COMMISSIONE DI GARANZIA

PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 

Deliberazione: 02/107 Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’art. 2, comma 2, legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore delle telecomunicazioni (pos.10635)
(Seduta del 6.6.2002)

 

FATTO: regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’art. 2, comma 2, legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore delle telecomunicazioni
DELIBERAZIONE: formulazione di proposta
MOTIVAZIONE: proposta della Commissione ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), della l. n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000

 

LA COMMISSIONE

 

su proposta dei Proff. Santoni e Galantino, ha adottato, all’unanimità la seguente proposta:

 

PREMESSO

 

1. che la legge n. 146/1990, all’art. 1.1. individua come servizio pubblico essenziale quello volto a garantire il godimento del diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di comunicazione e che all’art. 1.2. lett. e) della medesima legge viene richiamato il settore delle telecomunicazioni;

 

2. che, attualmente, la disciplina delle prestazioni indispensabili nel settore delle telecomunicazioni è contenuta nell’accordo del 20 febbraio 1992 tra la delegazione SIP INTERSIND e le organizzazioni sindacali di categoria FILPT/CGIL, SILTE-FPT/CISL e UILTE/UIL, valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 5 febbraio 1993;

 

3. che a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 83/2000, che ha modificato ed integrato la legge n. 146/1990, si è resa necessaria la revisione delle previgenti discipline delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero, che devono essere adeguate a quanto disposto dalla legge;

 

4. che per quanto riguarda la disciplina relativa al settore delle telecomunicazioni, tale disciplina deve essere in primo luogo integrata introducendo regole conformi a quanto disposto dall’art. 2 commi 2 e 6 della legge citata;

 

5. che inoltre essendo trascorsi dieci anni dall’entrata in vigore della disciplina vigente ed essendo in questi anni intervenute rilevanti modificazioni negli assetti organizzativi delle imprese esercenti il servizio di telecomunicazione, dovute sia alla progressiva automatizzazione del servizio sia al sensibile aumento del traffico telefonico non più gestito in regime di monopolio, si rendono necessarie modificazioni della disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero, al fine di colmare le lacune rese evidenti dall’esperienza dei conflitti nel settore;

 

6. che le lacune della disciplina vigente in particolare riguardano: una chiara definizione del campo di applicazione della disciplina, la definizione di procedure di raffreddamento e conciliazione del conflitto, la mancata previsione di un intervallo minimo tra azioni di sciopero; il divieto di pacchetti di scioperi, la disciplina della durata delle azioni di sciopero, la mancata previsione di una disciplina della revoca tempestiva (o comunque giustificata dello sciopero), la ridefinizione delle prestazioni indispensabili nel settore delle telecomunicazioni;

 

CONSIDERATO

 

1. che la Commissione ha ripetutamente sollecitato le parti a procedere ad una definizione mediante accordo di nuove regole adeguate a quanto disposto dalla legge;

 

2. che le numerose audizioni delle diverse organizzazioni sindacali presenti ed attive nel servizio rientrante nel settore delle telecomunicazioni, nonché delle aziende che erogano tali servizi, tenute dalla Commissione nelle date 15 novembre 2000 (Telecom Italia, Cobas Telecomunicazioni, Flm Uniti, Snater), 3 maggio 2001 (Cgil, Cisl, Uil, Fialter Cisal, Ugl, Confindustria, Unione Industriali di Roma), 21 giugno 2001 (Snater), nonchè le difficoltà ancora di recente manifestatesi hanno consentito alla Commissione di verificare che a tutt’ora non sussiste una concreta possibilità che le parti raggiungano un accordo in ordine all’adozione di regole comuni per la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000;

 

3. che l’adeguamento della disciplina del settore delle telecomunicazioni sinora vigente è divenuta ormai improrogabile e che pertanto, a norma dell’art. 2, comma 2, della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, tale disciplina deve predisporre un insieme di regole che garantisca nel loro contenuto essenziale, i diritti degli utenti del servizio di telecomunicazione costituzionalmente tutelati;

 

DISPONE

 

l’apertura della procedura ex art. 13 comma 1 lett. a) l. n. 146/1990 come modificata dalla l. n. 83/2000;

 

FORMULA

 

ai sensi dell’art. 13 lett. a) della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 la seguente proposta

 


Art. 1 (Ambito di applicazione)

 

Le disposizioni di cui alla presente proposta si applicano nei confronti di tutti i soggetti ed imprese che a qualunque titolo erogano servizi direttamente connessi alle funzioni di collegamento telematico e telefonico, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o trasmissione dati anche mediante reti di calcolatori e servizi ad essi collegati (internet, posta elettronica, siti web, portali ecc.).

 

Art. 2 (Procedure di raffreddamento e di conciliazione)

 

A) Ambito di applicazione
In ogni caso l’attivazione della procedura di cui al presente articolo, la partecipazione alla stessa e la sottoscrizione dei relativi verbali, non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure stesse.

 

B) Divieto di azioni unilaterali
Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni unilaterali e le imprese sospenderanno, per la medesima durata, l’applicazione degli eventuali atti unilaterali che hanno dato luogo alla vertenza.

 

C) Procedura di raffreddamento
1. Il soggetto che intende promuovere un’astensione, prima della proclamazione della stessa, deve avanzare richiesta di incontro all’azienda, specificando per iscritto i motivi per cui intende proclamare lo sciopero e l’oggetto della rivendicazione. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle dell’eventuale proclamazione dello sciopero.

 

2. Entro cinque giorni (con esclusione dei festivi) dal ricevimento della predetta comunicazione, la controparte datoriale (aziendale o nazionale) informa per iscritto il soggetto richiedente della data e del luogo in cui si terrà l’incontro di esperimento delle procedure di raffreddamento. In ogni caso l’incontro deve tenersi entro i 10 giorni (con esclusione dei festivi) successivi al ricevimento della richiesta sindacale da parte dell’azienda, altrimenti la procedura si considera comunque esaurita.

 

3. L’omessa convocazione da parte dell’azienda o il rifiuto di partecipare all’incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento delle parti durante l’esperimento delle procedure saranno oggetto della valutazione della Commissione ai sensi dell’art. 13 lett. c), d), h), i), ed m) della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

 

D) Tentativo di conciliazione

A seguito dell’esaurimento con esito negativo del tentativo della procedura, di cui alla lettera C) punti 1 – 3, le parti esperiscono un tentativo di conciliazione:

a) in sede negoziale di livello superiore, ove il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti;
b) nella sede amministrativa prevista dall’art. 2 comma 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000; la convocazione deve avvenire in tal caso entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti, ed il tentativo di conciliazione deve in ogni caso esaurirsi entro 10 giorni dalla richiesta.

 

Art. 3 (Ripetizione delle procedure)

 

Nell’ambito della stessa vertenza, per le azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento non devono essere ripetute, salvo che non siano trascorsi più di 90 giorni dall’ultimazione della fase di conciliazione.

 

Art. 4 (Preavviso e requisiti della proclamazione)

 

La proclamazione deve avere ad oggetto una singola azione di sciopero dal lavoro e deve essere comunicata alla Direzione aziendale interessata almeno 10 giorni prima dell’effettuazione dello sciopero con l’indicazione della data, della durata, delle motivazioni e dell’estensione territoriale dello stesso.

 

Art. 5 (Durata)

 

Il primo sciopero di ogni vertenza non può superare la durata di 24 ore.
L’astensione successiva alla prima e relativa alla stessa vertenza non può superare la durata di 48 ore.
In caso di proclamazioni di sciopero per turni dovrà essere indicato l’orario di inizio e l’orario finale di ciascun turno di servizio.

 

Art. 6 (Intervallo tra azioni di sciopero)

 

Tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, anche se si tratta di astensioni dal lavoro proclamate da soggetti sindacali diversi che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno 10 giorni.

