendere”
le ferie a detrimento del loro
valore ricreativo e sociale, non è accettabile.
Ricordiamo all’Azienda che è tenuta a dichiarare con congruo
anticipo il piano delle chiusure aziendali per il 2005 così come previsto
dall’art. 2109 del codice civile.
A fronte di novità legislative così importanti per il mondo del
lavoro constatiamo la disattenzione delle altre Organizzazioni Sindacali.
Vigileremo affinchè i diritti introdotti da questa nuova legge non vengano al
solito svenduti, in sede di contrattazione nazionale e di secondo livello, dai
Soliti Noti.
In caso di situazioni anomale invitiamo i lavoratori a rivolgersi a SNATER.
Segreteria Nazionale Snater ITT
Segr.
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