giovedi 09 settembre 2004  comunicato IT Telecom           

Roma, 7 Settembre 2004

 Nuova Disciplina per la Fruizione delle Ferie 

In data 16 luglio 2004 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213 (G.U. n. 192 del 17 agosto 2004 )  che detta disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 “Attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce concernenti taluni aspetti importanti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”. 

Il decreto legislativo apporta modifiche alla disciplina dell’orario di lavoro, al lavoro notturno, al lavoro straordinario e puntualizza le modalità di fruizione delle ferie. Il decreto legislativo è sotto forma di articolo unico ed al comma d) afferma che il  comma 1 dell’articolo 10 (del D.Lgs 8 aprile 2003 n. 66) è sostituito dal seguente: 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, (Forze Armate e di Polizia, ndr), va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione 

E’ una disposizione molto importante perché apporta chiarezza ad una tematica confusa e spesso oggetto di forzature. Ecco alcune conseguenze della nuova legge: 

Oltre alla nuova legge è fondamentale tenere presente la sentenza della Cassazione Sezione Lavoro n. 13980 del 24/10/2000 , (Pres. Trezza, Rel. GIannantonio) che in merito alle modalità di fruizione delle ferie afferma testualmente: 

 In sostanza l’imprenditore deve organizzare il periodo delle ferie in modo utile per le esigenze dell’impresa, ma non ingiustificatamente vessatorio nei confronti del lavoratore e dimentico delle legittime esigenze di questi.”   

E poi 

“Il potere discrezionale del datore di lavoro è, inoltre, limitato da norme inderogabili come, ad esempio, quella per la quale l’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie (terzo comma dell’art. 2109 del codice civile) e quella per la quale le ferie devono essere godute entro l’anno di lavoro e non successivamente (ex art. 2109, secondo comma, del codice civile)”  (questa ultima parte dell’art. 2109 è superata ai sensi del recente D.Lgs 213/2004- ndr). 

Ed ancora 

“Deve concludersi che, una volta decorso l’anno di competenza, il datore di lavoro non possa più imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie e tantomeno possa stabilire il periodo nel quale deve goderle, ma è tenuto al risarcimento del danno.” 

Alla luce della nuova disposizione di legge e della giurisprudenza di Cassazione, l’invito fatto pervenire da HR al consumo delle ferie residue entro il 2004,  deve essere ritenuto quello che effettivamente è: una semplice esortazione e non una direttiva. Ricordiamo che l’azienda IT Telecom ha già fruito per 7 gg feriali (pari ad oltre una settimana di calendario) del proprio diritto a stabilire il calendario ferie e che pertanto restano margini numericamente ristretti per imporre calendarizzazioni unilaterali per il 2004. 

Ricordiamo che l’accumulo di ferie, ora possibile per legge, deriva spesso da carichi di lavoro eccessivi, da necessità contingenti aziendali o da cause di forza maggiore od eccezionali (malattie, infortuni, lutti, matrimoni, nascite).  L’esortazione a “svendere” le  ferie a detrimento del loro valore ricreativo e sociale, non è accettabile. 


Alla luce di questa nuova normativa  e della giurisprudenza di Cassazione è ormai del tutto fuori legge la prassi utilizzata in Telecom Italia di imporre il consumo delle ferie entro il febbraio dell’anno successivo a quello di maturazione.  Così come sono fuori legge le pressioni, di cui abbiamo nozione, di alcuni Responsabili e Capi Progetto, nei confronti di Lavoratori per spingerli a consumare ferie o vessandoli con programmazioni addirittura mensili delle ferie. Questi comportamenti sono illegali, possono essere censurati e costituiscono danno soggetto a risarcimento. 

Ricordiamo all’Azienda che è tenuta a dichiarare con congruo anticipo il piano delle chiusure aziendali per il 2005 così come previsto dall’art. 2109 del codice civile. 

A fronte di novità legislative così importanti per il mondo del lavoro constatiamo la disattenzione delle altre Organizzazioni Sindacali. Vigileremo affinchè i diritti introdotti da questa nuova legge non vengano al solito svenduti, in sede di contrattazione nazionale e di secondo livello, dai Soliti Noti. 

In caso di situazioni anomale invitiamo i lavoratori a rivolgersi a SNATER. 

Segreteria Nazionale Snater ITT 

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