| lunedi 03 marzo 2003 snaterinforma |
La
destrutturazione del lavoro e dei diritti
di Mario Meucci
“Non esagero se dico che si tratta della riforma
più importante degli ultimi trent’anni nel campo del mercato del lavoro.
Diventerà più flessibile, più dinamico, assicurerà una crescita
occupazionale. Si va incontro ai problemi dei giovani disoccupati”…
D’Amato, presidente Confindustria
Le legge delega
sul mercato del lavoro
I 10 articoli di cui è composta questa legge si riferiscono a
blocchi di tematiche :
a) collocamento, somministrazione di personale e manodopera,
intermediazione illecita, trasferimento di azienda e di ramo d’azienda ( nell’art. 1). In questo blocco
tematico si evidenzia che:
-
alla concezione precedente secondo cui il
collocamento era stato concepito come pubblica funzione (sebbene del tutto
caratterizzata da inefficienze non più sostenibili) giacché si riteneva
eticamente riprovevole che potesse essere oggetto di attività lucrativa di
impresa la somministrazione di manodopera e di personale (cioè il commercio del
fattore lavoro), la nuova legge sostituisce una impostazione legittimante la
“somministrazione” di personale quale attività d’impresa,
conferendola pacificamente alle private agenzie di lavoro (già interinale),
agli enti bilaterali (costituiti da associazioni datoriali e sindacali), ai
consulenti del lavoro, alle università e agli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado. Tale fornitura o somministrazione di personale da parte delle
agenzie interinali può essere, per effetto della nuova legge, non solo a tempo
determinato (come in precedenza) ma anche a tempo indeterminato. In tal
modo si accoglie nell’ordinamento italiano il c.d. “staff leasing”,
istituto con il quale si prevede che un’azienda si costituisca per la
somministrazione ad altre di personale che resta stabilmente ed a tempo
indefinito in organico alla azienda fornitrice, con conseguente insussistenza di
alcuna violazione della legge n. 1369/1960 in tema di interposizione per la
somministrazione di personale, legge che viene esplicitamente abrogata. I
lavoratori ed i sindacati dovranno non più rivolgersi all’azienda committente
– per tutte le questioni negoziali attinenti al rapporto di lavoro – ma
all’azienda cui sono in organico e che svolge funzione di somministrazione di
personale;
-
si prefigura la ridisciplina dei casi di interposizione
illecita ( individuando la fattispecie vietata sulla base del criterio della
mancanza di una ragione tecnica, organizzativa o produttiva o possa verificarsi
la lesione di diritti inderogabili di legge o di ccnl applicato al prestatore di
lavoro) nonché della nozione di distacco e comando; si
attribuisce all’azienda Capogruppo di imprese la facoltà di svolgere, per
delega delle consociate e controllate, tutti gli adempimenti di cui all’art. 1
d. lgs. n. 12/’79;
-
ai fini poi di precludere o rendere difficoltoso il
contenzioso da parte dei lavoratori rivendicanti la dipendenza diretta dalla
reale utilizzatrice delle prestazioni per presunta interposizione illecita, si
prevede che la genuinità dell’appalto derivi da una certificazione (da
parte di enti bilaterali intersindacali o di strutture pubbliche o università)
attestanti nell’appaltatore o somministratore di personale requisiti di
organizzazione di mezzi e di assunzione di rischio di impresa;
-
si prevede la revisione del d. lgs. n. 18/2001 in tema di trasferimento
d’azienda, adeguandolo alla normativa comunitaria e prevedendo che il
requisito dell’autonomia funzionale del ramo d’azienda (per effetto del
Patto per l’Italia del luglio 2002) sia riscontrato all’atto del
trasferimento invece di essere (come fino adesso) preesistente ad esso:
questa innovazione è di estrema pericolosità giacché può legittimare
fraudolenti e studiati accorpamenti di personale all’ultimo momento in una
determinata unità produttiva in vista della loro espulsione dall’azienda
originaria (ed inserimento in azienda ove si applicano contratti collettivi
nazionali o aziendali deteriori e talora non ricorre la stabilità reale ex art.
