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Circolare INPS 17 gennaio 2003, n.
8
Oggetto: Prestazioni economiche di maternità di cui
al D.L.vo. n. 151 del 26/3/2001 (T.U. sulla maternità). Chiarimenti
Con la circolare n. 109 del 6/6/2000 sono state
date disposizioni attuative della legge n. 53 del 8 marzo 2000 in
materia di maternità, con particolare riguardo all'astensione
facoltativa, ai riposi orari, e all'astensione obbligatoria
(flessibilità, parto prematuro, astensione del padre con indennità
all'80%). Com'è noto, successivamente alla legge n. 53/2000, al fine
di conferire omogeneità e sistematicità alle norme in materia di
sostegno della maternità e della paternità, come previsto dall'art.
15 della stessa legge, è stato emanato il D.L.vo 26/3/2001, n. 151
("Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela
e sostegno della maternità e della paternità"...), entrato in
vigore il 27/4/2001.
Con la presente si forniscono ulteriori
precisazioni sull'argomento (per quanto riguarda le lavoratrici
autonome si rinvia alla circolare n. 136 del 26/7/2002).
1) "Genitore solo"
Ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettere a) e b) del
T.U., la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto al
godimento di un periodo individuale massimo di congedo parentale
(astensione facoltativa) pari, rispettivamente, a 6 mesi e a 7 mesi.
Ai sensi della lett. c) del medesimo comma "qualora vi sia un
solo genitore" il periodo è elevato fino a un massimo di 10
mesi.
La situazione di "genitore solo" è
riscontrabile, oltre che nei casi di morte dell'altro genitore o di
abbandono del figlio o di affidamento esclusivo del figlio ad un solo
genitore (casi già indicati nella circolare n. 109 citata), anche
nel caso di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.
Nell'ipotesi di non riconoscimento del figlio da
parte del padre, la madre richiedente il maggior periodo di congedo
parentale, dovrà rilasciarne apposita dichiarazione di responsabilità;
e ciò, anche qualora dalla certificazione anagrafica risulti che il
cognome del bambino è quello della madre. Un'analoga dichiarazione
dovrà essere fornita dal padre richiedente in caso di non
riconoscimento del figlio da parte della madre.
La situazione di "ragazza madre" o di
"genitore single"
non realizza di per sé la
condizione di "genitore solo": deve infatti risultare anche
il non riconoscimento dell'altro genitore. Analogamente dicasi per la
situazione di genitore separato: nella sentenza di separazione deve
risultare che il figlio è affidato ad uno solo dei genitori.
Si sottolinea, peraltro, che gli ulteriori mesi
riconoscibili al "genitore solo" sono indennizzabili
subordinatamente alle condizioni del proprio reddito, anche qualora
siano fruiti entro tre anni di età del figlio.
La situazione di "genitore solo" viene
meno con il riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore,
circostanza che, si rammenta, deve essere portata a conoscenza sia
dell'Inps che del datore di lavoro. E' ovvio che il riconoscimento
interrompe la fruizione del maggior periodo di congedo parentale
concesso al genitore inizialmente considerato "solo" ed è
ovvio, altresì, che il maggior periodo di congedo, già fruito in
tale qualità, determina la riduzione del periodo di congedo spettante
all'altro. In proposito si rammenta che il periodo di congedo fruibile
tra i due genitori è, in via ordinaria, di 10 mesi e che l'elevazione
a 7 mesi a favore del padre (con conseguente totale, tra i due, di un
massimo di 11 mesi) è prevista solo nel caso in cui il padre abbia già
fruito di un periodo di congedo non inferiore a 3 mesi: tanto
comporta, ad esempio, che se la madre abbia goduto, come
"genitore solo" (quale era da considerare fino al
riconoscimento del figlio da parte del padre) di un periodo di 8 mesi,
il padre non potrà mai arrivare ad un periodo di tre mesi di congedo
(1).
2) Riposi giornalieri (c.d. per allattamento)
A chiarimento di quanto disposto nella circolare n.
109/2000, si conferma che la madre ha diritto ai riposi giornalieri di
cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971 (ora art. 39 del T.U.)
durante il congedo parentale del padre.
