giovedi 04 marzo 2003  snaterinforma

QUELLO CHE HANNO SCRITTO LE AGENZIE .....

16:59 LAVORO: IN ARRIVO MOBILITA' LUNGA PER 7MILA LAVORATORI

LO PREVEDE EMENDAMENTO TAGLIALATELA A DL OCCUPAZIONE

Roma, 1 apr. (Adnkronos)- Saranno 7.000, in tutto, i lavoratori che potranno 'scivolare' in mobilita' lunga. Si tratta dei dipendenti di quelle imprese, a cominciare da Fiat, TELECOM e Polo Elettronico Abruzzese, i cui piani di gestione degli esuberi sono stati esaminati dalla presidenza del consiglio o dal ministero del welfare nel periodo che va dal primo gennaio 2002 al 31 marzo 2003.

economia - Adnkronos

Dl occupazione: mobilita' lunga per 7mila lavoratori

Radiocor - Roma, 01 apr - Passeranno da 3mila a 7mila i lavoratori che potranno usufruire della mobilita' lunga. Lo prevede un emendamento del relatore sul Dl occupazione, Marcello Taglialatela (An), depositato in commissione Lavoro alla Camera. Il testo approvato dal Senato si riferiva a 3mila lavoratori e riguardava in primo luogo la Fiat. L'ampliamento della platea riguardera' i lavoratori del settore telecomunicazioni, Telecom in testa.Mlp-mct

..... E QUELLO CHE  E' REALMENTE SUCCESSO ALLA  COMMISSIONE LAVORO DELLA CAMERA....

 

 

XI Commissione - Resoconto di giovedì 27 marzo 2003

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 marzo 2003. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maurizio Sacconi.

La seduta comincia alle 15.20.

 

Decreto-legge 23/2003: Disposizioni urgenti in materia di occupazione.
C. 3799 Governo.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, fa presente che il decreto-legge all'esame della Camera per la conversione si compone di due articoli, oltre a quello sulla entrata in vigore; è già stato approvato dal Senato e decadrebbe il prossimo 18 aprile 2003.
L'articolo 1, modificato nel corso dell'esame al Senato limitatamente alla modulazione degli oneri a carico dello Stato (comma 2), è diretto ad agevolare la vendita dello stabilimento Ocean di Verolanuova (in provincia di Brescia), che produce elettrodomestici (frigoriferi e congelatori) e che si trova attualmente in amministrazione straordinaria, dettando disposizioni che costituiscono un'eccezione circoscritta rispetto alla normativa vigente in materia di benefici contributivi. L'articolo 1-bis, introdotto al Senato a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo, è volto invece a consentire la cosiddetta «mobilità lunga» a tremila lavoratori, guardando in primo luogo alla situazione occupazionale determinatasi alla FIAT.
Effetto della disposizione contenuta nell'articolo 1 è quello di consentire alla società acquirente dello stabilimento Ocean di godere dei benefici contributivi di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 per 550 lavoratori. La società acquirente, Brandt Italia, riassorbirà entro tre anni tutti i dipendenti della precedente gestione. La Brandt Italia è una società commerciale controllata per il 99 per cento da Elco Brandt (appartenente per il 90 per cento all'israeliana Elco Holdings e per il 10 per cento alla spagnola Fagor) e per l'1 per cento da Itelco Clima. La

 


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Brandt Italia detiene i marchi Samet (elettrodomestici da incasso), San Giorgio (lavatrici) e Ocean. Lo stabilimento di La Spezia per la produzione di lavatrici San Giorgio resta invece in carico alla Ocean Spa, in attesa di un acquirente, da trovare entro febbraio 2004, pena la chiusura. Nel frattempo, la Brandt Italia si è impegnata ad assorbire alcune decine di migliaia di lavatrici prodotte da tale stabilimento.
Dal punto di vista normativo, l'articolo 1 attribuisce al ministro del lavoro la possibilità di concedere i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai datori di lavoro acquirenti di imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, aventi un numero di dipendenti superiore a mille unità.
Il comma 2, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca la copertura finanziaria, che grava sul Fondo per l'occupazione.
Nel corso dell'esame presso l'Assemblea del Senato è stato introdotto, a seguito dell'approvazione di un emendamento presentato dal Governo, l'articolo 1-bis, che concede la mobilità lunga a tremila lavoratori dipendenti da imprese o gruppi di imprese, i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame in sede di Presidenza del Consiglio dei ministri o del Ministero del lavoro nel periodo 1o gennaio 2002-31 marzo 2003, avuto anche riguardo ai processi di ristrutturazione, riorganizzazione, crisi o modifica degli assetti societari e aziendali derivanti da un andamento involutivo del settore di appartenenza. La disposizione in esame riguarda in primo luogo la FIAT e consegue all'accordo con le organizzazioni sindacali (ad eccezione della FIOM) siglato il 18 marzo in ordine al riassetto dello stabilimento di Mirafiori.
La mobilità lunga consiste nella proroga dell'indennità di mobilità oltre i termini della sua naturale scadenza e fino al momento in cui lavoratore consegue il diritto alla pensione. Essa è stata introdotta per la prima volta dall'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successivamente richiamata e prorogata da diverse disposizioni.
Per quanto riguarda i requisiti che i lavoratori devono possedere al momento della cessazione del rapporto di lavoro per usufruire della mobilità lunga, essi devono essere ricavati dal citato articolo 7, comma 7, della legge n. 223 del 1991.
I datori di lavoro che intendono avvalersi della disposizione in esame devono presentare apposita domanda al Ministero del lavoro entro il 30 giugno 2003. Gli oneri relativi al trattamento di mobilità, per il periodo eccedente la durata della mobilità ordinaria (compresa la contribuzione figurativa), sono a carico delle imprese beneficiarie.
L'articolo in esame conferma infine che ai lavoratori, ai quali viene concessa la mobilità lunga ai sensi della presente disposizione, si applicheranno gli attuali requisiti per il pensionamento di vecchiaia (articolo 11 e tabella A della legge 23 dicembre 1994, n. 724) e di anzianità (articolo 59, comma 6, comma 7, lettere a) e b), e comma 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449). I requisiti per accedere al trattamento di anzianità sono graduati dalla tabella B allegata alla legge n. 335 del 1995.
Preannuncia infine la presentazione di un emendamento volto a sostituire il primo periodo dell'articolo 1-bis in modo da consentire alle aziende di gestire esuberi di organico la cui ricollocazione lavorativa presenti particolari difficoltà; la modifica tiene conto dell'andamento negativo di alcuni settori, quali quello delle telecomunicazioni, che presentano esuberi strutturali rilevanti, relativamente ai quali la stima iniziale di tremila unità risulta assolutamente insufficiente.

