lunedi 05 luglio 2004  snaterinforma               

 

Roma, 30 giugno 2004.

Spettabile
Commissione di Garanzia per
l’attuazione della legge sullo Sciopero
nei Servizi Pubblici Essenziali
Via Po, 16/A
00198 – Roma

 

e p.c.          

   

Telecom Italia S.p.A.
TIM S.p.A.
TI Sparkle S.p.A.

 

Oggetto: chiusura collettiva Telecom Italia S.p.A., TIM - Telecom Italia Mobile S.p.A., Telecom Italia Sparkle S.p.A. nei giorni 28 giugno 2004, 16-17-18-19-20 agosto 2004.

Informiamo

codesta spettabile “Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali” che le aziende in oggetto, esercitanti il pubblico servizio di telecomunicazioni, con comunicati indirizzati a tutto il personale rispettivamente del 17 giugno 2004, 28 maggio 2004, giugno 2004 hanno stabilito la chiusura collettiva di tutti i settori non operativi.

Tale decisione, che coinvolge la maggioranza del personale operante in tali aziende e che interrompe l’attività di tali settori, addirittura per nove giorni consecutivi nel mese di agosto, mette in evidenza che le aziende in questione ritengono, senza dubbio alcuno, che tali settori non sono essenziali al fine di garantire la continuità del servizio di telecomunicazioni così come inteso dalla legge 146/90 e successive modificazioni.

Inoltre tale comportamento aziendale si era già verificato in occasione dei giorni 2 e 5 gennaio 2004 con la totale chiusura degli stessi settori nel periodo dall’ 1 al 6 gennaio 2004.

Pertanto

, visto il reiterato comportamento aziendale, le scriventi. OO.SS. non possono non ritenere per il futuro che, in caso di insorgenza di conflitti sindacali nei settori coinvolti dalle ripetute chiusure collettive, gli stessi settori sono da intendersi esclusi dalla sfera di applicazione della legge 146/90 e quindi dalle procedure obbligatorie di raffreddamento e conciliazione, nonché dai termini di preavviso previsti dalla stessa legge e dalla  “Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’art.2, comma 2, legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, nel settore delle telecomunicazioni” , a meno che Codesta Commissione non rilevasse elementi di illegittimità nelle azioni intraprese dalle aziende in oggetto. 

Domenico Teramo                            Carucci Mario                      Giovanni Miggiano

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