Deliberazione: Regolamentazione provvisoria delle prestazioni
indispensabili e delle altre misure di cui all’art. 2, comma 2, legge
146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore delle
telecomunicazioni (pos. 10635)
(Seduta del 25.7.2002)
LA COMMISSIONE
su proposta dei Proff. Santoni e Galantino, ha adottato, all’unanimità,
la seguente delibera:
PREMESSO
1. che la legge n. 146/1990, all’art. 1.1. individua come servizio
pubblico essenziale quello volto a garantire il godimento del diritto
della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di
comunicazione e che all’art. 1.2. lett. e) della medesima legge viene
richiamato il servizio delle telecomunicazioni;
2. che, fino ad oggi, la disciplina delle prestazioni indispensabili nel
settore delle telecomunicazioni è stata contenuta nell’accordo del 20
febbraio 1992 tra la delegazione SIP INTERSIND e le organizzazioni
sindacali di categoria FILPT/CGIL, SILTE-FPT/CISL, UILTE/UIL, valutato
idoneo dalla Commissione con delibera del 5 febbraio 1993;
3. che con delibera n. 98/672 del 15 ottobre 1998 la Commissione ha
valutato non idoneo, per la mancata indicazione della durata massima
delle astensioni, nonché dell’intervallo tra le azioni di sciopero,
l’accordo sulle prestazioni indispensabili, sottoscritto, in data 30
gennaio 1997, dalle organizzazioni sindacali SLC CGIL, SILT CSL, UILTE
UIL e l’Azienda Telecom Italia Mobile S.p.A.;
4. che a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 83/2000, che ha
modificato ed integrato la legge n. 146/1990, la Commissione con
delibera 00/169 del 4 maggio 2000 ha ritenuto che per analogia sia con
la disciplina prevista dalla stessa legge 83/2000 per i lavoratori
autonomi, sia con la disciplina prevista nel 1990 per i lavoratori
dipendenti, si applicasse anche a questi ultimi, la regola di un periodo
transitorio di sei mesi dall’entrata in vigore della legge n. 83/2000
(26 ottobre 2000) entro il quale le parti interessate avrebbero dovuto
adeguare – ove necessario – gli accordi alla nuova normativa;
5. che con la stipulazione del contratto collettivo nazionale per le
imprese esercenti i servizi di comunicazione, sottoscritto il 28 giugno
2000 da Confindustria e da CGIL, CISL, UIL, le parti si sono impegnate
(art. 5) nella definizione, entro il 30 settembre 2000, delle regole di
esercizio del diritto di sciopero, in attuazione della legge 146/1990
come modificata dalla legge n. 83/2000;
6. che inoltre, essendo trascorsi dieci anni dall’entrata in vigore
della disciplina vigente ed essendo in questo periodo intervenute
rilevanti modificazioni negli assetti organizzativi delle imprese
esercenti il servizio di telecomunicazione, dovute sia alla progressiva
automatizzazione del servizio sia al sensibile aumento del traffico
telefonico non più gestito in regime di monopolio, si rendono
necessarie modificazioni della disciplina delle prestazioni
indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero;
7. che le lacune della disciplina vigente in particolare riguardano: una
chiara definizione del campo di applicazione della disciplina; la
definizione di procedure di raffreddamento e conciliazione del
conflitto; la mancata previsione di un intervallo minimo tra azioni di
sciopero; il divieto di pacchetti di scioperi; la previsione di un
calendario delle franchigie; l’indicazione della durata delle azioni
di sciopero; la mancata previsione di una disciplina della revoca
tempestiva (o comunque giustificata dello sciopero); la ridefinizione
delle prestazioni indispensabili;
CONSIDERATO
1. che a partire dal novembre 2000 la Commissione ha ripetutamente
sollecitato le parti a procedere ad una definizione mediante accordo di
nuove regole adeguate a quanto disposto dalla legge, nonché a dare
attuazione agli impegni assunti con la stipulazione del contratto
collettivo nazionale per le imprese esercenti servizi di
telecomunicazione del 28 giugno 2000;
2. che le numerose audizioni delle diverse organizzazioni sindacali
presenti ed attive nel servizio rientrante nel settore delle
telecomunicazioni, nonché delle aziende che erogano tali servizi -
tenute dalla Commissione nelle date 15 novembre 2000 (Telecom Italia,
Cobas Telecomunicazioni, Flm Uniti, Snater), 3 maggio 2001 (Cgil, Cisl,
Uil, Fialtel Cisal, Ugl, Confindustria, Unione Industriali di Roma), 21
giugno 2001 (Snater) - nonchè le difficoltà ancora di recente
manifestatesi, hanno consentito alla Commissione di verificare che a
tutt’ora non sussiste una concreta possibilità che le parti
raggiungano un accordo in ordine all’adozione di regole comuni per la
disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui
all’art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla
legge 83/2000;
3. che in data 6 giugno 2002 (delibera n. 02/107) la Commissione ha
aperto la procedura ex art. 13 comma 1, lett. a) della legge n.