Non è, invece, possibile che il padre utilizzi i
riposi di cui all'art. 13 della legge n. 53/2000 (ora art. 40 del T.U.)
durante il congedo di maternità e/o parentale della madre, come pure
nei casi in cui la madre non si avvale dei riposi in quanto assente
dal lavoro per cause che determinano una sospensione del rapporto di
lavoro (es.: aspettative o permessi non retribuiti, pause lavorative
previste nei contratti a part-time verticale di tipo settimanale,
mensile, annuale).
Si ricorda che in caso di parto plurimo, invece, le
ore aggiuntive di cui all'art. 41 del
T.U. possono essere utilizzate dal padre anche durante il congedo di
maternità parentale della madre lavoratrice dipendente.
Se la madre è lavoratrice
autonoma (artigiana, commerciante,
coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola,
parasubordinata, libera professionista), il padre può fruire dei
riposi dal giorno successivo a quello finale del periodo di
trattamento economico spettante alla madre dopo il parto e sempre che
la madre (qualora si tratti di commerciante, artigiana, coltivatrice
diretta o colona, imprenditrice agricola) non abbia chiesto di fruire
ininterrottamente, dopo il suddetto periodo, del congedo parentale,
durante il quale, come sopra detto, è precluso al padre il godimento
dei riposi giornalieri.
Se la madre
non è
lavoratrice, il padre lavoratore non ha
diritto ai riposi giornalieri per allattamento. Non ha diritto, come
pure se la madre è una lavoratrice autonoma, neanche alle ore che il
citato art. 41 riconosce al padre, in caso di parto plurimo, come
"aggiuntive" rispetto alle ore previste dall'art. 39 (vale a
dire quelle fruibili dalla madre), per l'evidente impossibilità di
"aggiungere" ore quando la madre non ha diritto ai riposi
giornalieri.
Il diritto del padre ai riposi in questione,
infatti, continua ad essere "derivato" da quello della
madre, a differenza del diritto del padre al congedo parentale che, in
virtù delle più recenti disposizioni di legge, ha acquistato una
propria autonomia e indipendenza rispetto alla sussistenza o meno del
diritto della madre.
Un diritto "autonomo" del padre ai riposi
giornalieri è previsto solo nelle ipotesi di cui alle lettere a), c),
d) dell'art. 40 del T.U.
3) Affidamento e inserimento dei minori
La distinzione tra "affidamento" e
"inserimento" dei minori, rilevabile dall'art. 2, comma 2,
della legge 149 del 28/3/2001, è da tenere presente non solo ai fini
delle provvidenze previste in favore dei genitori di disabili gravi
(v. circolare n. 138 del 10/7/2001, par. 1, 11° e 12° cpv.), ma
anche ai fini delle prestazioni economiche di maternità e di paternità.
Pertanto, l'inserimento del minore in "comunità
di tipo familiare" non è equiparabile all'affidamento.
4) Flessibilità del congedo di maternità
La circolare n. 109/2000, contenente le prime
istruzioni applicative in materia di flessibilità del congedo di
maternità (già art. 12 della legge n. 53/2000, ora art. 20 del
D.L.vo n. 151/2001), è stata integrata dalle disposizioni della
circolare n. 152 del 4/9/2000, sulla quale si forniscono alcuni
chiarimenti.
La domanda di flessibilità, tendente ad ottenere
l'autorizzazione a continuare l'attività lavorativa durante l'ottavo
mese di gravidanza (in tutto o in parte), ferma restando la durata
complessiva del congedo di maternità, è accoglibile anche qualora
sia presentata oltre il 7° mese di gravidanza (peraltro, sempre entro
il limite della prescrizione annuale, decorrente dal giorno successivo
al periodo di congedo dopo il parto che, in questi casi, risulta
superiore ai normali 3 mesi), purché le previste attestazioni del
ginecologo del S.S.N. o con esso convenzionato e del medico aziendale,
siano state acquisite dalla lavoratrice
nel corso del 7° mese di gravidanza.
Quanto precede nel presupposto che la lavoratrice
abbia continuato a lavorare nel periodo in questione.
