Il termine di cinque giorni stabilito per la difesa del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare non decorre nel caso che egli si trovi in stato di incapacità naturale per malattia – La prova dell’impedimento deve essere data dal dipendente

In base all’art. 7 St. Lav. i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. La norma ha lo scopo di consentire al lavoratore eventuali attività difensive e di esercitare il diritto di chiedere di essere sentito per esporre le sue discolpe.
Nel caso in cui, durante il periodo di cinque giorni successivo alla contestazione, il lavoratore si trovi in stato di incapacità naturale per malattia, l’eventuale prosecuzione del procedimento disciplinare dovrebbe ritenersi viziata per impedimento all’esercizio del diritto di difesa. La prova della incapacità per malattia deve essere data dal lavoratore. A tal fine un certificato medico attestante genericamente sindrome ansiosa con stato confusionale può essere ritenuto insufficiente, se non sia accompagnato da richiesta di accertamenti peritali. Ove lo stato di incapacità naturale si verifichi successivamente alla scadenza del termine di cinque giorni, il datore di lavoro può ugualmente emettere il provvedimento disciplinare (Cassazione Sezione Lavoro n. 7374 del 30 maggio 2001, Pres. Spanò, Rel. La Terza).