| mercoledi 13 febbraio 2008 snaterinforma |
da http://www.coordinamentorsu.it/
Si eseguono ordini: la professionalità dinamica.
Un lavoratore – si ipotizzi magari un tornitore – si trova in fabbrica per il primo turno di lavoro e, nell’attesa che il campanello suoni le ore 6:00, un capo reparto si avvicina dicendogli che dovrà svolgere un’altra attività lavorativa, che non ha alcuna comunanza con quella espletata sino a quel momento.
Il tornitore, sulle prime meravigliato, poi innervosito, aspetterà ragionevolmente la prima occasione utile per informarsi sulla legittimità di una tale richiesta che, precedentemente alle quattro sentenze emesse dalla Corte di Cassazione tra la fine del 2006 e la fine del 2007 e ben illustrate dall’intervento del giuslavorista Mario Meucci, [1] sarebbe stata sicuramente infondata.
Ora, invece, quel tornitore – ma potrebbe essere anche un impiegato di un ufficio legale a cui viene chiesto di prestare la sua attività lavorativa nell’ufficio della contabilità – deve “obbedire” e non può adire le vie legali per la tutela della sua precedente posizione lavorativa.
Va di moda infatti la “professionalità dinamica”: d’altronde, in un’epoca dove il dimanismo è considerato una delle migliori qualità dell’uomo globale fabbricatore dei suoi sogni, non poteva essere abbinato al termine ‘professionalità’ migliore aggettivo che quello di ‘dinamico’.
Alle parole però, per quanto fantasmagoriche siano - come direbbe il poeta Rimbaud -, è necessario dare il giusto valore e comprendere ciò che dietro ad esse si cela.
Innanzitutto, e non pare neppure tanto nascosta, dietro la professionalità dinamica si nasconde una vittoria delle imprese, capaci di veicolare il loro punto di vista che, proprio come succede in un romanzo, non può essere mai oggettivo e, nel caso specifico, non può coincidere con il punto di vista dei lavoratori.
Le imprese invocano le esigenze della produzione, certe della possibilità che un tale dinamismo possa meglio interpretare e soddisfare le richieste del mercato e, nel contempo, essere economicamente vantaggioso.
Ma chi sta leggendo questo breve intervento provi a valutare le cose dal punto di vista di quel tornitore che, entrando in fabbrica, deve cambiare posizione lavorativa in nome di quel dinamismo.
Quel tornitore avrà sviluppato una certa professionalità, avrà cercato di fare al meglio il suo lavoro per migliorarsi e per ottenere una gratificazione innanzitutto personale.
Ed ora qualcuno può dirgli legittimamente che i suoi sforzi sono stati del tutto inutili. Come potrebbe sentirsi quel tornitore se non frustrato?
È pur vero che la frustrazione ha un valore neutro per un’azienda che mira a tutt’altri obbiettivi.
Qualcuno potrebbe affermare l’esagerazione di questa posizione; e ciò sarebbe vero se l’obbligo dell’azienda fosse solo quello di corrispondere la retribuzione, senza che essa abbia obblighi di tutela della salute psicofisica del lavoratore.
Ritornano alla mente alcune pagine centrali del romanzo di Céline, Viaggio al termine dalla notte: il protagonista di nome Bardamu, volendo lavorare alla Ford, si sottopone alle visite necessarie e, quando dice al medico esaminatore che lui è istruito ed ha anche studiato, il primo gli risponde “Non ti serviranno a niente qui i tuoi studi, ragazzo!Mica sei venuto qui per pensare, ma per fare gesti che ti ordineranno di eseguire […].È di scimpanzé che abbiamo bisogno.” [2]
Un lavoratore che oggi invoca la sua professionalità, riceverà, in altri termini, la stessa risposta scritta in quel romanzo: qui abbiamo bisogno di gente che esegue ordini. Basta.
È pur vero che, dai principi contenuti nelle sentenze della Cassazione, la professionalità dinamica deve essere concordata con le organizzazioni sindacali.
Dunque saranno queste ultime a svolgere un ruolo fondamentale, sotto gli occhi dei lavoratori: se la flessibilizzazione comincerà a passare negli accordi, significherà o 1) la condivisione da parte delle OO. SS. di tale impostazione o, forse peggio, 2) la loro incapacità di porre, dialetticamente, un freno a questa impostazione.
I lavoratori trarranno le debite conclusioni dal risultato della contrattazione in merito.
Un ultimo cenno va fatto al rischio che questo dinamismo diventi discriminatorio: l’azienda invocherà il principio della professionalità dinamica nei confronti di Tizio o Caio, posto che entrambi svolgono lo stesso lavoro?
Temo che dei due sarà spostato quello più “irrequieto” e “indisciplinato”, in poche parole quello che dà più rogne: e ciò ad ulteriore conferma dell’alto grado di irregimentazione sociale [3] a cui tende l’organizzazione moderna del lavoro, questa volta, purtroppo, suffragata dall’intervento della Cassazione.
Gennaro De Falco
Note:
[1] Cfr. http://www.coordinamentorsu.it/doc/altri2008/2008_0117_meucci.htm
[2] Cèline, Louis-Ferdinand, Voyage au bout de la nuit, Paris, Editions Denoel et Steele, 1932. Traduzione italiana di Ernesto Ferrero: Viaggio al termine della notte. Roma, La Biblioteca di Repubblica, 2002, p. 214.
[3] Tincani, Persio, Ovunque in catene, Milano, M&B Publishing, 2006, p. 73 sg.
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