DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre
1994, n.626
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
(GU n. 265 del 12-11-1994 Suppl. Ordinario n.141)
Il
testo che segue è trascritto come modificato dalle seguenti normative:
1 - Errata corrige in
G.U. 21/11/1994 n. 272 (relativo all'art. 50).
2 - Il D.Lgs 19 dicembre 1994, n. 758 (in S.O. n. 9 relativo alla G.U. 26/1/1995
n. 21) ha modificato (con l'art. 27) l'art. 93.
3 - Il D.L. 31 gennaio 1995, n. 26 (in G.U. 31/1/1995 n. 25), convertito in
legge 29 marzo 1995, n. 95, (in G.U. 1/4/1995, n. 77), ha disposto (con l'art.
6) che "l'applicazione delle disposizioni del presente d.lgvo aventi
decorrenza inferiore ai tre mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso
decerto, e' fissata al 1 marzo 1995".
4 - Il D.Lgs 19 marzo 1996 , n. 242 (in S.O. n. 75 relativo alla G.U. 6/5/1996
n. 104) ha modificato (con gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30) gli artt. 1, 2, 4, 6,
7, 8, 10, 12, 17, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 43, 50, 51, 55, 58, 61, 63, 69, 70,
73, 78, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 96, allegato I, allegato IV, allegato V e
allegato VII.
5 - Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510 (in G.U. 2/10/1996 n. 231), nel testo
introdotto dalla legge di conversione 28 novembre 1996, n. 608, (in S.O. n. 209
relativo alla G.U. 30/11/1996 n. 281), ha disposto (con l'art. 9) la modifica
dell'art. 1.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e
87 della Costituzione;
Vista la legge 19
febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo 43, recante delega al
Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la legge 22
febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine della delega legislativa
contemplata dall'art. 43 della citata legge n. 142 del 1992, nonché delega al
Governo per l'attuazione delle direttive particolari già adottate, ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1,della direttiva 89/391/CEE, successivamente alla
medesima legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio
1994;
Acquisiti i pareri delle
competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 1994;
Sulla proposta del
Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del
lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari
regionali;
Emana
il
seguente decreto legislativo:
TITOLO
I
Capo
I - Disposizioni generali
1.
Campo di applicazione.
1. Il presente decreto
legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori durante il lavoro, in tutti isettori di attività privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle
Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito
delle strutture giudiziarie,penitenziarie, di quelle destinate per finalità
istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e
sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione
universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche
dello Stato delle rappresentanze diplomatiche e consolarie dei mezzi di
trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate
tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato,
individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.
3. Nei riguardi dei
lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei lavoratori
con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto
si applicano nei casi espressamente previsti.
4. Le disposizioni di
cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e
relative norme di attuazione.
4-bis. Il datore di
lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che
dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle
disposizioni del presente decreto.
4-ter. Nell'ambito degli
adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare
quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11, primo periodo.
2. Definizioni.
1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) lavoratore: persona
che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato
anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società,
anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli
enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione
scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per
agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì
equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i
partecipanti a corsi di formazione professionale nei qualisi faccia uso di
laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al
precedente periodo non
vengono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal
quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il
soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la
responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale
definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e
di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad
un ufficio avente autonomia gestionale;
c) servizio di
prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi
esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e
protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;
d) medico competente:
medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in
medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del
lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove
necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera
docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui
all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) responsabile del
servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in
possesso di attitudini e capacità adeguate;
f) rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la
sicurezza;
g) prevenzione: il
complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi
dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel
rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
h) agente: l'agente
chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso
per la salute;
i) unità produttiva:
stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata
di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.
3. Misure generali di tutela.
1. Le misure generali
per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei
rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei
rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e,
ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi
alla fonte;
d) programmazione della
prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella
prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda
nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò
che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei princìpi
ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature
e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il
lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle
misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo
del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato
degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario
dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del
lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua
persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione
collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza
da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione
dei lavoratori e di
pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di
avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione
di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza
in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione,
formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti, sulle
questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate
ai lavoratori.
2. Le misure relative
alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun
caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
4. Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del
preposto.
1. Il datore di lavoro,
in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva,
valuta, nella scelta
delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei
lavoratori, ivi
compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
2. All'esito della
valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento
contenente:
a) una relazione sulla
valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella
quale
sono specificati i
criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione
delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione
individuale, conseguente
alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle
misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza.
3. Il documento è
custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno
all'azienda
secondo le regole di cui
all'art. 8;
b) designa gli addetti
al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le
regole di cui all'art.
8;
c) nomina, nei casi
previsti dall'art. 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro
adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in
particolare:
a) designa
preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi
e lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio,
di pronto soccorso e,
comunque, di gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di
prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
rilevanza ai fini della
salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione
della
tecnica della
prevenzione e della protezione;
c) nell'affidare i
compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli
stessi in
rapporto alla loro
salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai
lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito
il
responsabile del
servizio di prevenzione e protezione;
e) prende le misure
appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni
accedano alle zone che
li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l'osservanza
da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e
dei
dispositivi di
protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiede l'osservanza
da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto,
informandolo sui
processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
h) adotta le misure per
il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni
affinché i lavoratori,
in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro
o la zona pericolosa;
i) informa il più
presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa
il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo
eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la
loro
attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
m) permette ai
lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza,
l'applicazione
delle misure di
sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la
sicurezza di
accedere alle
informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1,
lettera e);
n) prende appropriati
provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare
rischi per la salute
della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel
quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che
comportano un'assenza
dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome,
la qualifica
professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché
la data di
abbandono e di ripresa
del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con
decreto del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva
permanente, di cui
all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
e
successive modifiche, ed
è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino
all'emanazione di tale
decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle
leggi
vigenti;
p) consulta il
rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere
b), c) e d);
q) adotta le misure
necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori,
nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere
adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero
dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro
effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al
comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la
sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la
sicurezza.
7. La valutazione di cui
al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di
modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della
salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro
custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e
di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia
del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento
della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa
richiesta.
9. Per le piccole e
medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da
parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in
relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite
procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente
articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui
all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e
successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi
degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli
impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività
minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia
pubbliche sia private.
10. Per le medesime
aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere
altresì definiti:
a) i casi relativi a
ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto
dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che
impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I;
b) i casi in cui è
possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art.
17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma
restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le
situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per
le aziende indicate nella nota [1] dell'allegato I, il datore di lavoro delle
aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non
è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad
autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei
rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione
deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso
soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le
aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di
rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle
risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva
competenza.
12. Gli obblighi
relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare,
ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati
in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le
istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione
tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.
In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai
predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento
all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
5. Obblighi dei lavoratori.
1. Ciascun lavoratore
deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella
delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue
azioni o
omissioni, conformemente
alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i
lavoratori:
a) osservano le
disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti,
ai fini della protezione
collettiva ed individuale;
b) utilizzano
correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i
preparati
pericolosi, i mezzi di
trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo
appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano
immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei
mezzi e
dispositivi di cui alle
lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui
vengono a
conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e
possibilità, per
eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al
rappresentante dei
lavoratori per la
sicurezza;
e) non rimuovono o
modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o
di
controllo;
f) non compiono di
propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero
che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai
controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono,
insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di
tutti gli
obblighi imposti
dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la
salute dei
lavoratori durante il
lavoro.
6. Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori
e degli installatori.
1. I progettisti dei
luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i princìpi generali di
prevenzione
in materia di sicurezza
e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine
nonché dispositivi di
protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle
disposizioni
legislative e
regolamentari vigenti.
2. Sono vietati la
fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di
attrezzature di lavoro e
di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in
materia di sicurezza.
Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di
certificazione o di
omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle
previste
certificazioni o dagli
altri documenti previsti dalla legge.
3. Gli installatori e
montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle
norme di
sicurezza e di igiene
del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei
macchinari e
degli altri mezzi
tecnici per la parte di loro competenza.
