IL LAVORATORE CHE PRESTI LA SUA OPERA PER SETTE GIORNI CONSECUTIVI, HA DIRITTO, PER IL MANCATO RIPOSO NEL SETTIMO GIORNO, A UN INDENNIZZO – In aggiunta al riposo compensativo (Cassazione Sezione Lavoro n. 7359 del 30 maggio 2001, Pres. Spanò, Rel. Coletti).


Quando il lavoro si protrae per più di sei giorni consecutivi, quale conseguenza necessaria del funzionamento domenicale dei mezzi di trasporto per ragioni di pubblica utilità, la concessione del riposo oltre il settimo giorno non ripristina l’equilibrata alternanza tra giorni lavorativi e pausa necessari al ristoro delle energie. Risponde, infatti, ad una nozione di comune e generale esperienza che l’attività lavorativa, come qualsiasi impegno delle energie psicofisiche che obblighi a seguire un ritmo predeterminato e immutabile, se protratta senza interruzioni, risulta via via più onerosa con il trascorrere delle giornate e il riposo che sopraggiunge dopo un arco di tempo più ampio rispetto alla normale cadenza settimanale non può, di per sé, compensare tale crescente disagio. In altri termini, il godimento del riposo compensativo vale certamente a diminuire l’onere indennitario del datore di lavoro ma non elimina il diritto (del tutto distinto e ulteriore rispetto al diritto al compenso per la prestazione di attività nel giorno domenicale) a un’attribuzione patrimoniale – da considerare come ristoro del danno da usura – che, se non prevista dal contratto collettivo, può essere determinata dal giudice, applicando, per la relativa liquidazione, criteri analoghi a quelli utilizzati per determinare la maggiorazione dovuta per il lavoro domenicale, con il quale è evidente l’affinità.