146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, formulando alle parti
interessate, nonché alle organizzazioni degli utenti, la delibera
01/123 (proposta di regolamentazione delle prestazioni indispensabili e
delle altre misure di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 146/1990 come
modificata dalla l. n. 83/2000 nel settore delle telecomunicazioni);
4. che la complessità delle tecnologie interessanti il sistema
organizzativo dei servizi di telecomunicazione ha determinato
l’esigenza, da parte della Commissione, di avvalersi, per la stesura
della disciplina, di un esperto di reti di telecomunicazione e sistemi
di servizio;
5. che con nota del 12 giugno 2002 le organizzazioni sindacali CGIL,
CISL, UIL e Confindustria – parti firmatarie del contratto collettivo
nazionale di lavoro delle imprese del settore telecomunicazioni - hanno
confermato le loro difficoltà di raggiungere un accordo, assumendo
tuttavia l’impegno di proseguire nel confronto finalizzato al rapido
raggiungimento di un’intesa;
6. che nella suddetta nota le parti, lamentando di non aver avuto la
possibilità di essere audite dalla Commissione circa i contenuti
dell’accordo, hanno anche sottolineato che la predisposizione di una
provvisoria regolamentazione avrebbe reso più difficile il percorso
negoziale già avviato;
7. che con nota di risposta del 13 giugno 2002, inviata alle parti
interessate, la Commissione, prendendo atto delle trattative in corso,
ha auspicato che, anche in seguito all’esame della proposta, le parti
potessero proseguire il negoziato per giungere ad una disciplina
concordata delle prestazioni indispensabili, ritenendo inoltre che la
proposta stessa potesse costituire un ulteriore elemento di impulso alla
definizione in tempi brevi dell’accordo;
8. che sono decorsi i quindici giorni dalla notifica della proposta di
provvisoria regolamentazione, assegnati dalla legge alle parti per
l’invio di osservazioni e che durante tale periodo sono pervenute le
osservazioni per le organizzazioni sindacali FLM Uniti in data 27 giugno
2002; SNATER in data 28 giugno 2002; COBAS TLC in data 1 luglio 2001;
FIALTEL in data 8 luglio 2002; CGIL in data 10 luglio 2002;
CONFINDUSTRIA, in nome e per conto delle aziende associate (Telecom
Italia, Telecom Italia Mobile, Wind, Blu, Omnitel, Albacom, Atlanet e
tutte le altre appartenenti al settore delle telecomunicazioni) in data
10 luglio 2002; UILCOM UIL e FIOM CGIL in data 11 luglio 2002; CISL
FISTEL in data 24 luglio 2002;
9. che in data 2 luglio 2002 è pervenuto il parere favorevole
dell’Unione Nazionale Consumatori;
10. che, al fine di verificare la perdurante indisponibilità delle
parti a raggiungere un accordo, sono state svolte le audizioni previste
dalla legge: in data 17 luglio 2002 con le organizzazioni sindacali
Cobas Tlc, Flm Uniti, Flm Uniti-Cub, Cisl, Fim Cisl, Fiom Cgil, Fistel
Cisl, Slc Cgil, Uil, Uilm Uil, Uilte Uil, Snater, Cisal Comunicazione ed
inoltre, per le aziende, con Confindustria, Unione Industriali di Roma
nonchè Albacom, Altanet, Blu, Omintel, Tim Spa. Telecom Italia Spa e
Wind infine, in data 18 luglio 2002, con l’organizzazione sindacale
Cisal;
11. che in data 24 luglio 2002 Confindustria e UILCOM hanno dichiarato
di non avere concluso alcun accordo pur avendo sperimentato un’area di
convergenza delle rispettive posizioni ed hanno chiesto di potere
usufruire di ulteriore tempo per l’espletamento del negoziato;
12. che dall’analisi delle osservazioni scritte, inviate alla
Commissione, e delle argomentazioni espresse dalle parti durante le
audizioni previste dall’art. 13 comma 1 lett. a), sono state tratte