7. Contratto di appalto o contratto d'opera.
1. Il datore di lavoro,
in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, ad imprese
appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) verifica, anche
attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato,
l'idoneità
tecnico-professionale
delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
affidare in appalto o
contratto d'opera;
b) fornisce agli stessi
soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente
in
cui sono destinati ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui
al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano
all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti
sull'attività
lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli
interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori delle
diverse imprese
coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro
committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2.
Tale obbligo non si
estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o
dei singoli
lavoratori autonomi.
Capo II - Servizio di prevenzione e protezione
8. Servizio di prevenzione e protezione.
1. Salvo quanto previsto
dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero
dell'unità produttiva,
il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni
all'azienda, secondo le
regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro
designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più
persone da
lui dipendenti per
l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del
servizio in
possesso di attitudini e
capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui
al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità
necessarie e disporre di
mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi
non possono subire
pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio
incarico.
4. Salvo quanto previsto
dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda
in possesso delle
conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione o
protezione.
5. L'organizzazione del
servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, è comunque
obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende
industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio
1988, n. 175 e
successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi
degli
articoli 4 e 6 del
decreto stesso;
b) nelle centrali
termoelettriche;
c) negli impianti e
laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la
fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende
industriali con oltre duecento dipendenti;
f) nelle industrie
estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture di
ricovero e cura sia pubbliche sia private.
6. Salvo quanto previsto
dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva
sono insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi
esterni
all'azienda, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. Il servizio esterno
deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unità
produttiva, a
favore della quale è
chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli
operatori.
8. Il responsabile del
servizio esterno deve possedere attitudini e capacità adeguate.
9. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della
sanità
e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può
individuare specifici
requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il
numero
minimo degli operatori
di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di
lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla
propria responsabilità
in materia.
11. Il datore di lavoro
comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali
territorialmente
competenti il nominativo
della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e
protezione interno
ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione
nella quale si attesti
con riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in
materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale
tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum
professionale.
9. Compiti del servizio di prevenzione e protezione.
1. Il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione
dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle
misure
per la sicurezza e la
salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla
base
della specifica
conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per
quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui
all'art.
4, comma 2, lettera b) e
i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le
procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i
programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle
consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art.
11;
f) a fornire ai
lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
2. Il datore di lavoro
fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del
lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli
impianti e dei processi produttivi;
d) i dati del registro
degli infortuni e delle malattie professionali;
e) le prescrizioni degli
organi di vigilanza.
3. I componenti del
servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza sono tenuti al
segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza
nell'esercizio delle
funzioni di cui al presente decreto.
4. Il servizio di
prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
10. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei
compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
1. Il datore di lavoro
può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi
nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato
I,
dandone preventiva
informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle
condizioni di
cui ai commi successivi.
Esso può avvalersi della facoltà di cui all'art. 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro
che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito
corso di formazione in
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle
associazioni dei datori
di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:
a) una dichiarazione
attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione
dai rischi;
b) una dichiarazione
attestante gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 11;
c) una relazione
sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria
azienda
elaborata in base ai
dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso,
di
analoga documentazione
prevista dalla legislazione vigente;
d) l'attestazione di
frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di
lavoro.
11. Riunione periodica di prevenzione e protezione dai
rischi.
1. Nelle aziende, ovvero
unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro,
direttamente o tramite
il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indìce almeno una volta
all'anno
una riunione cui
partecipano:
a) il datore di lavoro o
un suo rappresentante;
b) il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente
ove previsto;
d) il rappresentante per
la sicurezza.
2. Nel corso della
riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento, di cui
all'art. 4, commi 2 e 3;
b) l'idoneità dei mezzi
di protezione individuale;
c) i programmi di
informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della
protezione
della loro salute.
3. La riunione ha altresì
luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di
esposizione al rischio,
compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno
riflessi sulla sicurezza
e salute dei lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero
unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al
comma 3, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di
una
apposita riunione.
5. Il datore di lavoro,
anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla
redazione del verbale
della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua
consultazione.
Capo III - Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori,
pronto soccorso
12. Disposizioni generali.
1. Ai fini degli
adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari
rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso,
salvataggio, lotta
antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa
preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4,
comma 5,
lettera a);
c) informa tutti i
lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le
misure predisposte ed i
comportamenti da adottare;
d) programma gli
interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori
possano, in
caso di pericolo grave
ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero
mettersi al sicuro,
abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) prende i
provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo
grave ed
immediato per la propria
sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare
il
competente superiore
gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di
tale pericolo, tenendo
conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle
designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto
delle
dimensioni dell'azienda
ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
3. I lavoratori non
possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono
essere formati, essere
in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle
dimensioni ovvero dei
rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro
deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori
di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato.
13. Prevenzione incendi.
1. Fermo restando quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577
, i Ministri
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di
attività, al
numero dei lavoratori
occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono
definiti:
a) i criteri diretti ad
individuare:
1) misure intese ad
evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si
verifichi;
2) misure precauzionali
di esercizio;
3) metodi di controllo e
manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la
gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche
dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all'art.
12,
compresi i requisiti del
personale addetto e la sua formazione.
2. Per il settore
minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri dell'interno,
del lavoro e
della previdenza sociale
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
14. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed
immediato.
1. Il lavoratore che, in
caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana
dal
posto di lavoro ovvero
da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere
protetto da qualsiasi
conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in
caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il
competente superiore
gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può
subire pregiudizio per
tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
15. Pronto soccorso.
1. Il datore di lavoro,
tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva,
sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in
materia di pronto
soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre
eventuali
persone presenti sui
luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche
per il
trasporto dei lavoratori
infortunati.
2. Il datore di lavoro,
qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati
dell'attuazione dei
provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le caratteristiche
minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto
e la
sua formazione sono
individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori
occupati e
ai fattori di rischio,
con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
della
funzione pubblica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la commissione
consultiva
permanente e il
Consiglio superiore di sanità.
4. Fino all'emanazione
del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Capo IV - Sorveglianza sanitaria
16. Contenuto della sorveglianza sanitaria.
1. La sorveglianza
sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di
cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:
a) accertamenti
preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i
lavoratori
sono destinati, ai fini
della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti
periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il
giudizio di
idoneità alla mansione
specifica.
3. Gli accertamenti di
cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche
mirati al rischio
ritenuti necessari dal medico competente.
17. Il medico competente.
1. Il medico competente:
a) collabora con il
datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art.
8, sulla
base della specifica
conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e
delle
situazioni di rischio,
alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e
dell'integrità
psico-fisica dei lavoratori;
b) effettua gli
accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
c) esprime i giudizi di
idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16;
d) istituisce ed
aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria,
una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con
salvaguardia del segreto
professionale;
e) fornisce informazioni
ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e,
nel caso di esposizione
ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali
agenti.
Fornisce altresì, a
richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
f) informa ogni
lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla
lettera b) e,
a richiesta dello
stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
g) comunica, in
occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza,
i risultati
anonimi collettivi degli
accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul
significato
di detti risultati;
h) congiuntamente al
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli
ambienti di lavoro
almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo
dell'esposizione dei
lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle
valutazioni e dei
pareri di competenza;
i) fatti salvi i
controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste
dal lavoratore
qualora tale richiesta
sia correlata ai rischi professionali;
l) collabora con il
datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui
all'art.
15;
m) collabora all'attività
di formazione e informazione di cui al capo VI.
2. Il medico competente
può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti
scelti dal datore di
lavoro che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico
competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2 esprima un
giudizio sull'inidoneità
parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore
di
lavoro e il lavoratore .
4. Avverso il giudizio
di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione del
giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che
dispone,
dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente
svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente da una
struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo
svolgimento dei compiti
di cui al presente capo;
b) libero
professionista;
c) dipendente del datore
di lavoro.
6. Qualora il medico
competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e
gli
assicura le condizioni
necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una
struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora
esplichi attività di
vigilanza
.