18 per essere al di sotto dei 16 dipendenti). L’intento legislativo – come
è stato acutamente notato – si rinviene nella volontà di “garantire e
non ostacolare le frodi” . Che poi il timore che la soluzione escogitata e
parzialmente ridimensionata nella sua rischiosità per i prestatori di lavoro
(nel libro bianco era addirittura prevista l’eliminazione del requisito
dell’ autonomia funzionale, ipotizzandosi la cessione di meri uffici o reparti
non funzionalmente autonomi !) venga utilizzata nel senso di dar luogo al
diffuso fenomeno delle cd. esternalizzazioni (o outsourcing) di comodo,
non è una ipotesi di scuola ma una realtà attualissima e concreta. Tant’è
che la Cassazione nelle recentissime sentenze nn. 14691, 15105 e 17207 del 2002
ha bloccato – dichiarandolo nullo per carente consenso alla cessione a terzi
del contratto individuale – l’affidamento in outsorcing da parte
della Soc. Ansaldo Energia al Consorzio Manital di una serie di cessioni di
“centri di costo” raggruppanti personale eterogeneo unificato nell’unità
produttiva “servizi generali” (dichiaratamente considerata estranea al cd. core
business dell’azienda), sulla base dell’inesistente riscontro nella unità
ceduta (e confezionata ad hoc all’atto dell’esternalizzazione) di una
preesistente autonomia funzionale nell’azienda cedente.
C’è ora il rischio che tali cessioni possano avere ampio e libero
corso.
b) riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale (con delega al governo da parte dell’art. 3):
-
il rapporto di lavoro a tempo parziale - che
è stato recentemente ridisciplinato dal d. lgs. n. 61/2000, tramite cui si sono
introdotte cautele in ordine al ricorso al lavoro supplementare ed alle
“clausole di elasticità”, al fine di evitare che si trasformasse in una
sorta di lavoro “a chiamata” a discrezione datoriale, sottratto a
distribuzione preconcordata – viene liberalizzato dalle limitazioni attuali.
Nel senso che - nell’ottica di una “invasività nel tempo di vita del
lavoratore” e di una sostanziale indifferenza alle esigenze connaturali
alla tipologia contrattuale implicante il necessario tempo libero per il
prestatore al fine di eventualmente instaurare un altro rapporto onde
raggiungere un livello economico di autosufficienza reddituale – le aziende
potranno richiedere sia lavoro supplementare senza consenso e senza
limiti (se non quelli pattuendi a livello di ccnl, superabili in
carenza dal consenso individuale di un lavoratore in condizioni di estrema
ricattabilità) sia introdurre elasticità nella gestione e distribuzione
temporale del part-time, esteso anche ai rapporti di lavoro a tempo
determinato. Diviene regola quella secondo cui ai fini di tutti gli istituti
legali e contrattuali (facenti rinvio ai requisiti dimensionali desumibili dal
numero dei dipendenti) il lavoratore a tempo parziale viene computato pro
rata temporis, in relazione proporzionale alla durata della prestazione
resa.
c) implementazione delle tipologie di lavoro (con delega al governo ex art. 4 ):
- la fantasia controriformista finalizzata all’infoltimento delle
tipologie di lavoro precario ha modo, in questa sede, di fare sfoggio di se.
Vengono addizionate – non paghi del fatto che il d.lgs. n. 368/2001 abbia
liberalizzato dai vincoli il rapporto a tempo determinato inserendolo tra le
tipologie ordinarie e non sussidiarie di lavoro - alle preesistenti tipologie
elastiche risalenti al cd. “pacchetto Treu” (codificato nella citata legge
n. 196/’97), una serie di nuovi contratti: atipici: il “lavoro a chiamata”
(job on call), il “lavoro a prestazioni ripartite” (job
sharing, o divisione di un'unica occupazione e di un unico stipendio tra due
o più lavoratori), il lavoro a progetto, il lavoro occasionale,
il lavoro occasionale e accessorio. Infine vengono ridisciplinate le prestazioni
da collaborazione coordinata e continuativa (in un’ottica di
delimitazione, riservandole a progetti a tempo determinato, degli eccessi e
degli abusi mascheranti vere e proprie forme di lavoro subordinato a tempo
indeterminato).
d’accordo per la tipologia del cd. ”operaio squillo” venne
sonoramente bocciata dai lavoratori con referendum: ora il direttore risorse
umane se ne ripropone la praticabilità). La tipologia contrattuale del lavoro
intermittente prevede la saltuarietà della prestazione, compensandone lo stato
di disponibilità alle chiamate aziendali con una specifica indennità di
disponibilità: non si tiene tuttavia in alcun conto che il lavoro nel nostro
ordinamento (ex artt. 2, 3 e 4 Cost.) deve essere non solo virtuale ma effettivo
in quanto mezzo di autorealizzazione individuale e sociale..
Il job sharing è un contratto a risultato tramite
cui due (o più) lavoratori (per un solo stipendio) si obbligano in solido a
fornire una prestazione, ripartendosene tra di loro i tempi e le modalità
attuative, nell’indifferenza del datore di lavoro cui preme soltanto che la
prestazione sia resa e che l’arco temporale sia coperto da presenza. I
lavoratori concorderanno tra loro le modalità esecutive, ivi incluso l’obbligo
del subentro di uno all’altro in caso di malattia o infortunio o altre
sopravvenute impossibilità di resa della prestazione (anche se tali aspetti
saranno da definire per via contrattuale).
- Si
prevede poi nella nuova legge che le quote obbligatorie di assunzione dei
disabili previste dalla legge n. 68/89 siano soddisfatte anche tramite
assunzioni a tempo determinato, così esponendo questi lavoratori (già solo
tollerati dalle aziende) ad un futuro di instabilità e di ghettizzazione,
giacchè non è lontano dal vero immaginare che questi portatori di handicap
saranno utilizzati secondo lo schema più precario del tempo determinato, in
luogo dell’onerosità del contratto a tempo indeterminato.
- La
nuova tipologia delle prestazioni di lavoro occasionale e accessorio
regolarizzabile e remunerabile con rilascio di coupons o tickest
(non si conosce ancora l’identità dei fornitori e le modalità di acquisto),
se va considerata piuttosto bizzarra e singolare in linea astratta e qualora
ipotizzata con intenti di generalizzazione, può invece risultare utile per le
ipotesi di lavoro occasionale reso con finalità di assistenza e cura
domiciliare (o presso enti senza fini di lucro) a persone malate o debilitate,
le cui esigenze non potrebbero altrimenti (e molto onerosamente) essere
sostenute da essi e dai loro familiari che con un contratto di collaborazione
domestica, riservabile invece per l’ipotesi più drammatica del colpito in
maniera invalidante, necessitante assistenza continuativa del c.d.
“badante”.
riconosciuta una valenza positiva. Accanto ad
essa si pone la “collaborazione occasionale”, individuata dai
parametri della durata del progetto presso lo stesso committente inferiore ai 30
giorni nell’anno solare e della esiguità del corrispettivo, non eccedente i
5000 €.
d) certificazione dei rapporti di lavoro e arbitrato (con delega al governo rinvenibile negli artt. 5 e 8):
La tematica è una di quelle che hanno dato luogo
alle maggiori opposizioni da parte della minoranza parlamentare, dei
giuslavoristi progressisti, del sindacato e della magistratura.
Viene affidato a enti bilaterali
(intersindacali), a strutture pubbliche competenti ed anche a università, il
compito – per dichiarati fini di prevenzione del contenzioso del lavoro
– di certificare la tipologia e la genuinità dei rapporti di lavoro da
porre in essere. In maniera farisaica la legge dispone che la procedura di
certificazione è “volontaria”, ma nei fatti nessun lavoratore verrà
assunto se non si è sottoposto a tale procedura di “manleva” datoriale.
