CONGEDI DI PATERNITA’

(la disciplina del congedo del padre durante l’astensione obbligatoria L. nr 53 - 8 marzo 2000)

 Il padre lavoratore subordinato può utilizzare la parte di astensione obbligatoria successiva alla nascita (3 mesi, e cioè fino al giorno del compimento del terzo mese di età) - che possiamo chiamare ‘congedo di paternità - in alcuni casi:

· morte della madre,

· grave infermità della madre,

· abbandono della figlia o del figlio da parte della madre,

· affidamento esclusivo al padre della figlia o del figlio.

Già in precedenza la Corte Costituzionale (con la sentenza n. 1 del 1987) aveva riconosciuto tale diritto per alcune di queste ipotesi. Questa legge amplia le ipotesi e le regola in un testo legislativo.

Da notare che è vero che il padre subentra solo in queste ipotesi, ma esercitando un proprio diritto in quanto lavoratore subordinato. Questo significa che è indifferente la situazione lavorativa o meno della madre.

Il padre che intende avvalersi del congedo di paternità presenta al datore di lavoro la relativa certificazione (secondo quanto previsto dalla circolare Inps n. 109/2000).

In caso di abbandono, può bastare l’autocertificazione del padre lavoratore.

Sono estesi al padre lavoratore alcuni dei diritti e delle tutele tradizionalmente riconosciute alla madre:

a. la computabilità nell’anzianità di servizio del congedo di paternità;

b. il diritto alla copertura economica del congedo (80% della retribuzione);

c. il divieto di licenziamento durante il congedo di paternità e fino a 1 anno di vita della figlia o del figlio;

d. l'obbligo di convalida delle dimissioni fino a 1 anno di vita della figlia o del figlio.