Capo V - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
18. Rappresentante per la sicurezza.
1. In tutte le aziende,
o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.
2. Nella aziende, o unità
produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la
sicurezza è eletto
direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a
15
dipendenti il
rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende
nell'ambito
territoriale ovvero del
comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori
nell'ambito delle
rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di
riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero
unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza
è
eletto o designato dai
lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di
tali
rappresentanze, è
eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalità
di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il
tempo di lavoro
retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in
sede di
contrattazione
collettiva.
5. In caso di mancato
accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del
lavoro
e della previdenza
sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre
mesi
dalla comunicazione del
mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le
amministrazioni
pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le
organizzazioni
sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il
numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:
a) un rappresentante
nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti
nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in
tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
7. Le modalità e i
contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono
stabiliti in sede di
contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti
minimi
previsti dal decreto di
cui all'art. 22, comma 7.
19. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
1. Il rappresentante per la
sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro
in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato
preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero
unità
produttiva;
c) è consultato sulla
designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di
prevenzione
incendi, al pronto soccorso,
alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito
all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la
documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le
misure di prevenzione
relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le
macchine,
gli impianti, l'organizzazione
e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni
provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione
adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;
h) promuove
l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione
idonee a
tutelare la salute e
l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni
in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla
riunione periodica di cui all'art. 11;
m) fa proposte in merito
all'attività di prevenzione;
n) avverte il
responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso
alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e
protezione dai rischi
adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a
garantire la sicurezza e
la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per
la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico
senza perdita di
retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle
facoltà
riconosciutegli.
3. Le modalità per
l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di
contrattazione
collettiva nazionale.
4. Il rappresentante per
la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della
propria attività e nei
suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le
rappresentanze
sindacali.
5. Il rappresentante per
la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento
di cui all'art. 4, commi
2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma
5,
lettera o).
20. Organismi paritetici.
1. A livello
territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni
sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori,
con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei
confronti dei
lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a
controversie
sorte sull'applicazione
dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme
vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai
fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi
interconfederali, di
categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
3. Agli effetti
dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , gli organismi di
cui al
comma 1 sono parificati
alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.
Capo VI - Informazione e
formazione dei lavoratori
21. Informazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro
provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la
sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
b) le misure e le
attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici
cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali
in materia;
d) i pericoli connessi
all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei
dati
di sicurezza previste
dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che
riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei
lavoratori;
f) il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
g) i nominativi dei
lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro
fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai
lavoratori di
cui all'art. 1, comma 3.
22. Formazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro
assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1,
comma
3, riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare
riferimento al proprio
posto di lavoro ed alle proprie mansioni .
2. La formazione deve
avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o
cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di
nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e
preparati pericolosi.
3. La formazione deve
essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero
all'insorgenza di nuovi
rischi.
4. Il rappresentante per
la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e
sicurezza, concernente
la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel
proprio ambito di
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche
di
controllo e prevenzione
dei rischi stessi.
5. I lavoratori
incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei
lavoratori in caso di
pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza
devono essere adeguatamente formati .
6. La formazione dei
lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in
collaborazione con gli
organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può
comportare oneri
economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, possono
stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti
per
la sicurezza e dei
datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle
dimensioni e
della tipologia delle
imprese .
Capo VII - Disposizioni
concernenti la pubblica amministrazione
23. Vigilanza.
1. La vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro è
svolta dall'unità
sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei
vigili del
fuoco, nonché, per il
settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e
per le industrie
estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali delle regioni e
province
autonome di Trento e di
Bolzano.
2. Ferme restando le
competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente
all'ispettorato del
lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da
individuare con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale
e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente, l'attività di
vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere
esercitata anche
dall'ispettorato del
lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza
dell'unità sanitaria
locale competente per territorio .
3. Il decreto di cui al
comma 2 è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. Restano ferme le
competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle
disposizioni vigenti
agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali
ed
aeroportuali, per quanto
riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in
ambito
portuale ed
aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e
per le Forze di
polizia; i predetti
servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle
che
presentano analoghe
esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di
attuazione,
con decreto del Ministro
competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanità.
L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le
Forze armate e di
polizia, anche mediante
convenzione con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con
riferimento
alle strutture
penitenziarie .
24. Informazione, consulenza, assistenza.
1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'interno tramite le
strutture del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza sul
lavoro, anche mediante i
propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale,
per mezzo degli
ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per il
settore estrattivo,
tramite gli uffici della direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano
di medicina
sociale, l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di
patronato
svolgono attività di
informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di
lavoro, in particolare
nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle
rispettive associazioni
dei datori di lavoro .
2. L'attività di
consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di
controllo e di
vigilanza.
25. Coordinamento.
1. Con atto di indirizzo
e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e
della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un anno
dalla
data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuati criteri al fine di assicurare unità
ed
omogeneità di
comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle
disposizioni in materia
di sicurezza e salute
dei lavoratori e di radioprotezione .
26. Commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.
1. .
2. .
3. L'art. 395 del D.P.R.
27 aprile 1995, n. 547 , è soppresso.
27. Comitati regionali di coordinamento.
1. Con atto di indirizzo
e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto,
sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e
della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati
criteri
generali relativi
all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e della
salute sul luogo
di lavoro al fine di
realizzare uniformità di interventi ed il necessario raccordo con la
commissione
consultiva permanente.
2. Alle riunioni della
Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui al comma 1, partecipano
i
rappresentanti dell'ANCI,
dell'UPI e dell'UNICEM.
28. Adeguamenti al
progresso tecnico.
1. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della
sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente:
a) è riconosciuta la
conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul
luogo
di lavoro di mezzi e
sistemi di sicurezza ;
b) si dà attuazione
alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro
della Comunità europea
per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine
tecnico di altre
direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;
c) si provvede
all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e degli allegati
al
presente decreto in
relazione al progresso tecnologico.
Capo VIII - Statistiche
degli infortuni e delle malattie professionali
29. Statistiche degli
infortuni e delle malattie professionali.
1. L'INAIL e l'ISPESL si
forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle malattie
professionali anche con
strumenti telematici.
2. L'ISPESL e l'INAIL
indicono una conferenza permanente di servizio per assicurare il necessario
coordinamento in
relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n.
517,
nonché per verificare
l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per studiare e
proporre soluzioni
normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie
professionali.
3. I criteri per la
raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni
derivanti da
infortunio durante
l'attività lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri
per la
classificazione dei casi
di infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità
e loro
successivi
aggiornamenti.
4. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità,
sentita la
commissione consultiva
permanente, possono essere individuati criteri integrativi di quelli di cui al
comma 3 in relazione a
particolari rischi.
5. I criteri per la
raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni
derivanti dalle
malattie professionali,
nonché ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al
lavoro, sono individuati
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro
della sanità, sentita
la commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.
TITOLO II
Luoghi di lavoro
30. Definizioni.
1. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per
luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a
contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, nonché ogni
altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque
accessibile per il
lavoro.
2. Le disposizioni del
presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di
trasporto;
b) ai cantieri
temporanei o mobili;
c) alle industrie
estrattive;
d) ai pescherecci;
e) ai campi, boschi e
altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati
fuori
dall'area edificata
dell'azienda.
3. Ferme restando le
disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di salute per i
luoghi di
lavoro sono specificate
nell'allegato II.
4. I luoghi di lavoro
devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori
portatori di handicap.
5. L'obbligo di cui al
comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale, le
docce, i gabinetti e i
posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di
handicap.
6. La disposizione di
cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1°
gennaio 1993, ma debbono
essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei
servizi sanitari e di
igiene personale.
31. Requisiti di sicurezza e di salute.
1. Ferme restando le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti e fatte salve le disposizioni
di cui
all'art. 8, comma 4, del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre
1993, n. 517, i luoghi
di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del
presente
decreto devono essere
adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo entro
il 1°
gennaio 1997.
2. Se gli adeguamenti di
cui al comma 1 richiedono un provvedimento concessorio o autorizzatorio il
datore di lavoro deve
immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio dell'atto ed
ottemperare agli
obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso.
