Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro
| CIRCOLARE N.
16/2001
25 gennaio 2001
PROT. 20121/RI.3A Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale
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ALLE DIREZIONI REGIONALI E
PROVINCIALI DEL LAVORO ALLA DIREZIONE GENERALE
AA.GG. AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE REGIONI ALLE PROVINCE AUTONOMA DI TRENTO E BOLZANO ALLE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI DATORI DI LAVORO ALLE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI LAVORATORI LORO SEDI |
Con la legge
29 dicembre 2000, n.422, "Disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge
comunitaria 2000", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S. O. n.14/L del 20
gennaio 2001, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 19
settembre 1994, n.626, Titolo VI, in tema di sicurezza e salute dei lavoratori
addetti ad attrezzature munite di videoterminali.
Dette innovazioni, che riguardano il campo di applicazione
della normativa - il quale ne risulta significativamente ampliato – nonché le
modalità di espletamento della sorveglianza sanitaria, comportano notevoli
riflessi sull’organizzazione del lavoro nelle imprese e sulle modalità di
adempimento delle prestazioni.
Il legislatore non ha ritenuto opportuno dettare norme
transitorie e conseguentemente la nuova disciplina sarà applicabile decorsi i
termini ordinari di vacatio legis; si ritiene pertanto opportuno fornire
i seguenti chiarimenti al fine di richiamare l’attenzione sulle innovazioni
intervenute e sugli adempimenti conseguenti.
AMBITO DI APPLICAZIONE
L’art.21
della legge comunitaria citata, che modifica la lettera c) dell’art.51 del
D.Lgs.626/94, definisce lavoratore addetto all’uso di attrezzature munite di
videoterminali il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di
videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali,
dedotte le interruzioni di cui all’art.54, e non più il lavoratore che
utilizza dette attrezzature per almeno quattro ore consecutive giornaliere per
tutta la settimana lavorativa, come disposto dalla normativa precedente.
Tale disposizione, prescindendo dalla modalità di
organizzazione dei tempi di lavoro, ha ampliato il campo di applicazione del
Titolo VI. Rientrano infatti nella definizione di lavoratore addetto ai
videoterminali anche quei lavoratori la cui prestazione, pur comportando l’uso
di videoterminali per venti ore settimanali, si articola in modalità che non
prevedono l’uso continuativo degli stessi per il periodo di quattro ore
consecutive considerato in precedenza, e che non rientravano prima nel campo di
applicazione della normativa.
Il datore di lavoro è pertanto tenuto ad aggiornare la
valutazione del rischio di cui all’art.4 alla luce della nuova definizione di
lavoratore, in esito alla quale valuterà la necessità o meno di nuove misure
di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e i riflessi
sull’organizzazione del lavoro.
Infatti, per i lavoratori compresi nella definizione di cui
sopra è previsto l’obbligo di sorveglianza sanitaria di cui allall’art.55,
nonché di formazione e informazione di cui all’art.56.
Non sono state apportate, invece, modifiche all’art.54
(modalità di svolgimento della prestazione quotidiana), che sancisce il diritto
del lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore
consecutive, ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero
cambiamento di attività, con modalità stabilite dalla contrattazione
collettiva anche aziendale, o, in mancanza, di quindici minuti ogni centoventi
minuti di applicazione continuata al videoterminale. Tale disposizione è
funzionale alla prevenzione dell’affaticamento visivo determinato dall’uso
del videoterminale per un periodo sufficientemente lungo, che allo stato delle
conoscenze scientifiche disponibili, si è ritenuto di quantificare nelle
predette quattro ore. E’ evidente, pertanto, che tale regime di interruzioni
trova applicazione non più nella generalità dei casi disciplinati dal Titolo
VI, com’era implicito nella vigenza della precedente definizione di lavoratore
addetto all’uso di videoterminali, ma nelle sole ipotesi in cui la prestazione
lavorativa quotidiana preveda almeno quattro ore consecutive di uso delle
attrezzature munite di videoterminali.