indicazioni utili che consentono una revisione della proposta così come
formulata nella delibera n. 02/107 del 6 giugno 2002;
13. che in particolare meritano di essere riformulate le clausole della
proposta relative:
a) alle procedure di raffreddamento e conciliazione, essendo meritevole
di considerazione l’esigenza avanzata dalle organizzazioni sindacali
di ridurre i tempi di effettuazione delle stesse, adottando procedure di
durata più contenuta;
b) alla durata nonché alla disciplina dell’intervallo tra azioni di
sciopero, in considerazione del limitato impatto sull’utenza che le
astensioni dal lavoro determinano nel servizio delle telecomunicazioni
rispetto ad altri settori, tenuto conto dell’elevato livello di
automazione delle strutture;
14. che inoltre è apparso opportuno predisporre un calendario delle
franchigie, tradizionalmente previste negli altri settori, tenuto conto
della insostituibilità di tale servizio in determinati periodi;
15. che, infine, sebbene esista attualmente una molteplicità di servizi
alternativi tale da offrire diverse opportunità di comunicazione
(telefonia fissa, telefonia mobile, fax, SMS, e-mail), queste ultime
appaiono non ancora diffuse in modo tale da garantire la copertura sia
su tutte le fasce di popolazione che sull’intero territorio;
16. che le prestazioni indispensabili individuate nella presente
regolamentazione provvisoria sono quelle previste dal contratto
collettivo nazionale delle imprese esercenti i servizi di
telecomunicazione con l’ulteriore previsione della garanzia relativa
alla regolare ricezione della segnalazione del guasto o comunque di
altro tipo di interruzione del servizio, causato all’utente.
FORMULA
ai sensi l’apertura dell’art. 13 lett. a), della legge n. 146/1990
come modificata dalla l. n. 83/2000 la seguente regolamentazione
provvisoria:
Art. 1
(Ambito di applicazione)
Le disposizioni di cui alla presente proposta si applicano nei confronti
di tutti i soggetti ed imprese che a qualunque titolo erogano servizi
direttamente connessi alle funzioni di collegamento telematico e
telefonico, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o
mobile e/o trasmissione dati anche mediante reti di calcolatori e
servizi ad essi collegati (internet, posta elettronica, siti web,
portali, ecc.).
Art. 2
(Procedure di raffreddamento e di conciliazione)
A) Ambito di applicazione
In ogni caso l’attivazione della procedura di cui al presente
articolo, la partecipazione alla stessa e la sottoscrizione dei relativi
verbali, non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale
delle organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure stesse.
B) Divieto di azioni unilaterali
Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di
porre in essere azioni unilaterali e le imprese sospenderanno, per la
medesima durata, l’applicazione degli eventuali atti unilaterali che
hanno dato luogo alla vertenza.
C) Procedure di raffreddamento
1. Le procedure di raffreddamento in caso di rinnovo del contratto
nazionale e del contratto aziendale sono regolate dai contratti
collettivi nazionali di categoria vigenti, ove applicabili, fermo
restando quanto previsto dalla legge n. 146/1990, come modificata dalla
legge n. 83/2000.
2. L’organizzazione sindacale che intende promuovere un’astensione,
prima della proclamazione della stessa, deve avanzare richiesta di
incontro all’azienda, specificando per iscritto i motivi per cui
intende proclamare lo sciopero e l’oggetto della rivendicazione. Le
motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a
quelle contenute nell’eventuale proclamazione dello sciopero.