3. Sino a che i luoghi
di lavoro non vengano adeguati, il datore di lavoro, previa consultazione del
rappresentante per la
sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza
equivalente.
4. Ove vincoli
urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al comma 1, il
datore di lavoro,
previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui al comma
3. Le misure, nel caso
di cui al presente comma, sono autorizzate dall'organo di vigilanza competente
per territorio .
32. Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro
provvede affinché:
a) le vie di
circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di
emergenza e le
uscite di emergenza
siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
b) i luoghi di lavoro,
gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica
e
vengano eliminati,
quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare
la
sicurezza e la salute
dei lavoratori;
c) i luoghi di lavoro,
gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde
assicurare
condizioni igieniche
adeguate;
d) gli impianti e i
dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei
pericoli,
vengano sottoposti a
regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
33. Adeguamenti di norme.
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .
7. .
8. .
9. .
10. .
11. .
12. .
13. .
14. Le disposizioni di
cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
TITOLO III
Uso delle attrezzature di lavoro
34. Definizioni.
1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:
a) attrezzatura di
lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad
essere
usato durante il lavoro;
b) uso di una
attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una
attrezzatura di
lavoro, quale la messa
in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la
trasformazione, la
manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa:
qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro
nella
quale la presenza di un
lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
35. Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro
mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere
ovvero adattate a tali
scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
2. Il datore di lavoro
attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i
rischi
connessi all'uso delle
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette
attrezzature possano
essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono
adatte.
Inoltre, il datore di
lavoro prende le misure necessarie affinché durante l'uso delle attrezzature di
lavoro siano rispettate
le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter.
3. All'atto della scelta
delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le
caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti
nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti
dall'impiego delle attrezzature stesse;
c-bis) i sistemi di
comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e
delle sollecitazioni
prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura.
4. Il datore di lavoro
prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
a) installate in
conformità alle istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate
correttamente;
c) oggetto di idonea
manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui
all'art. 36 e siano
corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso.
c-bis) disposte in
maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone,
assicurando in
particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli
elementi fissi o
mobili circostanti e che
tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o
estratte in modo sicuro.
4-bis. Il datore di
lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o
non
semoventi sia assicurato
che:
a) vengano disposte e
fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che
manovrano in una zona di
lavoro;
b) vengano adottate
misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella
zona
di attività di
attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che,
qualora
la presenza di
lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi
subiscano danno
da tali attrezzature;
c) il trasporto di
lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga
esclusivamente su posti
sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante
lo
spostamento, la velocità
dell'attrezzatura sia adeguata;
d) le attrezzature di
lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di
lavoro soltanto qualora
sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e
la
salute dei lavoratori.
4-ter. Il datore di
lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro destinate a
sollevare
carichi sia assicurato
che:
a) gli accessori di
sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di
presa, del dispositivo
di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e
della configurazione
dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori di sollevamento siano
contrassegnate in modo
chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora
esse non siano scomposte
dopo l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da non
essere danneggiati o
deteriorati;
b) allorché due o più
attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono
installate o montate in
un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano, siano
prese
misure appropriate per
evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro
stesse;
c) i lavori siano
organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia
manualmente un carico,
tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in
modo che il lavoratore
ne conservi il controllo diretto o indiretto;
d) tutte le operazioni
di sollevamento siano correttamente progettate nonché adeguatamente
controllate ed eseguite
al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico
da
sollevare
simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento
di carichi
non guidati, sia
stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento
degli
operatori;
e) qualora attrezzature
di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano
trattenere i carichi in
caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, siano
prese
misure appropriate per
evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono
rimanere senza
sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e
il carico
sia stato agganciato e
sistemato con la massima sicurezza;
f) allorché le
condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo
la
sicurezza di
funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria
aperta di
attrezzature di lavoro
che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate
adeguate misure di
protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il
ribaltamento
dell'attrezzatura di
lavoro.
4-quater. Il datore di
lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le attrezzature
di
cui all'allegato XIV
siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva
installazione e a
verifiche periodiche o
eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di assicurarne
l'installazione corretta
e il buon funzionamento.
4-quinquies. I risultati
delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell'autorità
di vigilanza competente
per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori
esercizio
dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione
dell'ultima verifica
deve accompagnare le
attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate.
5. Qualora le
attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità
particolari in
relazione ai loro rischi
specifici, il datore di lavoro si assicura che:
a) l'uso
dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati;
b) in caso di
riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è
qualificato in
maniera specifica per
svolgere tali compiti.
36. Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro.
1. Le attrezzature di
lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni
legislative e
regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori
stessi ad esse
applicabili.
2. Le modalità e le
procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a
quello in base al quale
l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio.
3. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria,
del
commercio e
dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente,
stabilisce
modalità e procedure
per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2
4. .
5. .
6. .
7. .
8. Le disposizioni del
presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
8-bis. Il datore di
lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le
attrezzature di lavoro
indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla
data del
5 dicembre 1998 e non
soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti
disposizioni di
carattere costruttivo, allorché esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata
un rischio
corrispondente .
8-ter. Fino a che le
attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore di
lavoro adotta misure
alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente .
8-quater. Le modifiche
apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del
Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle
disposizioni del
comma 8-bis, e quelle
effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino
modifiche delle modalità
di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano
immissione sul mercato
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.
37. Informazione.
1. Il datore di lavoro
provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori
incaricati dispongano di
ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla
sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di
impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente
tratte dalle esperienze
acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni
anormali prevedibili.
1-bis. Il datore di
lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti
durante
l'uso delle attrezzature
di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente
circostante, anche se da
essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature .
2. Le informazioni e le
istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
38. Formazione ed
addestramento.
1. Il datore di lavoro
si assicura che:
a) i lavoratori
incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata
sull'uso
delle attrezzature di
lavoro;
b) i lavoratori
incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità
particolari di cui
all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li
metta in
grado di usare tali
attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad
altre
persone.
39. Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si
sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente
organizzati dal datore
di lavoro.
2. I lavoratori
utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente
all'informazione, alla
formazione ed all'addestramento ricevuti.
3. I lavoratori:
a) hanno cura delle
attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
b) non vi apportano
modifiche di propria iniziativa;
c) segnalano
immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi
difetto od
inconveniente da essi
rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.
TITOLO IV
Uso dei dispositivi di protezione individuale
40. Definizioni.
1. Si intende per
dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad
essere
indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza
o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato
a tale scopo.
2. Non sono dispositivi
di protezione individuale:
a) gli indumenti di
lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la
sicurezza e la salute
del lavoratore;
b) le attrezzature dei
servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di
protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del
personale
del servizio per il
mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di
protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per
l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi
portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
41. Obbligo di uso.
1. I DPI devono essere
impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti
da misure tecniche di
prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti
di riorganizzazione del
lavoro.
42. Requisiti dei DPI.
1. I DPI devono essere
conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 .
2. I DPI di cui al comma
1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai
rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle
condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle
esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati
all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi
multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra
loro
compatibili e tali da
mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del
rischio
e dei rischi
corrispondenti.
43. Obblighi del datore
di lavoro.
1. Il datore di lavoro
ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e
la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le
caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di
cui alla
lettera a), tenendo
conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base
delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme
d'uso di cui all'art. 45
le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle
individuate alla lettera
b);
d) aggiorna la scelta
ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di
valutazione .
2. Il datore di lavoro,
anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni
in cui
un DPI deve essere
usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza
dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del
posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro
fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal
decreto
di cui all'art. 45,
comma 2.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in
efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione,
le
riparazioni e le
sostituzioni necessarie;
b) provvede a che i DPI
siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed
eccezionali,
conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni
comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad
un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso
DPI da parte di più
persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema
sanitario e igienico ai
vari utilizzatori;
e) informa
preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile
nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) assicura una
formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento
circa
l'uso corretto e
l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso
l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai
sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 , appartenga alla terza
categoria;
b) per i dispositivi di
protezione dell'udito.