SORVEGLIANZA SANITARIA
Le modifiche
apportate all’art.55 in tema di sorveglianza sanitaria sono state dettate
dalla necessità di adeguare la norma all’interpretazione fornita dalla Corte
di Giustizia CE con la sentenza 12 dicembre 1996 e ai rilievi mossi dalla
Commissione CE in ordine al recepimento della direttiva 90/270/CEE relativamente
alla mancata previsione, per tutti i lavoratori, del controllo sanitario
periodico, nonché alla mancata previsione del controllo oftalmologico in
relazione a tale sorveglianza sanitaria periodica.
A fronte del precedente obbligo di sottoposizione a visita
periodica, con cadenza almeno biennale, i soli lavoratori giudicati idonei con
prescrizioni all’esito della visita preventiva e quelli di età superiore ai
quarantacinque anni, l’art.21 della legge comunitaria citata, con le
disposizioni contenute nei commi 3, 3 bis, 3 ter e 4, in parte
introduce una disciplina nuova e in parte e chiarisce obblighi già sussistenti
ai sensi della normativa previgente.
In tal senso, la disposizione introdotta al comma 3 non
introduce ex novo l’obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori
di cui al Titolo VI, essendo tale obbligo già esistente, ma ha la funzione di
costituisce una specificazione della disciplina generale di cui all’art.16che
prevede accertamenti preventivi e periodici, effettuati dal medico competente,
ai fini della valutazione della idoneità dei lavoratori alla mansione
specifica.
Analoga funzione illustrativa ha il successivo comma 3 bis,
ai sensi del quale le visite di controllo, sia preventive che periodiche,
sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2; è chiaro infatti che la
necessità di esami specialistici può derivare dall’esito delle visite
periodiche, oltre che dalla visita preventiva.
Il comma 3 ter stabilisce la periodicità delle visite
di controllo, disponendo che la stessa, fatti salvi i casi particolari che
richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è almeno
biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per quelli
che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; ha frequenza almeno
quinquennale per i lavoratori giudicati idonei senza prescrizioni all’esito
della visita di controllo preventiva di cui al comma 1.
Si segnala, al riguardo l’elevazione dell’età per cui è
previsto l’obbligo di visita di controllo con periodicità almeno biennale,
che passa da quarantacinque a cinquanta anni.
Il comma 4 sottolinea il legame funzionale fra la
sorveglianza sanitaria e l’obbligo del controllo oftalmologico, precisando che
quest’ultimo discende, oltre che da apposita richiesta del lavoratore che
sospetti un’alterazione della funzione visiva, confermata dal medico
competente, anche dall’esito dei controlli preventivi e periodici.
Alla luce di quanto sopra, appare evidente che le modifiche introdotte richiedono un attento riesame dei profili organizzativi e delle procedure aziendali nonché complessi adempimenti conseguenti alle innovazioni intervenute. Ne scaturisce, infatti, la necessità di un aggiornamento puntuale della valutazione del rischio, volto ad individuare ed attuare adeguate misure di prevenzione e protezione, quali:
Non appare superfluo ricordare, inoltre, che l’aggiornamento della valutazione del rischio va effettuata previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art.19) e con la collaborazione del medico competente (art.4 comma 6), e che la predisposizione del piano di formazione prevede il coinvolgimento degli organismi paritetici (art.22, comma 6).
Da quanto sopra discende che, stante la già ricordata assenza di una disciplina transitoria, appare necessaria una immediata attivazione da parte dei datori di lavoro, sia pubblici che privati, ai fini del rispetto delle nuove disposizioni, che peraltro richiederanno i necessari tempi tecnici oggettivamente inevitabili per l’adeguamento alle nuove disposizioni, tempi tecnici dei quali gli organi di vigilanza non potranno non tenere conto.
IL SOTTOSEGRATARIO DI STATO DELEGATO
(On. Paolo Guerrini)