L’azienda, entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta deve procedere
alla formale convocazione.
3. Decorsi 2 giorni lavorativi dalla formale convocazione, ove non sia
stato raggiunto un accordo, la prima fase della procedura si intende
esaurita con esito negativo.
Se l’azienda non convoca l’organizzazione sindacale richiedente,
decorsi 3 giorni lavorativi dalla richiesta di incontro, la prima fase
della procedura si intende esaurita con esito negativo.
4) L’omessa convocazione da parte dell’azienda o il rifiuto di
partecipare all’incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia
richiesto, nonché il comportamento delle parti durante l’esperimento
delle procedure saranno oggetto di valutazione della Commissione ai
sensi dell’art. 13 lett. c), d), h), i), ed m) della legge 146/1990,
come modificata dalla legge n. 83/2000.
D) Tentativo di conciliazione
A seguito dell’esaurimento con esito negativo della
procedura, di cui alla lettera C) punti 1 – 3, le parti esperiscono un
tentativo di conciliazione da effettuarsi:
a) in sede negoziale di livello superiore, ove il tentativo di
conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti medesime;
b) in alternativa e in difetto di accordo di cui al punto (a) nella sede
amministrativa prevista dall’art. 2 comma 2 della legge n. 146/1990,
come modificata dalla legge n. 83/2000; il tentativo di conciliazione
deve avvenire in tal caso entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta
avanzata da una delle due parti.
Art. 3
(Ripetizione delle procedure)
Nell’ambito della stessa vertenza, per le azioni di sciopero
successive alla prima, le procedure di raffreddamento non devono essere
ripetute, salvo che siano trascorsi più di 90 giorni dall’ultimazione
della fase di conciliazione.
Art. 4
(Preavviso e requisiti della proclamazione)
La proclamazione deve avere ad oggetto una singola azione di sciopero
dal lavoro e deve essere comunicata alla Direzione aziendale interessata
almeno 10 giorni prima dell’effettuazione dello sciopero con
l’indicazione della data, della durata, delle motivazioni e
dell’estensione territoriale dello stesso.
Art. 5
(Durata)
Il primo sciopero di ogni vertenza non può superare la durata di 24
ore.
L’astensione successiva alla prima e relativa alla stessa vertenza non
può superare la durata di 48 ore.
Le astensioni devono comunque svolgersi in un unico periodo di durata
continuativa.
In caso di proclamazioni di sciopero per turni deve essere indicato
l’orario di inizio e l’orario finale di ciascun turno di servizio
ovvero la relativa collocazione nel turno.
L’azione di sciopero costituita da una o due ore per turno potrà
essere proclamata di volta in volta per un massimo di 30 giorni
consecutivi.
Art. 6
(Intervallo tra azioni di sciopero)
Tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo,
anche se si tratta di astensioni dal lavoro proclamate da soggetti
sindacali diversi che incidono sullo stesso servizio finale e sullo
stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno 3
giorni.
Art. 7
(Franchigie)
E’ esclusa l’attuazione di scioperi (comprese le forme di azione
sindacale, comunque denominate comportanti una riduzione del servizio)
nei seguenti giorni:
a) dal 23 dicembre al 3 gennaio;
b) il giorno che precede e segue la Pasqua;
c) i 3 giorni che precedono, che seguono e quelli concomitanti con le
consultazioni elettorali, nazionali, europee, regionali, amministrative
generali e referendarie;
d) i 2 giorni precedenti, quelli seguenti e quelli concomitanti con le
consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale;
e) nei periodi concomitanti con manifestazioni di rilevante importanza
nazionale ed internazionale.
Art. 8
(Sospensione o revoca)
La revoca, la sospensione o il rinvio spontanei dello sciopero
proclamato devono avvenire non meno di 5 giorni prima della data
prevista per lo sciopero. A norma dell’art. 2 comma 6 della legge n.
146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, il superamento di tale
limite è consentito quando sia stato raggiunto un accordo tra le parti,
ovvero quando la revoca, la sospensione o il rinvio dello sciopero siano
giustificati da un intervento della Commissione di Garanzia o
dell’autorità competente alla precettazione ai sensi dell’art. 8
della stessa legge.