44. Obblighi dei
lavoratori.
1. I lavoratori si
sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore
di
lavoro nei casi ritenuti
necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g), e 5.
2. I lavoratori
utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla
formazione ricevute e
all'addestramento eventualmente organizzato.
3. I lavoratori:
a) hanno cura dei DPI
messi a loro disposizione;
b) non vi apportano
modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine
dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di
riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori
segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto
qualsiasi
difetto o inconveniente
da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
45. Criteri per l'individuazione e l'uso.
1. Il contenuto degli
allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di
quanto previsto all'art.
43, commi 1 e 4.
2. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria,
del
commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto
della
natura, dell'attività e
dei fattori specifici di rischio, indica:
a) i criteri per
l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le
situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione
collettiva,
si rende necessario
l'impiego dei DPI.
46. Norma transitoria.
1. Fino alla data del 31
dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati
all'autosalvataggio in
caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati:
a) i DPI
commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n.
475 ;
b) i DPI già in uso
alla data di entrata in vigore del presente decreto prodotti conformemente alle
normative vigenti
nazionali o di altri Paesi della Comunità europea.
TITOLO V
Movimentazione manuale
dei carichi
47. Campo di applicazione.
1. Le norme del presente
titolo si applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale
dei carichi con i
rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il
lavoro.
2. Si intendono per:
a) movimentazione
manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad
opera di uno o più
lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare
o
spostare un carico che,
per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche
sfavorevoli, comportano
tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;
b) lesioni
dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e
nerveovascolari a livello
dorso-lombare.
48. Obblighi dei datori di lavoro.
1. Il datore di lavoro
adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in
particolare attrezzature
meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei
carichi da parte dei
lavoratori.
2. Qualora non sia
possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori,
il
datore di lavoro adotta
le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai
lavoratori stessi i
mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione
manuale di detti
carichi, in base all'allegato VI.
3. Nel caso in cui la
necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore
non può essere evitata,
il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione
sia quanto più
possibile sicura e sana.
4. Nei casi di cui al
comma 3 il datore di lavoro:
a) valuta, se possibile,
preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in
questione e tiene conto
in particolare delle caratteristiche del carico, in base all'allegato VI;
b) adotta le misure atte
ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo
conto
in particolare dei
fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e
delle
esigenze che tale
attività comporta, in base all'allegato VI;
c) sottopone alla
sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti alle attività di cui al
presente
titolo.
49. Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro
fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) il peso di un carico;
b) il centro di gravità
o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una
collocazione eccentrica;
c) la movimentazione
corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non
vengono eseguite in
maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato VI.
2. Il datore di lavoro
assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine a
quanto
indicato al comma 1.
TITOLO VI
Uso di attrezzature munite di videoterminali
50. Campo di applicazione.
1. Le norme del presente
titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di
attrezzature munite di
videoterminali.
2. Le norme del presente
titolo non si applicano ai lavoratori addetti :
a) ai posti di guida di
veicoli o macchine;
b) ai sistemi
informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi
informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del
pubblico;
d) ai sistemi denominati
"portatili" ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un
posto di
lavoro;
e) alle macchine
calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un
piccolo
dispositivo di
visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale
attrezzatura;
f) alle macchine di
videoscrittura senza schermo separato.
51. Definizioni.
1. Ai fini del presente
titolo si intende per:
a) videoterminale: uno
schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di
visualizzazione
utilizzato;
b) posto di lavoro:
l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente
con tastiera ovvero
altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia
uomo-macchina,
gli accessori opzionali,
le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il
modem,
la stampante, il
supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di
lavoro
immediatamente
circostante;
c) lavoratore: il
lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo
sistematico ed abituale,
per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui
all'art. 54, per tutta
la settimana lavorativa .
52. Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro,
all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, analizza i
posti di
lavoro con particolare
riguardo:
a) ai rischi per la
vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati
alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni
ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro
adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle
valutazioni di cui al
comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza
dei rischi riscontrati.
53. Organizzazione del lavoro.
1. Il datore di lavoro
assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso dei videoterminali
anche secondo una
distribuzione del lavoro che consente di evitare il più possibile la
ripetitività e la
monotonia delle
operazioni.
54. Svolgimento quotidiano del lavoro.
1. Il lavoratore,
qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto
ad una
interruzione della sua
attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali
interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una
disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il
lavoratore comunque ha
diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione
continuativa al
videoterminale.
4. Le modalità e la
durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello
individuale ove il
medico competente ne evidenzi la necessità.
5. È comunque esclusa
la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di
lavoro.
6. Nel computo dei tempi
di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte
del sistema elettronico,
che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore
non
possa abbandonare il
posto di lavoro.
7. La pausa è
considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come
tale, non è
riassorbibile
all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di
lavoro.
55. Sorveglianza sanitaria.
1. I lavoratori prima di
essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una
visita
medica per evidenziare
eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista
effettuati dal medico
competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il
lavoratore è sottoposto
ad esami specialistici .
2. In base alle
risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono
classificati in:
a) idonei, con o senza
prescrizioni;
b) non idonei.
3. I lavoratori
classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto
il
quarantacinquesimo anno
di età sono sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno biennale.
4. Il lavoratore è
sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta
una
sopravvenuta alterazione
della funzione visiva, confermata dal medico competente.
5. La spesa relativa
alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività
svolta è a
carico del datore di
lavoro.
56. Informazione e
formazione.
1. Il datore di lavoro
fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) le misure applicabili
al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'art. 52;
b) le modalità di
svolgimento dell'attività;
c) la protezione degli
occhi e della vista.
2. Il datore di lavoro
assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto
indicato al comma 1.
3. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità,
stabilisce
con decreto una guida
d'uso dei videoterminali.
57. Consultazione e partecipazione.
1. Il datore di lavoro
informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei
cambiamenti tecnologici
che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle
attività di cui al
presente titolo.
58. Adeguamento alle norme.
1. I posti di lavoro
utilizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
devono essere conformi
alle prescrizioni dell'allegato VII.
2. I posti di lavoro
utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto
devono
essere adeguati a quanto
prescritto al comma 1 entro il 1° gennaio 1997 .
59. Caratteristiche
tecniche.
1. Con decreto dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'industria,
del
commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, sono disposti,
anche in
recepimento di direttive
comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all'allegato VII in funzione
del
progresso tecnico, della
evoluzione delle normative e specifiche internazionali oppure delle conoscenze
nel settore delle
attrezzature dotate di videoterminali.
TITOLO VII
Protezione da agenti cancerogeni
Capo I - Disposizioni generali
60. Campo di applicazione.
1. Le norme del presente
titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono
essere esposti ad agenti
cancerogeni a causa della loro attività lavorativa.
2. Le norme del presente
titolo non si applicano alle attività disciplinate dal:
a) decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962 ;
b) decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 77 ;
c) decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277 , capo III.
3. Il presente titolo
non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal
trattato che
istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica.
61. Definizioni.
1. Agli effetti del
presente decreto si intende per agente cancerogeno:
a) una sostanza alla
quale, nell'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE, è attribuita la menzione R
45:
"Può provocare il
cancro" o la menzione R 49: "Può provocare il cancro per
inalazione";
b) un preparato su cui,
a norma dell'art. 3, paragrafo 5, lettera j), della direttiva 88/379/CEE deve
essere apposta
l'etichetta con la menzione R 45: "Può provocare il cancro" o con la
menzione R 49:
"Può provocare il
cancro per inalazione" ;
c) una sostanza, un
preparato o un processo di cui all'allegato VIII nonché una sostanza od un
preparato prodotti
durante un processo previsto all'allegato VIII.
Capo II - Obblighi del
datore di lavoro
62. Sostituzione e
riduzione.
1. Il datore di lavoro
evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno sul luogo di lavoro in
particolare
sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente possibile, con una sostanza o un
preparato o
un procedimento che
nelle condizioni in cui viene utilizzato non è o è meno nocivo alla salute e
eventualmente alla
sicurezza dei lavoratori.