Il sottosegretario Maurizio SACCONI esprime un orientamento favorevole ad una modifica del testo del provvedimento che consenta un più ampio impiego della cosiddetta mobilità lunga, anche se tale strumento si pone in controtendenza rispetto agli obiettivi dichiarati di innalzamento


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dell'occupazione nei confronti della popolazione anziana. Tuttavia, la negativa congiuntura economica, combinata con il fatto che il percorso parlamentare di approvazione della riforma degli ammortizzatori sociali non sarà tale da consentire una sincronia tra le esigenze che emergono dalle ristrutturazioni aziendali e le disponibilità di nuovi meccanismi come l'indennità di disoccupazione incrementata, spinge all'utilizzo di strumenti straordinari quali la mobilità lunga, che è a carico delle aziende e che consente di accompagnare il lavoratore che beneficia della mobilità breve fino al momento del conseguimento della pensione di anzianità.
In conclusione, auspica che si verifichino le condizioni per la definitiva conversione in legge del decreto legge.

Roberto GUERZONI (DS-U), premesso che la Commissione è costretta ancora una volta a lavorare in tempi ristretti, posto che in sede di ufficio di presidenza è stato fissato per le ore 17 di lunedì 31 marzo il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto-legge n. 23 del 2003, riservandosi di intervenire anche in sede di esame degli emendamenti presentati, svolge preliminarmente alcune considerazioni di carattere generale, dichiarandosi favorevole agli strumenti di sostegno al reddito e di intervento nelle crisi occupazionali ed aziendali, pur sottolineando la necessità che si metta mano ad una riforma degli ammortizzatori sociali di carattere generale.
Esprime poi perplessità in merito all'articolo 1 del provvedimento che è diretto ad agevolare la vendita di una specifica azienda - lo stabilimento Ocean di Verolanuova - che si trova attualmente in amministrazione straordinaria. Ritiene, in proposito, come indicazione di principio, che sarebbe opportuno evitare di predisporre un testo-fotografia di una singola azienda, cercando invece di allargare l'orizzonte degli interventi.
In merito all'articolo 1-bis, che concede la mobilità lunga a tremila lavoratori dipendenti da imprese o gruppi di imprese e che consegue all'accordo tra le organizzazioni sindacali, ad eccezione della FIOM, e la FIAT, osserva che in esso non vi è alcun riferimento al problema dell'indotto di quelle aziende che dalla crisi della FIAT subiscono pesanti contraccolpi.
Infine, ritiene necessario che si chiarisca come mai in questo contesto si preannuncia un emendamento volto ad ampliare il numero dei soggetti beneficiari dello strumento della mobilità lunga, ricomprendendo tra questi anche coloro che lavorano nel settore delle telecomunicazioni, quando finora, in altre occasioni, non è stato possibile allargare le possibilità di intervento.

Il sottosegretario Maurizio SACCONI precisa che, per quanto riguarda l'indotto FIAT, è stato adottato un provvedimento amministrativo con cui si è intensificata la possibilità di impiego della cassa integrazione; sono state disposte risorse, tramite la società strumentale «Italia lavoro» in accordo con le regioni interessate, in modo da intervenire con politiche attive che aiutino ed accompagnino coloro che si trovano in una condizione di esubero.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.


XI Commissione - Martedì 1° aprile 2003

omissis...

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Art. 1-bis.
1. Ai fini della collocazione in mobilità entro il 31 dicembre 2004 ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni, si applicano, avuto anche riguardo ai processi di ristrutturazione, riorganizzazione, crisi o modifica degli assetti societari e aziendali derivanti da un andamento involutivo del settore di appartenenza, nel limite di 7000 unità a favore di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame in sede di Presidenza del Consiglio dei Ministri o di Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel corso dell'anno 2002 e fino al 15 giugno 2003.
1-bis. 1.Il Relatore.

Si fa notare che al momento (data del 27 marzo 2003 - 01 aprile 2003) si parla genericamente di TELECOMUNICAZIONI e non di TELECOM ITALIA S.p.A.

NATURALMENTE INFORMEREMO I LAVORATORI  DI EVENTUALI NUOVE  PARLAMENTARI