E si risolverà in una procedura tutt’altro che genuina e spontanea, giacché l’intrinseco
ricatto costituito dall’offerta (o prospettiva) di un lavoro per un
disoccupato lo porterà a dichiarare, sottoscrivere ed a dare atto anche di una
realtà del tutto difforme da quella effettiva. Invero la legge consente la
possibilità di impugnativa giudiziale da parte del lavoratore, ma vi affianca l’obbligo
che il tentativo obbligatorio di conciliazione si svolga innanzi alla
Commissione certificatrice e che il magistrato investito dell’accertamento
tenga conto anche delle dichiarazioni e del comportamento tenuto dalle parti in
sede di commissione certificatrice.
Viene concludentemente, con tale configurazione e con tali accorgimenti, “blindato”
o “scoraggiato” il diritto giudiziale di ricorso da parte del lavoratore e
tentativamente “orientato” o “condizionato” il libero accertamento
giudiziale.
Le commissioni di certificazione degli enti bilaterali avranno altresì
il compito di attestare la definitività e genuinità delle rinunzie e
transazioni (ai diritti nascenti dall’art. 2113 c.c.) ai fini di precluderne
in maniera definitiva e tombale
l’ impugnativa.
Si prevede che, in caso di accertamento giudiziale di una erronea
qualificazione del rapporto di lavoro, l’ accertamento giudiziale non abbia
effetti retroattivi ma solamente ex nunc, facendo salvi per il
periodo antecedente al riscontro giudiziario gli effetti dell’accertamento
svolto dalle autorità di certificazione. Una forma di condono inaccettabile
e tale da non stare giuridicamente in piedi.
- Infine
dopo aver abbandonato alla Camera l’introduzione dell’arbitrato d’equità
– sostitutivo dell’accesso alla giurisdizione ordinaria – la legge lo
reintroduce quasi surrettiziamente all’art. 8 (nel contesto della ridisciplina
delle funzioni ispettive di tipo amministrativo) con la formula contemplante la
delega “per la definizione di un quadro regolatorio finalizzato alla
prevenzione delle controversie di lavoro in sede conciliativa, ispirato a
criteri di equità ed efficienza”.
La reintroduzione dell’arbitrato di equità richiama le critiche di chi ha giustamente – a suo tempo -
osservato che una forma di giustizia alternativa a quella privata
è finalizzata a risolversi in un pregiudizio per i diritti del lavoratore,
rifluendo in una soluzione transattiva caratterizzata da uno “sconto”
immanente a danno del prestatore (secondo la logica di un colpo al cerchio ed
uno alla botte ovverosia dell’aliquid datum, aliquid retentum),
per effetto del ricorso a criteri di equità (di tipo commerciale) e non di
stretto diritto.
Infine conviene sottolineare come i
contenuti delle deleghe siano configurati in chiave sottilmente
“ricattatoria” per le OO.SS. investite di ruolo attuativo e concertativo,
prospettando loro che, in assenza di pattuizioni negoziali nei contratti
o accordi collettivi, la perseguibilità e realizzabilità degli obbiettivi e
delle nuove tipologie di lavoro precario avverrà anche con il solo
“consenso del lavoratore”, d’ora in poi sempre più solo e indifeso.
Concludendo, mentre si resta in attesa dei decreti attuativi,
sostanzialmente realizzabili con la
consultazione sindacale (la cui disponibilità pone alle OO.SS. non pochi
problemi di essere fraintesa quale condivisione in linea di principio
dell’intera infrastruttura), si può sin d’ora affermare che – salvo i
pochissimi punti ove abbiamo espresso un nostro consenso condizionato – la
legge testé approvata prospetta ai nostri giovani un futuro di incertezza,
di intermittenza lavorativa, di assoluto precariato, coniugato ad un
corrispondente futuro di carente autosufficienza (o di vera e propria
invivibilità) per l’epoca della quiescenza.
Giacché con queste nuove tipologie di lavoro i versamenti contributivi faranno
maturare in capo ai futuri pensionati una percentuale stimata nell’ordine del
30% del reddito percepito in costanza di attività lavorativa, per cui
giustamente si è lanciato l’allarme (inascoltato) di costruire ed innescare,
ora per allora, “una vera e propria bomba sociale” a scoppio tanto
certo quanto ritardato (con una logica da “ápres moi le deluge”).