2. Se non è
tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno il datore di lavoro
provvede
affinché la produzione
o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno avvenga in un sistema chiuso sempre
che ciò è tecnicamente
possibile.
3. Se il ricorso ad un
sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede
affinché il livello di
esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente
possibile.
63. Valutazione del rischio.
1. Fatto salvo quanto
previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua una valutazione
dell'esposizione
ad agenti cancerogeni, i
risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'art. 4, comma 2 .
2. Detta valutazione
tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro
durata
e della loro frequenza,
dei quantitativi di agenti cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, della loro
concentrazione, della
capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di
assorbimento, anche in
relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in
massa
compatta o in scaglie o
in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne
riduce o ne impedisce la
fuoriuscita.
3. Il datore di lavoro,
in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure
preventive e protettive
del presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni
lavorative.
4. Il documento di cui
all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato con i seguenti dati:
a) le attività
lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o di
processi industriali di
cui all'allegato VIII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati
agenti
cancerogeni;
b) i quantitativi di
sostanze ovvero preparati cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, ovvero
presenti
come impurità o
sottoprodotti;
c) il numero dei
lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni;
d) l'esposizione dei
suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e) le misure preventive
e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale
utilizzati;
f) le indagini svolte
per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i
preparati
eventualmente utilizzati
come sostituti.
5. Il datore di lavoro
effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche
del processo produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso,
trascorsi tre anni
dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per
la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma 4, fermo restando
l'obbligo di cui
all'art. 9, comma 3.
64. Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando
metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative
sono impiegati
quantitativi di agenti cancerogeni non superiori alle necessità delle
lavorazioni e che gli
agenti cancerogeni in
attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non
sono accumulati sul
luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;
b) limita al minimo
possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad
agenti
cancerogeni, anche
isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di
avvertimento e di
sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili
soltanto ai lavoratori
che debbono recarvisi
per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree
è
fatto divieto di fumare
(53/cost);
c) progetta, programma e
sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti
cancerogeni nell'aria.
Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni
deve
avvenire il più vicino
possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto
dell'art. 4, comma 5,
lettera n). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato
sistema di ventilazione
generale;
d) provvede alla
misurazione di agenti cancerogeni per verificare l'efficacia delle misure di cui
alla
lettera c) e per
individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non
prevedibile
o da un incidente, con
metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato
VIII del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277 ;
e) provvede alla
regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per
i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
g) assicura che gli
agenti cancerogeni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di
sicurezza;
h) assicura che la
raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei
residui
delle lavorazioni
contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in
particolare
utilizzando contenitori
ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
i) dispone, su conforme
parere del medico competente, misure protettive particolari per quelle
categorie di lavoratori
per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni presenta rischi
particolarmente elevati.
65. Misure igieniche.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i
lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
b) dispone che i
lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti
separati dagli abiti
civili;
c) provvede affinché i
dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati,
controllati e puliti
dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli
difettosi,
prima di ogni nuova
utilizzazione.
2. È vietato assumere
cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro di cui all'art. 64, lettera b).
66. Informazione e
formazione.
1. Il datore di lavoro
fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed
istruzioni, in
particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti
cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la
salute
connessi al loro
impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
b) le precauzioni da
prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche
da osservare;
d) la necessità di
indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali
di
protezione ed il loro
corretto impiego;
e) il modo di prevenire
il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le
conseguenze.
2. Il datore di lavoro
assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto
indicato al comma 1.
3. L'informazione e la
formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano
adibiti alle attività
in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque
ogni qualvolta si
verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul
grado dei
rischi.
4. Il datore di lavoro
provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi
contenenti
agenti cancerogeni siano
etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni
utilizzati e le altre
indicazioni devono essere conformi al disposto della legge 29 maggio 1974, n.
256
, e successive modifiche
ed integrazioni.
67. Esposizione non prevedibile.
1. Se si verificano
eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala
dei lavoratori, il
datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e
rimuovere la
causa dell'evento e ne
informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono
abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto
gli addetti agli
interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei
indumenti
protettivi e dispositivi
di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di
lavoro.
In ogni caso l'uso dei
dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni
lavoratore, è limitata
al minimo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro
comunica al più presto all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di
cui al
comma 1 e riferisce
sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.
68. Operazioni lavorative particolari.
1. Nel caso di
determinate operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per le quali,
nonostante l'adozione di
tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è prevedibile
un'esposizione rilevante
dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa consultazione del
rappresentante per la
sicurezza:
a) dispone che soltanto
tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove
tecnicamente possibile,
all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi
contrassegni;
b) fornisce ai
lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono
essere
indossati dai lavoratori
adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza nelle
aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al minimo
compatibilmente con le
necessità delle lavorazioni.
Capo III - Sorveglianza sanitaria
69. Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive
specifiche.
1. I lavoratori per i
quali la valutazione di cui all'art. 63 ha evidenziato un rischio per la salute
sono
sottoposti a
sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro,
su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e
protettive per singoli
lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici
effettuati.
3. Le misure di cui al
comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le
procedure dell'art. 8
del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 .
4. Ove gli accertamenti
sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno
stesso agente,
l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente
ne
informa il datore di
lavoro.
5. A seguito
dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione
del rischio in conformità all'art. 63;
b) ove sia tecnicamente
possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria per
verificare l'efficacia
delle misure adottate .
6. Il medico competente
fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui
sono sottoposti, con
particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari
anche
dopo la cessazione
dell'attività lavorativa.
70. Registro di esposizione e cartelle sanitarie.
1. I lavoratori di cui
all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale sono riportati, per ciascuno
di essi,
l'attività svolta,
l'agente cancerogeno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale
agente.
Detto registro è
istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il
tramite del
medico competente. Il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il
rappresentante per la
sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del
registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza sul lavoro ed
all'organo di vigilanza competente per territorio e comunica loro ogni 3 anni, e
comunque ogni qualvolta
i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a
richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma
1;
c) comunica all'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza
competente per
territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'art.
69, con le
eventuali variazioni
sopravvenute dall'ultima comunicazione delle relative annotazioni individuali
contenute nel registro
di cui al comma 1. Consegna all'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza
sul lavoro le relative
cartelle sanitarie e di rischio;
d) in caso di cessazione
di attività dell'azienda, consegna il registro di cui al comma 1 all'Istituto
superiore per la
prevenzione e sicurezza sul lavoro copia dello stesso all'organo di vigilanza
competente per
territorio. Consegna all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul
lavoro le
cartelle sanitarie e di
rischio;
e) in caso di assunzione
di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione al
medesimo agente,
richiede all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia
delle
annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria
e
di rischio;
f) tramite il medico
competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni
individuali
contenute nel registro
di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio ed al rappresentante
per
la sicurezza i dati
collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
3. Le annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e
di rischio
sono conservate dal
datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e
dall'Istituto
superiore per la
prevenzione e la sicurezza sul lavoro fino a quaranta anni dalla cessazione di
ogni
attività che espone ad
agenti cancerogeni.
4. La documentazione di
cui ai commi 1, 2 e 3 è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto
professionale.
5. I modelli e le
modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e
di rischio
sono determinati con
decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e
della
previdenza sociale,
sentita la commissione consultiva permanente.
6. L'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro trasmette annualmente al Ministero
della sanità dati di
sintesi relativi alle risultanze dei requisiti di cui al comma 1 .
71. Registrazione dei tumori.
1. I medici, le
strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali
assicurativi
pubblici o privati, che
refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa
ad
agenti cancerogeni,
trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero
anatomopatologica e
quella inerente l'anamnesi lavorativa.
2. Presso l'ISPESL è
tenuto, ai fini di analisi aggregate, un archivio nominativo dei casi di
neoplasia di
cui al comma 1.
3. Con decreto dei
Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione
consultiva permanente,
sono determinate le caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del
tipo di neoplasia
accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione e
l'archiviazione,
nonché le modalità di
registrazione di cui al comma 2, e le modalità di trasmissione di cui al comma
1.