Della sospensione o revoca di ciascuna astensione deve essere data
comunicazione nelle stesse forme previste dall’art. 2, comma 6, della
legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per le
informazioni all’utenza delle proclamazioni di scioperi.
Gli scioperi proclamati o in corso di effettuazione, saranno
immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità,
di calamità naturali e di stati di emergenza dichiarati tali dalla
Protezione Civile.
Art. 9
(Prestazioni indispensabili)
Durante l’astensione collettiva dovrà essere in ogni caso assicurato
un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui all’art.
1 comma 2, lett. e) della legge 146/1990. In particolare dovranno essere
garantiti:
a) la continuità della normale erogazione dei servizi che assicurano
collegamenti telematici e telefonici;
b) la salvaguardia degli impianti, dei sistemi di elaborazione e
apparati di rete nonché il regolare ripristino degli stessi in caso di
guasti che compromettono il funzionamento delle linee telefoniche e
trasmissione dati;
c) il servizio di customer care per ciò che attiene alle attività
finalizzate a garantire la libertà di comunicazione, nonché i
correlati sistemi informativi e logistici;
d) per quel che riguarda il collegamento telefonico fino al punto di
accesso dell’abbonato alla rete telefonica, dovrà essere assicurata
la ricezione della segnalazione del guasto, o comunque di altro tipo di
interruzione del servizio da parte dell’utente al fine di assicurarne
tempestivamente la riparazione.
Art. 10
(Modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili e di
individuazione del personale comandato)
Le prestazioni indispensabili di cui all’articolo precedente saranno
garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro
completa erogazione, individuato normalmente sulla base del criterio
della rotazione.
I contingenti minimi sono determinati in un piano predisposto
dalla Direzione aziendale orientato ad un risultato negoziale con le
organizzazioni sindacali.
In mancanza di un risultato negoziale o nell’ipotesi di rilevante
dissenso da parte di più organizzazioni sindacali sulle modalità
relative all’effettuazione delle prestazioni indispensabili e dei
lavoratori interessati le parti potranno adire l’autorità, competente
a svolgere la procedura di conciliazione di cui al comma 2 dell’art. 2
della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.
In ogni caso non possono essere stabiliti contingenti superiori ad un
terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del
servizio che garantisca il 50% delle prestazioni normalmente erogate nel
tempo interessato dallo sciopero, fermo restando che dovranno essere
assicurate le condizioni di sicurezza.
Art. 11
(Informazione all’utenza)
Le aziende devono comunicare agli utenti, nelle forme adeguate, almeno 5
giorni prima dell’inizio dello sciopero, il momento iniziale e finale
dell’astensione ed i servizi minimi che saranno garantiti.
Art. 12
(Altre forme di azione di sciopero)
La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale,
comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da
determinare un pregiudizio ai diritti degli utenti.
Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di
astensione collettiva dal lavoro straordinario, supplementare e dalla
reperibilità, fatta eccezione per la regola relativa alla durata
massima la quale non può essere superiore
ad un mese consecutivo per ogni singola azione, e per quella relativa
all’intervallo, regolato all’art. 6) della presente regolamentazione
e da intendersi come il periodo minimo che deve necessariamente
intercorrere tra la fine della prima azione di sciopero e la
proclamazione della successiva.
Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le
disposizioni della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n.
83/2000.
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Comunicazioni,
al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, alle organizzazioni
sindacali SLC CGIL, FISTEL CISL, UILTE UIL, UILCOM UIL, CISAL
Comunicazione, UGL Comunicazione, SNATER, FIALTEL, FLM UNITI, COBAS TLC,
FLMU CUB, CGIL, CISL, UIL, FIOM, FIM e UILM, nonchè alla Confindustria,
all’Unione Industriali di Roma ed alle aziende Telecom Italia S.p.A,
Telecom Italia Mobile S.p.A., Wind S.p.A., Blu S.p.A, Omnitel S.p.A,
Albacom S.p.A, Atlante S.p.A.
DISPONE INOLTRE
la pubblicazione della Regolamentazione provvisoria e degli estremi
della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana