| lunedi 05 maggio 2003 snaterinforma |
Rivista telematica di diritto del lavoro Direttore responsabile Mario Fezzi
IL PATTO PER L'ITALIA
INNESCA L'ABROGAZIONE
PROGRESSIVA DELL'ART. 18 DELLO STATUTO
Il Protocollo Trilaterale firmato il 5 luglio scorso
dal Governo, dalle Associazioni Imprenditoriali e da due delle maggiori
Confederazioni Sindacali (CISL e UIL) colpisce il diritto alla reintegrazione
nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, sancito dall'art. 18
dello Statuto dei Lavoratori? Tutti i firmatari del cosiddetto Patto per
l'Italia, in testa il Presidente del Consiglio, si sono subito affannati a
precisare che l'accordo non tocca minimamente l'art. 18. La CGIL sostiene il
contrario. Chi ha ragione?
L'allegato n. 2 del Patto riproduce integralmente
quello che dovrebbe diventare il nuovo art. 10 del disegno di legge n. 848 (cd.
delega sul mercato del lavoro) ora all'esame del Senato. Il testo di quel
medesimo articolo inizialmente presentato dal Governo, come è noto, prevedeva
tre casi di deroga: quella del lavoratore originariamente assunto a termine e
successivamente stabilizzato a tempo indeterminato, quella dell'azienda che -
emergendo dal sommerso - regolarizzi rapporti di lavoro nero e, infine, quella
dell'azienda che, trovandosi al di sotto della soglia occupazionale minima
valida per l'applicazione dell'art. 18, assuma altri dipendenti superando così
quel limite. In tutti questi casi il disegno di legge delega del Ministro Maroni
consentiva al Governo di introdurre, con i decreti delegati, non meglio
precisate forme di esonero dall'applicazione dell'art. 18.
Il testo ora prefigurato nell'allegato n. 2 del Patto
per l'Italia riduce le ipotesi a una sola e definisce con maggior precisione i
limiti della delega legislativa. Secondo le dichiarazioni dei firmatari, il
Patto salverebbe solo l'ultima ipotesi, concernente le aziende minori, con il
dichiarato intento di favorire "la crescita dimensionale delle
imprese". Nel nuovo testo si utilizza un meccanismo piuttosto collaudato
(ad es. per i contratti di formazione e lavoro o per l'apprendistato) che è
quello di non computare alcuni dipendenti ai fini della verifica del requisito
occupazionale necessario per l'applicazione dell'art. 18. Stabilisce appunto il
testo concordato che non saranno conteggiate "le nuove assunzioni"
effettuate "mediante rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche
part-time, o con contratto di formazione e lavoro, instaurati nell'arco di tre
anni" dalla data della sua entrata in vigore. Precisa inoltre che tale
"non computo" non riguarderà le aziende che, al momento dell'entrata
in vigore della legge, già rientrano nel campo di applicazione dell'art. 18.
In questo modo, sostengono i firmatari del Patto, le
aziende saranno libere di crescere potendo effettuare tutte le assunzioni che
vorranno senza che ciò le faccia rientrare nel campo di applicazione della
tanto temuta e ormai celeberrima norma. E aggiungono che i lavoratori
attualmente occupati non perderanno nessuno dei propri diritti, applicandosi la
nuova disciplina solo alle future assunzioni ossia agli attuali disoccupati e,
come direbbe il noto cabarettista Catalano, meglio un lavoro poco tutelato che
la disoccupazione.
Il ragionamento non farebbe una grinza se corrispondesse al testo legislativo.
Ma non vi corrisponde, perché il disegno
di legge che il Patto prefigura si limita, come già sottolineato, a rendere non
computabili (e il Ministro Marzano ha precisato non computabili per sempre, non
solo per i tre anni di sperimentazione) tutte le assunzioni future, salvo quelle
effettuate dalle aziende in cui già si applica l'art. 18.
Ciò implica che
beneficeranno del "non computo" non solo le aziende minori esistenti
(che attualmente occupano fino a 15 dipendenti in ogni unità produttiva o fino
a 60 nel complesso) ma anche tutte quelle di nuova costituzione, piccole o
grandi che siano.
Questo significa che qualsiasi azienda, anche di grandi o
grandissime dimensioni, che sarà creata nel nostro Paese, ad es. anche dai
gruppi imprenditoriali dominanti a livello nazionale o internazionale, otterrà
lo stesso beneficio e potrà avere mano libera con tutti i propri 100, 1000 o
10.000 dipendenti.
La cosa appare particolarmente grave perché queste aziende,
una volta escluse dalla tutela reale, resterebbero assoggettate alla mera tutela
obbligatoria così come divisata dalla L. 604/1966 la cui esiguità finirebbe
per destabilizzare lo stesso principio della giusta causa (ora sancito anche a
livello europeo dall'art. 30 della carta di Nizza): un indennizzo da 2,5 a 6
mensilità potrà preoccupare un piccolo artigiano ma certo non una
multinazionale, con la conseguenza, veramente aberrante, che in Italia il potere
di licenziamento subirebbe limitazioni effettive solo nelle micro-imprese.
Simili effetti appaiono ultronei se non addirittura opposti rispetto al
dichiarato intento di favorire "la crescita dimensionale delle
imprese". Ma vi è di più. Nel medesimo testo divisato nell'allegato 2 non
è stata adottata alcuna precauzione contro l'eventualità che le aziende di
nuova costituzione siano nuove solo di nome.
È facile immaginare, infatti,
quanto forte sarebbe la tentazione delle altre imprese escluse dal beneficio,
quelle che attualmente garantiscono la stabilità reale dei posti di lavoro, a
riciclarsi, chiudendo i battenti e riaprendo sotto altro nome, per poter godere
della stessa libertà di licenziamento.
Soccorre al riguardo l'esperienza
applicativa di altri benefici quali, ad es., quelli previsti per le assunzioni
di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
In tal caso il legislatore ha
precisato che tali benefici non riguardano "quei lavoratori che siano stati
collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello
stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento,
presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa
che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o
controllo.
L'impresa che assume, dichiara, sotto la propria responsabilità,
all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate
condizioni ostative" (art. 8, co. 4-bis, L. 23 luglio 1991, n. 223, come
modificato dalla L. 451/1994). L'INPS, ente erogatore dei benefici, è
successivamente intervenuto nella questione con due circolari (la n. 239 del
1/8/1994 e la n. 122 del 1/6/1999) che hanno fissato ulteriori condizioni, molto
rigorose.
Nonostante tutto questo, i tentativi elusivi sono stati copiosissimi
dando luogo a un contenzioso che l'Istituto di Previdenza ha dovuto fronteggiare
vigorosamente nel tentativo, spesso vano, di evitare i numerosissimi abusi.
Che cosa succederà nel caso in esame in cui la legge
non ha previsto alcuna esclusione e in cui non ci si potrà valere neanche
dell'occhio vigile dell'INPS?
Se dunque l'allegato n. 2 del Patto per l'Italia si
traducesse in legge, si determinerebbero effetti a breve e medio termine molto
diversi da quelli dichiarati: non solo resterebbero privi di tutela gran parte
dei nuovi assunti (dalle imprese esistenti under 16 e da tutte le imprese di
nuova costituzione) ma si innescherebbe anche un meccanismo tendenziale che,
nell'arco del triennio di sperimentazione, spingerebbe moltissime imprese fuori
dell'ambito di applicazione della tutela reale rendendo peraltro, poi, di fatto,
impossibile un ripristino della situazione normativa attuale. È davvero
auspicabile che la svista, se di una svista si tratta, possa essere celermente
corretta.