4. Il Ministero della
sanità fornisce, su richiesta, alla Commissione CE, informazioni sulle
utilizzazioni
dei dati del registro di
cui al comma 1.
72. Adeguamenti normativi.
1. Nelle attività con
uso di sostanze o preparati ai quali è attribuita dalla direttiva comunitaria
la
menzione R 45: "Può
provocare il cancro" o la menzione R 49: "Può provocare il cancro per
inalazione", il
datore di lavoro applica le norme del presente titolo.
2. Con decreto dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la
commissione
consultiva permanente e
la commissione tossicologica nazionale, è aggiornato periodicamente l'elenco
delle sostanze e dei
processi di cui all'allegato VIII in funzione del progresso tecnico,
dell'evoluzione di
normative e specifiche
internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni.
TITOLO VIII
Protezione da agenti biologici
Capo I
73. Campo di applicazione.
1. Le norme del presente
titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di
esposizione ad agenti
biologici.
2. Restano ferme le
disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego
confinato di
microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente
di
organismi geneticamente
modificati. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91,
è soppresso .
74. Definizioni.
1. Ai sensi del presente
titolo si intende per:
a) agente biologico:
qualsiasi microorganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare
ed endoparassita umano
che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microorganismo:
qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o
trasferire materiale
genetico;
c) coltura cellulare: il
risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi
pluricellulari.
75. Classificazione degli agenti biologici.
1. Gli agenti biologici
sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
a) agente biologico del
gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in
soggetti umani;
b) agente biologico del
gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire
un rischio per i
lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma
disponibili
efficaci misure
profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del
gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e
costituisce un serio
rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma
di
norma sono disponibili
efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del
gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti
umani e costituisce un
serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di
propagazione
nella comunità; non
sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui
l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo
inequivocabile ad uno
fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più
elevato tra le due
possibilità.
3. L'allegato XI riporta
l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.
76. Comunicazione.
1. Il datore di lavoro
che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei
gruppi 2
o 3, comunica all'organo
di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30
giorni prima dell'inizio
dei lavori:
a) il nome e l'indirizzo
dell'azienda e il suo titolare;
b) il documento di cui
all'art. 78, comma 5.
2. Il datore di lavoro
che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione
di un
agente biologico del
gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.
3. Il datore di lavoro
invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni
mutamenti che comportano
una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o,
comunque, ogni qualvolta
si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via
provvisoria.
4. Il rappresentante per
la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.
5. Ove le attività di
cui al comma 1 comportano la presenza di microorganismi geneticamente
modificati appartenenti
al gruppo II, come definito all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n.
91
, il documento di cui al
comma 1, lettera b), è sostituito da copia della documentazione prevista per
i singoli casi di specie
dal predetto decreto.
6. I laboratori che
forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al
comma 1
anche per quanto
riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.
77. Autorizzazione.
1. Il datore di lavoro
che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente
biologico del
gruppo 4 deve munirsi di
autorizzazione del Ministero della sanità.
2. La richiesta di
autorizzazione è corredata da:
a) le informazioni di
cui all'art. 76, comma 1;
b) l'elenco degli agenti
che si intende utilizzare.
3. L'autorizzazione è
rilasciata dal Ministero della sanità sentito il parere dell'Istituto superiore
di
sanità. Essa ha la
durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle
condizioni previste per
l'autorizzazione ne comporta la revoca.
4. Il datore di lavoro
in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della
sanità
di ogni nuovo agente
biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di
impiego di
un agente biologico del
gruppo 4.
5. I laboratori che
forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al
comma
4.
6. Il Ministero della
sanità comunica all'organo di vigilanza competente per territorio le
autorizzazioni
concesse e le variazioni
sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero
della sanità istituisce
ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è
stata
comunicata
l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.
Capo II - Obblighi del datore di lavoro
78. Valutazione del rischio.
1. Il datore di lavoro,
nella valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, tiene conto di tutte
le
informazioni disponibili
relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità
lavorative, ed
in particolare:
a) della classificazione
degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la
salute umana quale
risultante dall'allegato XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di
lavoro
stesso sulla base delle
conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2;
b) dell'informazione
sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali
effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di
una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in
correlazione diretta
all'attività lavorativa svolta;
e) delle eventuali
ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono
influire
sul rischio;
f) del sinergismo dei
diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro
applica i princìpi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai
rischi
accertati, le misure
protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità
delle
situazioni lavorative .
3. Il datore di lavoro
effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche
dell'attività
lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in
ogni caso,
trascorsi tre anni
dall'ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attività,
quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato IX, che, pur non
comportando la
deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il
rischio di
esposizioni dei
lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione
delle
disposizioni di cui agli
articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i risultati della
valutazione dimostrano
che l'attuazione di tali misure non è necessaria.
5. Il documento di cui
all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai seguenti dati:
a) le fasi del
procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti
biologici;
b) il numero dei
lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
c) le generalità del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
d) i metodi e le
procedure lavorative adottati, nonché le misure preventive e protettive
applicate;
e) il programma di
emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un
agente biologico del
gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per
la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al
comma 1 ed ha accesso
anche ai dati di cui al comma 5.
79. Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1. In tutte le attività
per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute
dei
lavoratori il datore di
lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni
esposizione degli stessi
ad agenti biologici.
2. In particolare, il
datore di lavoro:
a) evita l'utilizzazione
di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i
lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
c) progetta
adeguatamente i processi lavorativi;
d) adotta misure
collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia
possibile evitare
altrimenti l'esposizione;
e) adotta misure
igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un
agente biologico fuori
dal luogo di lavoro;
f) usa il segnale di
rischio biologico, rappresentato nell'allegato X, e altri segnali di
avvertimento
appropriati;
g) elabora idonee
procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed
animale;
h) definisce procedure
di emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la presenza
di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico
primario, se necessario
o tecnicamente realizzabile;
l) predispone i mezzi
necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in
condizioni di sicurezza,
mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo
idoneo trattamento dei
rifiuti stessi;
m) concorda procedure
per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti
biologici all'interno
del luogo di lavoro.
80. Misure igieniche.
1. In tutte le attività
nelle quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei
lavoratori, il datore di
lavoro assicura che:
a) i lavoratori
dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e
fredda,
nonché, se del caso, di
lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano
in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti
separati dagli abiti
civili;
c) i dispositivi di
protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni
utilizzazione,
provvedendo altresì a
far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
d) gli indumenti di
lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano
tolti quando il
lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri
indumenti,
disinfettati, puliti e,
se necessario, distrutti.
2. È vietato assumere
cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione.
81. Misure specifiche per le strutture sanitarie e
veterinarie.
1. Il datore di lavoro,
nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi,
presta
particolare attenzione
alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli
animali e nei relativi
campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo
di
attività svolta.
2. In relazione ai
risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che
siano
applicate procedure che
consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per
l'operatore e per la
comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.
3. Nei servizi di
isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere,
contaminati da agenti
biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per
ridurre al minimo il
rischio di infezione sono indicate nell'allegato XII.
82. Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari.
1. Fatto salvo quanto
specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei laboratori comportanti
l'uso di agenti
biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei
locali destinati ad
animali da laboratorio
deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee
misure di contenimento
in conformità all'allegato XII.
2. Il datore di lavoro
assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:
a) in aree di lavoro
corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente appartiene
al gruppo 2;
b) in aree di lavoro
corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente appartiene
al
gruppo 3;
c) in aree di lavoro
corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente appartiene
al
gruppo 4.
3. Nei laboratori
comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici
patogeni per l'uomo e
nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali
agenti, il
datore di lavoro adotta
misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai
commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il
cui
uso può far sorgere un
rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure
corrispondenti almeno a
quelle del terzo livello di contenimento.
5. Per i luoghi di
lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità, sentito l'Istituto
superiore di
sanità, può
individuare misure di contenimento più elevate.
