RIPOSI GIORNALIERI
(le innovazioni della disciplina)
I riposi giornalieri consistono nella assenza dal lavoro, durante il 1° anno di vita della figlia o del figlio, per 1 o 2 ore giornaliere, a seconda che l’orario di lavoro sia inferiore o almeno pari a 6 ore.
Possono essere utilizzati:
·
dalla madre lavoratrice subordinata o·
dal padre lavoratore subordinato, come proprio diritto ma a condizione che:a) la figlia o il figlio sia affidato al solo padre;
b) la madre lavoratrice subordinata non se ne avvalga;
c) la madre non sia lavoratrice dipendente e, quindi, sia una lavoratrice autonoma, una collaboratrice, una libera professionista, …
Solo nell’ipotesi a) è indifferente la situazione lavorativa o meno della madre.
Nell’ipotesi b) la madre è una lavoratrice subordinata che vi rinuncia. Non è tale la madre che sta utilizzando un congedo di maternità o parentale.
Nell’ipotesi c) la madre è una lavoratrice, ma non è una lavoratrice subordinata (lavoratrice autonoma, collaboratrice, libera professionista, ...) oppure è una lavoratrice subordinata che non ne ha diritto (lavoratrice domestica, lavoratrice a domicilio, ...).
E’ escluso il diritto del padre quando la madre non svolga attività lavorativa, ad eccezione del caso in cui sia gravemente malata.
Ciascun genitore, se lavoratore subordinato, fruisce dei riposi in base al proprio orario giornaliero di lavoro.
Il genitore, in caso di Adozione - affidamento, ha diritto ai riposi orari giornalieri fino al compimento di 1 anno di età della figlia o del figlio. Se i figli con meno di 1 anno sono più di uno, i riposi sono raddoppiati (come nel caso del parto gemellare).
Questi periodi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro e hanno copertura previdenziale, mediante contribuzione figurativa.
E’ introdotta una apposita disciplina in caso di parto gemellare.
Attenzione
: la madre può godere dei riposi giornalieri durante il periodo di congedo parentale del padre; non è riconosciuto il caso contrario.