Se le attestazioni suddette sono state acquisite
dopo il 7° mese di gravidanza, la domanda è accoglibile solo per
l'eventuale residuo di giorni decorrenti dal rilascio delle
attestazioni.
Per i giorni in cui la lavoratrice si è avvalsa
della flessibilità senza esserne formalmente autorizzata (attraverso
le attestazioni dei medici sopra indicati), l'indennità di maternità
non è erogabile ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n.
138/1943 in quanto, per tali giorni, la lavoratrice ha percepito o ha
diritto a percepire la retribuzione dal datore di lavoro; i suddetti
giorni, pur non potendo essere recuperati
dalla lavoratrice dopo il parto, quali giorni di congedo per maternità,
devono essere comunque conteggiati ai fini della durata complessiva
del congedo stesso.
Si precisa, infine, che la domanda della
lavoratrice che, pur essendo stata autorizzata alla flessibilità, e,
quindi, allo svolgimento di attività lavorativa durante l'ottavo mese
di gravidanza, chiede di fruire in questo stesso mese del congedo
parentale per un altro figlio, può essere accolta. In ogni caso, il
congedo di maternità spetterà alla suddetta lavoratrice per tutta la
sua prevista durata complessiva (2).
5) Malattia, congedo parentale, congedo di
maternità
a) Malattia e congedo parentale
In merito alla sussistenza o meno del diritto
all'indennità di malattia nell'ipotesi di malattia insorta durante il
congedo parentale o dopo la conclusione dello stesso si fa presente
quanto segue.
L'assenza dal lavoro per cause (come il congedo
parentale) legate non ad una "sospensione" del rapporto di
lavoro ma ad una semplice inesigibilità della relativa prestazione
lavorativa non configura, agli effetti erogativi dell'indennità di
malattia, una sospensione del rapporto di lavoro.
Tanto comporta che il periodo di protezione
assicurativa (60 gg. o 2 mesi), previsto per le prestazioni di
malattia dall'art. 30 del C.C.N. 3/1/1939, decorre dal giorno
immediatamente successivo al termine finale del periodo di assenza dal
lavoro correlato ad una delle cause di cui trattasi.
Ne consegue che per la malattia della lavoratrice
madre (o del lavoratore padre) insorta durante
la fruizione del congedo parentale,
anche oltre 60 gg. dall'inizio del congedo stesso (che, come è noto,
è frazionabile), il periodo di protezione assicurativa non inizia a
decorrere e la malattia stessa, debitamente notificata e documentata,
deve essere indennizzata (in misura intera), ove ne ricorrano i
presupposti, secondo i limiti e le modalità previsti dalla relativa
normativa, ovviamente nella presunzione, salvo diversa indicazione del
genitore interessato, che quest'ultimo intenda sospendere la fruizione
del congedo parentale.
Per la malattia della lavoratrice madre (o del
lavoratore padre) insorta dopo la
conclusione del periodo di congedo parentale,
a cui faccia seguito una mancata ripresa dell'attività, configurabile
quale "sospensione del rapporto di lavoro", il periodo di
protezione assicurativa decorre, secondo le regole ordinarie, dal
giorno successivo alla fine del congedo parentale, da considerare
periodo neutro.
Per quanto riguarda il diritto al congedo parentale,
si precisa che anche i periodi di malattia indennizzati o
indennizzabili, che si verifichino durante il congedo parentale,
devono essere considerati neutri ai fini del complessivo periodo di
congedo parentale spettante.
Terminata la malattia, quindi, la fruizione del
congedo parentale, salvo diverse indicazioni e comunicazioni del
genitore interessato, può riprendere con o senza erogazione
dell'indennità del 30% che, com'è noto, compete per complessivi 6
mesi entro 3 anni di età del bambino.
Ai fini del calcolo del periodo massimo di congedo
parentale (6 mesi per la madre, 7 mesi per il padre, 11 mesi fra i due
genitori), durante il quale si siano verificati periodi di malattia,
vanno tenute presenti le indicazioni fornite per i casi in cui
frazioni di congedo siano intervallate da ferie (v. circolare n. 82
del 2/4/2001, punto 1, ultimo capoverso).
Pertanto, ad esempio, se la malattia è iniziata il
lunedì immediatamente successivo al venerdì del congedo parentale,
ed è terminata il venerdì immediatamente precedente il lunedì in
cui è ripreso il congedo, le domeniche ed i sabati della settimana
corta, cadenti subito prima e subito dopo la malattia, devono essere
conteggiati come giorni di congedo parentale.
b) Malattia e congedo di maternità
La malattia insorta durante il congedo di maternità
(astensione obbligatoria) non è indennizzabile, in quanto l'indennità
per congedo di maternità è comprensiva di ogni altra indennità
spettante per malattia (art. 22, comma 2, del T.U.).
Anche il congedo di maternità - analogamente a
quello parentale (v. lett. a) - è da considerare periodo
"neutro" ai fini del computo della c.d. "protezione
assicurativa", in caso di malattia insorta successivamente.
6) Termini per la presentazione della
documentazione
L'art. 21 del T.U. stabilisce che la lavoratrice è
tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita
del figlio o dichiarazione sostitutiva (ex lege n. 445/2000).
Tale articolo assorbe la disposizione già
contenuta nell'art. 11 della legge n. 53/2000 relativa alla
presentazione, entro 30 giorni, del certificato attestante la data del
parto in caso di parto prematuro, nel senso che il termine di trenta
giorni per la presentazione della suddetta documentazione è ora
previsto in tutti i casi di parto (anche non prematuro).
Ciò premesso, si fa presente che il termine in
questione è da ritenere di carattere ordinatorio, non essendone stata
prevista la perentorietà, né l'applicazione di sanzioni in caso di
sua inosservanza.
Il mancato rispetto del termine, quindi, non fa
venire meno il diritto alla prestazione; potrebbe avere riflessi
soltanto nell'ambito contrattuale del rapporto di lavoro.
7) Congedo parentale in caso di adozione o di
affidamento
Si ritiene opportuno riassumere i criteri
applicativi delle disposizioni del T.U., che, peraltro, confermano
quasi integralmente quelli già indicati nella circolare n. 109/2000,
riguardanti il congedo parentale in caso di adozione o di affidamento.
L'art. 36, comma 2, del T.U. stabilisce che il
limite di età del bambino (3 anni) previsto dall'art. 34, comma 1,
per la corresponsione dell'indennità al 30%, indipendentemente dalle
condizioni di reddito e per un periodo di congedo parentale massimo
complessivo tra i genitori di sei mesi, sia elevato a 6 anni di età
in caso di adozione o di affidamento. Stabilisce anche che, in ogni
caso, il congedo parentale può essere
fruito nei primi tre anni dall'ingresso
del minore in famiglia.
Ciò significa che l'indennità è riconoscibile, indipendentemente
dalle condizioni di reddito, per
complessivi sei mesi fino al compimento dei 6 anni di età del bambino
adottato o affidato, purché il congedo parentale sia richiesto entro
i tre anni dall'ingresso del bambino in famiglia.
Significa anche che, dopo il compimento dei 6 anni
di età e fino al compimento degli 8 anni (limite di età uguale a
quello previsto per i figli non adottati o affidati), i periodi di
congedo ulteriori rispetto a quelli fruiti fino ai 6 anni, ferma
restando la possibilità di astensione dal lavoro, sono indennizzabili
subordinatamente alle condizioni reddituali.
Il comma 3 dello stesso art. 36 stabilisce che,
qualora all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia una
età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo parentale è
fruito nei primi tre anni dall'ingresso
in famiglia. Il tenore letterale della norma lascia intendere che, per
il minore adottato o affidato ad una età fra i 6 e i 12 anni, il
congedo parentale e la relativa indennità possano essere riconosciuti
solo se richiesti entro tre anni
dall'ingresso.
Non sembra prevista, in altre parole, la possibilità
di beneficiare né del congedo, né della indennità, neppure
subordinatamente alle condizioni di reddito, qualora il congedo sia
chiesto dopo tre anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o
affidato tra i 6 e i 12 anni di età.
In caso di adozione o di affidamento preadottivo
internazionale si applica la disposizione prevista
dall'art. 36 del T.U.
8) Congedo parentale in caso di parto gemellare
o plurigemellare
Come già precisato nel messaggio n. 569 del
27/6/2001, che ad ogni buon conto si allega, in caso di parto
gemellare o plurigemellare, ciascun genitore ha diritto a fruire, per
ogni nato, del numero di mesi di congedo
parentale previsti dall'art. 32 del T.U.
La norma suddetta trova applicazione anche
nell'ipotesi di adozioni ed affidamenti di
minori (anche non fratelli) il cui ingresso in famiglia sia avvenuto
nella stessa data.
9) Dimissioni
L'art. 55 del T.U. stabilisce che le dimissioni
volontarie presentate dalla lavoratrice durante il periodo di
gravidanza o dal lavoratore che abbia fruito del congedo di paternità,
fino al compimento di un anno di vita del bambino o entro un anno
dall'ingresso del minore in famiglia, devono essere convalidate dal
Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, competente per
territorio.
La previsione della convalida risponde unicamente a
finalità di tutela del rapporto di lavoro della lavoratrice madre o
del lavoratore padre.
La legge, infatti, subordina espressamente alla
convalida la risoluzione del rapporto di lavoro e non anche il diritto
all'indennità di maternità/paternità, alla cui corresponsione si
potrà procedere indipendentemente dalla verifica della convalida
suddetta.
Con l'occasione si fa presente che detta verifica
non è richiesta neppure ai fini del riconoscimento del diritto
all'indennità di disoccupazione che, com'è noto, spetta anche in
caso di dimissioni volontarie intervenute durante il periodo previsto
per il divieto di licenziamento o entro un anno dall'ingresso del
minore nella famiglia adottante o affidataria (v. circolare n. 128 del
5/7/2000 e circolare n. 143 del 16/7/2001), indennità di
disoccupazione che frequentemente costituisce il presupposto per la
erogabilità dell'indennità per congedo di maternità.
Infatti, se il congedo di maternità ha inizio
trascorsi 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la
lavoratrice, all'inizio del congedo di maternità, fruisce o ha
comunque un diritto teorico all'indennità di disoccupazione, alla
stessa è erogabile l'indennità giornaliera di maternità, anziché
quella di disoccupazione (art. 24, comma 4 del T.U.).
Si rammenta, ad ogni buon conto, che il diritto o
meno all'indennità di disoccupazione è ininfluente quando il congedo
di maternità inizia entro 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di
lavoro (per dimissioni o licenziamento), periodo entro il quale è
senz'altro riconoscibile il diritto all' indennità giornaliera di
maternità (art. 24, comma 2 del T.U.).
10) Indennità di paternità
L'art. 28 del T.U. riconosce al padre lavoratore il
diritto al congedo di paternità per tutta la durata del congedo di
maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla
lavoratrice madre, in caso di morte o di grave infermità della stessa
ovvero di abbandono del figlio da parte della madre, nonché in caso
di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Il tenore letterale della norma sembrerebbe
escludere il diritto del padre al congedo in questione nell'ipotesi in
cui la madre non sia (o non sia stata) lavoratrice.
Tuttavia, la "ratio" dell'astensione
obbligatoria post-partum vuole garantire al neonato, proprio nei primi
tre mesi di vita, l'assistenza materiale ed affettiva di un genitore
(vedi sentenza Corte Costituzionale n. 1 del 19/1/1987).
Qualora, infatti, la richiesta del padre di fruire
del congedo di paternità venisse riconosciuta solo subordinatamente
al fatto che la madre sia o (sia stata) una lavoratrice, non solo si
arrecherebbe un danno al neonato, ma ciò risulterebbe in contrasto
con l'ordinanza n. 144 del 16/4/1987 con cui la Corte Costituzionale
ha stabilito a proposito della suddetta sentenza n. 1/1987: "in
luogo di lavoratrice madre leggasi madre, lavoratrice o meno".
Per tali ragioni, è da ritenere che, in tutti i
casi previsti dall'art. 28 del T.U., il padre lavoratore abbia un
diritto autonomo alla fruizione del congedo di paternità, correlato,
quanto alla sola durata, alla eventuale fruizione del congedo di
maternità da parte della madre (ovviamente lavoratrice). In tale
ipotesi, la durata del congedo di paternità è pari al periodo di
astensione obbligatoria non fruito in tutto o in parte dalla madre,
compresi quindi i periodi di astensione obbligatoria post-partum di
maggiore durata conseguenti alla flessibilità e/o al parto prematuro.
11) Calcolo dell'indennità per congedi
parentali
Agli effetti della determinazione della misura
dell'indennità per congedo parentale si prende a riferimento la
retribuzione media globale giornaliera del mese o del periodo di paga
quadrisettimanale immediatamente precedente a quello nel corso del
quale ha avuto inizio l'astensione dal lavoro.
Tuttavia, nell'ipotesi in cui la lavoratrice
fruisca del congedo parentale immediatamente dopo il congedo di
maternità (ipotesi praticabile anche senza ripresa dell'attività
lavorativa prima del congedo parentale), la retribuzione da prendere a
riferimento per il calcolo dell'indennità per congedo parentale è
quella del periodo mensile o quadrisettimanale scaduto ed
immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio
il congedo di maternità (senza conteggiare i ratei di mensilità
aggiuntive).
Laddove, invece, dopo il congedo di maternità, la
lavoratrice riprenda l'attività lavorativa (anche per un solo
giorno), si prende a riferimento, trattandosi di prestazioni diverse,
la retribuzione relativa a tale periodo di ripresa dell'attività,
ancorché questo cada nello stesso mese in cui ha avuto inizio il
congedo parentale.
In caso di fruizione frazionata del congedo
parentale, invece, si prende a riferimento la retribuzione del
mese precedente, nonostante le frazioni
siano intervallate da giorni di ripresa dell'attività.
Ovviamente la retribuzione va divisa per il numero
dei giorni lavorati o retribuiti, eventualmente ridimensionati in caso
di "settimana corta".
12) Sentenza della Corte Costituzionale n.
405/2001
Si rende noto che, con la sentenza n. 405 del 3-14
dicembre 2001, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 17, 1° comma, della legge n. 1204/1971 nella
parte in cui esclude la corresponsione della indennità di maternità
nell'ipotesi prevista dall'art. 2, lett. a) della medesima legge
(vigente all'epoca del procedimento instaurato davanti alla Corte).
Ha altresì dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 24, comma 1, del D.L.vo n. 151/2001, nella
parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità di maternità
nell'ipotesi prevista dall'art. 54, comma 3, lett. a) del medesimo
decreto legislativo.
In attuazione della suddetta sentenza, pertanto, il
diritto alla indennità di maternità potrà essere riconosciuto anche
nei casi di licenziamento per giusta
causa che si verifichino durante i
periodi di congedo di maternità previsti dagli artt. 16 e 17 del T.U.
La presente disposizione è applicabile alle
fattispecie pregresse per le quali non sia intervenuta prescrizione,
decadenza o sentenza passata in giudicato.
13) Requisito contributivo in mancanza di
assicurazione contro la disoccupazione
Il comma 5 dell'art. 24 del T.U. recita
testualmente: "La lavoratrice, che si trova nelle condizioni
indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di
disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni
alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione
contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di
maternità, purché al momento dell'inizio del congedo di maternità
non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla risoluzione del
rapporto di lavoro e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto
periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per
le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali.".
Ciò, a differenza dell'art. 17 comma 4 della legge
n. 1204/1971 (non più in vigore) che prevedeva per la lavoratrice
nelle medesime condizioni di cui al suddetto comma 5 dell'art. 24 ora
vigente, il possesso di 26 contributi settimanali nell'assicurazione
di malattia.
Com'è noto, infatti, la norma della legge 1204 era
già divenuta non più attuale, essendo venuto meno, dall'1/1/1998,
l'obbligo di versamento all'Inps (ente subentrato agli enti
assicuratori di malattia) dei contributi di malattia per il S.S.N.
Le sedi, pertanto, dovranno ricercare il requisito
di cui trattasi (26 contributi settimanali nell'ultimo biennio, sempre
che non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla cessazione
del rapporto di lavoro), nell'ambito della sola contribuzione di
maternità.
Eventuali domande per congedo di maternità
avanzate da lavoratrici che siano state licenziate, ma che non abbiano
diritto alla indennità di disoccupazione, in quanto non soggette
all'obbligo assicurativo per la disoccupazione, potranno essere
accolte, quindi, subordinatamente alla verifica del suddetto
requisito.
(1) Esempio:
|
Congedo parentale già fruito
come
"genitore solo"
|
Congedo parentale fruibile
dall'altro
genitore che successivamente ha
riconosciuto il figlio
|
|
MADRE
|
PADRE
|
| 4 mesi |
7 mesi |
| 5 mesi |
6 mesi |
| 6 mesi |
5 mesi |
| 6 mesi e 10 giorni |
4 mesi e 20 giorni |
| 7 mesi |
4 mesi |
| 8 mesi |
2 mesi |
| 9 mesi |
1 mese |
| 10 mesi |
zero |
| |
|
PADRE
|
MADRE
|
| 4 mesi |
6 mesi |
| 5 mesi |
6 mesi |
| 6 mesi |
5 mesi |
| 7 mesi |
4 mesi |
| 7 mesi e 10 giorni |
3 mesi e 20 giorni |
| 8 mesi |
3 mesi |
| 9 mesi |
2 mesi |
| 10 mesi |
1 mese |
(2) Si riportano a titolo esemplificativo alcuni
casi, in cui l'inizio dell'obbligo di astenersi dal lavoro sia fissato
all'1/11/2002. Negli esempi si ipotizza che il periodo di flessibilità
richiesto sia pari al massimo (e cioè corrispondente al mese di
novembre 2002) e che non si verifichino eventuali prolungamenti del
periodo di astensione post-partum dovuti a "parto
prematuro":
| Attestazioni
sanitarie rilasciate (datate) |
Riconoscibilità
della prestazione |
| a) prima del 7° mese di
gravidanza (prima cioè del 1° ottobre) |
non riconoscibilità |
| b) nel corso del 7°
mese di gravidanza (e cioè tra il 1° ottobre e 1°
novembre 2002) |
riconoscibilità fino al
termine del quarto mese dopo il parto |
| c) 11 novembre (nel
corso dell'8° mese di gravidanza) |
riconoscibilità dall'11
novembre e fino al 20° giorno del quarto mese dopo il parto |
| d) successivamente al 1°
dicembre (dopo l'8° mese di gravidanza) |
riconoscibilità solo
per il mese precedente la data presunta del parto e per tre
mesi successivi al parto |
ALLEGATO 1
Messaggio della Direzione Centrale -
Prestazioni a sostegno del reddito - n. p. 2001/0005/000569 del 27
giugno 2001 - Ulteriori periodi di congedo parentale in caso di parto
gemellare o plurigemellare
Il D.L.vo n. 151 del 26/3/2001 contenente il T.U.
delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e
della paternità (inviato a codeste sedi, per una immediata conoscenza
con il Messaggio n. 485 dell'1/6/2001), stabilisce, all'art. 32, che
ciascun genitore ha diritto al congedo parentale per ogni bambino, nei
suoi primi otto anni di vita.
Di conseguenza, in caso di parto gemellare o
plurigemellare ciascun genitore ha diritto a fruire per ogni nato del
numero di mesi di congedo parentale previsti dallo stesso art. 32 (in
sintesi, per ciascun figlio, fino a 6 mesi per la madre, fino a 7 mesi
per il padre, nel limite complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i
genitori).
Le modalità di fruizione dei periodi ed i criteri
relativi al trattamento economico restano, quindi, quelli stabiliti in
applicazione della legge n. 53/2000 e riportati nella circolare n. 109
del 6/6/2000.
Il genitore che intenda avvalersi di ulteriori
periodi di congedo parentale per la presenza di due o più figli
gemelli dovrà presentare separate domande sul nuovo Mod. AST. FAC.
(v. circolare n. 103 dell'11/5/2001), predisposto per l'acquisizione
delle informazioni necessarie al completo esame delle domande.
Con l'occasione si precisa che per il parto plurimo
non è previsto, invece, il diritto ad ulteriori periodi di congedo di
maternità (astensione obbligatoria).
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