Art. 7 (Sospensione o revoca)

 

La revoca, la sospensione o il rinvio spontanei dello sciopero proclamato devono avvenire non meno di 5 giorni prima della data prevista per lo sciopero. A norma dell’art. 2 comma 6 della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, il superamento di tale limite è consentito quando sia stato raggiunto un accordo tra le parti, ovvero quando la revoca, la sospensione o il rinvio dello sciopero siano giustificati da un intervento della Commissione di garanzia o dell’autorità competente alla precettazione ai sensi dell’art. 8 della stessa legge.
Della sospensione o revoca di ciascuna astensione deve essere data comunicazione nelle stesse forme previste dall’art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per le informazioni all’utenza delle proclamazioni di scioperi.
Gli scioperi proclamati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità, di calamità naturali e di stati di emergenza dichiarati tali dalla Protezione Civile.

 

Art. 8 (Prestazioni indispensabili)

 

Durante l’astensione collettiva dovrà essere in ogni caso assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui all’art. 1 comma 2, lett. e) della legge 146/1990. In particolare dovrà essere garantita:
a) la continuità della normale erogazione dei servizi che assicurano tutti collegamenti telematici e telefonici;
b) la salvaguardia degli impianti, dei sistemi di elaborazione e apparati di rete nonchè l’immediato ripristino degli stessi in caso di guasti che compromettono il funzionamento delle linee telefoniche e trasmissione dati;
c) per quel che riguarda il collegamento telefonico fino al punto di accesso dell’abbonato alla rete telefonica, dovrà essere assicurata la ricezione della segnalazione del guasto, o comunque di altro tipo di interruzione del servizio, da parte dell’utente al fine di assicurarne tempestivamente la riparazione.

 

Art. 9 (Modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili e di individuazione del personale comandato)

 

Le prestazioni indispensabili di cui all’articolo precedente saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa erogazione, individuato sulla base dei criteri della rotazione.

I contingenti minimi sono determinati in un piano predisposto dalla Direzione aziendale, d’intesa con le organizzazioni sindacali.


In caso di rilevante dissenso da parte delle organizzazioni sindacali sulla concreta individuazione delle modalità relative all’effettuazione delle prestazioni indispensabili e dei lavoratori interessati le parti potranno adire l’autorità competente a svolgere la procedura di conciliazione di cui al comma 2 dell’art. 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.
In ogni caso non possono essere stabiliti contingenti superiori ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero.

 

Art. 10 (Informazione all’utenza)

 

Le aziende devono comunicare agli utenti, nelle forme adeguate, almeno 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero, il momento iniziale e finale dell’astensione ed i servizi minimi che saranno garantiti.

 

Art. 11 (Astensione dal lavoro straordinario e dalla reperibilità)

 

La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio i diritti degli utenti.
Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario e dalla reperibilità, fatta eccezione per la regola relativa alla durata massima la quale non può essere superiore ad un mese consecutivo per ogni singola azione di sciopero.
Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le disposizioni della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000

 

AVVERTE

 

che in caso di mancata pronuncia, la Commissione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13, lett. a) terzo periodo della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 adotterà, dopo aver verificato, in seguito ad apposite audizioni l’indisponibilità delle parti a raggiungere un accordo, con propria delibera la provvisoria regolamentazione la quale sarà vincolante per le parti ai sensi dell’art. 2 comma, comma 3, l.n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;

 

DISPONE

 

la notifica della presente delibera alle organizzazioni sindacali SLC CGIL, FISTEL CISL, UILTE UIL, SNATER, FIALTEL CISAL, FLM UNITI, COBAS, FLMU CUB ed alle aziende Telecom Italia, Telecom Italia Mobile, Wind, Blu, Omnitel, Albacom, Altanet, OLO (Other Licence Operators), all’Unione Industriali di Roma avvertendo che ai sensi dell’art. 13 lett. a) della l. n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro 15 giorni dalla notifica, nonchè la trasmissione della stessa delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Comunicazioni, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

DISPONE INOLTRE

 

la trasmissione della presente proposta alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n.281 al fine di acquisirne il parere, come prescritto dall'art. 13, lett. a, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, assegnando a tali organizzazioni il termine di 15 giorni per l'invio del predetto parere.