PARTO PREMATURO
(le innovazioni all'astensione obbligatoria)
La madre lavoratrice subordinata, come è noto, ha un diritto, ma anche un obbligo, di astenersi dal lavoro nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto, nel periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva, se successiva, e nei tre mesi dopo il parto.
Con la nuova legge, questo periodo è rimasto invariato, ma si è regolato il caso del parto prematuro.
In caso di parto prematuro, la madre lavoratrice subordinata ha diritto per intero all’astensione obbligatoria.
La legge è chiara nel prevedere che, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
La lavoratrice è solo tenuta a presentare, entro 30 giorni, il certificato attestante la data del parto (o la dichiarazione sostitutiva).
Questa nuova disciplina accoglie i rilievi di illegittimità avanzati dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 270 del 7 luglio 1999. L’Inps, per il periodo pregresso alla legge ha già provveduto a emanare due circolari (n. 231/1999 e n. 45/2000), che si possono consultare nel sito Internet (www.inps.it).