CONGEDI DI PATERNITA’
(la disciplina del congedo del padre durante l’astensione obbligatoria L. nr 53 - 8 marzo 2000)
Il padre lavoratore subordinato può utilizzare la parte di astensione obbligatoria successiva alla nascita (3 mesi, e cioè fino al giorno del compimento del terzo mese di età) - che possiamo chiamare ‘congedo di paternità - in alcuni casi:
·
morte della madre,·
grave infermità della madre,·
abbandono della figlia o del figlio da parte della madre,·
affidamento esclusivo al padre della figlia o del figlio.Già in precedenza la Corte Costituzionale (con la sentenza n. 1 del 1987) aveva riconosciuto tale diritto per alcune di queste ipotesi. Questa legge amplia le ipotesi e le regola in un testo legislativo.
Da notare che è vero che il padre subentra solo in queste ipotesi, ma esercitando un proprio diritto in quanto lavoratore subordinato. Questo significa che è indifferente la situazione lavorativa o meno della madre.
Il padre che intende avvalersi del congedo di paternità presenta al datore di lavoro la relativa certificazione (secondo quanto previsto dalla circolare Inps n. 109/2000).
In caso di abbandono, può bastare l’autocertificazione del padre lavoratore.
Sono estesi al padre lavoratore alcuni dei diritti e delle tutele tradizionalmente riconosciute alla madre:
a. la computabilità nell’anzianità di servizio del congedo di paternità;
b. il diritto alla copertura economica del congedo (80% della retribuzione);
c. il divieto di licenziamento durante il congedo di paternità e fino a 1 anno di vita della figlia o del figlio;
d. l'obbligo di convalida delle dimissioni fino a 1 anno di vita della figlia o del figlio.