83. Misure specifiche per i processi industriali.
1. Fatto salvo quanto
specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei processi industriali
comportanti l'uso di
agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure
opportunamente scelte
tra quelle elencate nell'allegato XIII, tenendo anche conto dei criteri di cui
all'art. 82, comma 2.
2. Nel caso di agenti
biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave
per la
salute dei lavoratori,
il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo
livello di
contenimento.
84. Misure di emergenza.
1. Se si verificano
incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente
biologico
appartenente ai gruppi
2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata,
cui possono accedere
soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli
idonei
mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro
informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché
i
lavoratori ed il
rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno
determinato e
delle misure che intende
adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.
3. I lavoratori
segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto,
qualsiasi
infortunio o incidente
relativo all'uso di agenti biologici.
85. Informazioni e formazione.
1. Nelle attività per
le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei
lavoratori,
il datore di lavoro
fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed
istruzioni, in
particolare per quanto riguarda:
a) i rischi per la
salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
b) le precauzioni da
prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche
da osservare;
d) la funzione degli
indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed
il loro
corretto impiego;
e) le procedure da
seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
f) il modo di prevenire
il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le
conseguenze.
2. Il datore di lavoro
assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto
indicato al comma 1.
3. L'informazione e la
formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano
adibiti alle attività
in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni
qualvolta si verificano
nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei
rischi.
4. Nel luogo di lavoro
sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le
procedure
da seguire in caso di
infortunio od incidente.
Capo III - Sorveglianza sanitaria
86. Prevenzione e controllo.
1. I lavoratori addetti
alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio
per la
salute sono sottoposti
alla sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro,
su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari
per quei lavoratori per
i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di
protezione, fra le
quali:
a) la messa a
disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni
all'agente
biologico presente nella
lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
b) l'allontanamento
temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto
legislativo 15 agosto
1991, n. 277 .
2-bis. Ove gli
accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo
analogo ad uno
stesso agente,
l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne
informa il
datore di lavoro .
2-ter. A seguito
dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova
valutazione
del rischio in conformità
all'art. 78 .
2-quater. Il medico
competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario
cui
sono sottoposti e sulla
necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività che
comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati
nell'allegato XI,
nonché sui vantaggi ed
inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.
87. Registri degli esposti e degli eventi accidentali.
1. I lavoratori addetti
ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un
registro in cui sono
riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli
eventuali casi
di esposizione
individuale.
2. Il datore di lavoro
istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite
il
medico competente. Il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la
sicurezza hanno accesso
a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del
registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto
superiore
per la prevenzione e
sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio,
comunicando ad essi,
ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni
intervenute ;
b) comunica all'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza
competente per
territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui al comma 1
fornendo
al contempo
l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le
relative
cartelle sanitarie e di
rischio ;
c) in caso di cessazione
di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e
all'organo
di vigilanza competente
per territorio, copia del registro di cui al comma 1 e all'Istituto superiore
per la
prevenzione e sicurezza
sul lavoro copia del medesimo registro nonché le cartelle sanitarie e di
rischio
;
d) in caso di assunzione
di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di
esposizione allo stesso
agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma
1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio ;
e) tramite il medico
competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni
individuali
contenute nel registro
di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio ed al rappresentante
per
la sicurezza i dati
collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1 .
4. Le annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e
di rischio
di cui all'art. 86,
comma 5, sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di
lavoro
e dall'ISPESL fino a
dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici.
Nel
caso di agenti per i
quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno
luogo
a malattie con
recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a
lungo
termine tale periodo è
di quaranta anni.
5. La documentazione di
cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del
segreto professionale.
6. I modelli e le
modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e
di rischio
sono determinati con
decreto del Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale
sentita la
commissione consultiva
permanente .
7. L'ISPESL trasmette
annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze
del
registro di cui al comma
1.
88. Registro dei casi di malattia e di decesso.
1. Presso l'ISPESL è
tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione
ad agenti biologici.
2. I medici, nonché le
strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia,
ovvero
di decesso di cui al
comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.
3. Con decreto dei
Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione
consultiva, sono
determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1,
nonché le
modalità di
trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
4. Il Ministero della
sanità fornisce alla commissione CE, su richiesta, informazioni
sull'utilizzazione
dei dati del registro di
cui al comma 1.
TITOLO IX
Sanzioni
89. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai
dirigenti.
1. Il datore di lavoro
è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
otto
milioni per la
violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo;
63, commi 1, 4
e 5; 69, comma 5,
lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro
ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre
a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la
violazione degli
articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi
1, lettere d)
ed e) e 4; 15, comma 1;
22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1,
2, 4, 4-bis, 4-ter,
4-quater e 5; 36, comma 8-ter, 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e
5; 48;
49, comma 2; 52, comma
2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65,
comma 1; 66, comma 2;
67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma
2; 79; 80, comma 1; 81,
commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2;
b) con l'arresto da due
a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la
violazione degli
articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7,
commi 1 e 3; 9,
comma 2; 10; 12, comma
1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1;
56, comma 1; 57; 66,
commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84,
comma 2; 85, commi 1 e
4; 87, commi 1 e 2.
3. Il datore di lavoro
ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire sei
milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma
11; 11; 70,
commi 2 e 3; 87, commi 3
e 4 .
90. Contravvenzioni commesse dai preposti.
1. I preposti sono
puniti:
a) con l'arresto sino a
due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la
violazione degli
articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi
1, lettere d)
ed e), e 4; 15, comma 1;
30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-
quater e 5; 36, comma
8-ter, 38, 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b) e d); 48; 52, comma 2; 54; 55,
commi 1, 3 e 4; 58; 62;
63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78,
comma 2; 79; 80, comma
1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2 (66/a);
b) con l'arresto sino a
un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la
violazione degli
articoli 4, comma 5, lettere c), f), g), i) e m); 7, commi 1, lettera b), e 3;
9, comma 2;
12, comma 1, lettere a)
e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57;
66, commi 1 e 4; 85,
commi 1 e 4 .
91. Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai
fabbricanti e dagli installatori .
1. La violazione
dell'art. 6, comma 2, è punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da
lire
quindici milioni a lire
sessanta milioni.
2. La violazione
dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con l'arresto fino ad un mese o con
l'ammenda da
lire seicentomila a lire
due milioni.
92. Contravvenzioni commesse dal medico competente.
1. Il medico competente
è punito:
a) con l'arresto fino a
due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la violazione
degli articoli 17, comma
1, lettere b), d), h) e l); 69, comma 4; 86, comma 2-bis ;
b) con l'arresto fino a
un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la
violazione degli
articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonché del comma 3 .
93. Contravvenzioni commesse dai lavoratori.
1. I lavoratori sono
puniti:
a) con l'arresto fino a
un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e
duecentomila per la
violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo; 39; 44; 84,
comma 3 ;
b) con l'arresto fino a
quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila per la
violazione degli
articoli 67, comma 2; 84, comma 1 .
94. Violazioni amministrative.
1. Chiunque viola le
disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e 80, comma 2, è punito con la
sanzione amministrativa
pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila.
TITOLO X
Disposizioni transitorie e finali
95. Norma transitoria.
1. In sede di prima
applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il
datore di lavoro che
intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi
è
esonerato dalla
frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando
l'osservanza degli
adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).
96. Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4.
1. È fatto obbligo di
adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine di dodici mesi dalla data di
entrata
in vigore del presente
decreto.
96-bis. Attuazione degli obblighi.
1. Il datore di lavoro
che intraprende un'attività lavorativa di cui all'art. 1 è tenuto a elaborare
il
documento di cui
all'art. 4, comma 2, del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio
dell'attività
.
97. Obblighi d'informazione.
1. Il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione:
a) il testo delle
disposizioni di diritto interno adottate nel settore della sicurezza e della
salute dei
lavoratori durante il
lavoro;
b) ogni cinque anni, una
relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III e IV;
c) ogni quattro anni,
una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli V e VI.
2. Le relazioni di cui
al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni parlamentari.
98. Norma finale.
1. Restano in
vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente decreto, le
disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del
lavoro.
SI OMETTONO GLI ALLEGATI