mercoledi 18 febbraio 2004  comunicato  T.I. Sparkle          

 

Roma, 1 febbraio 2004 

Permessi e congedi -  L.53/2000

 

Come noto, la legge 53/2000 (Disposizioni a sostegno della maternità e della paternità,….), all’ 4 -congedi- , ha disposto la possibilità di fruizione di permessi retribuiti e congedi qualora ricorrano particolari situazioni.  In sintesi: 

·        Permessi fino a tre giorni annui in caso di  decesso o documentata infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado;

·        Congedi frazionati o continuativi, fino a 2 anni,  nel caso di gravi e documentati motivi familiari. 

Successivamente il Decreto Interministeriale 21 luglio 2000 n° 278 ha regolamentato  l’attuazione del suddetto art. 4 della L.53/2000. 

Di seguito riassumiamo i punti cardine del decreto 

Art. 1- Permessi retribuiti

1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi

2. Per fruire del permesso, l’interessato comunica previamente al datore di lavoro l’evento che da titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o dalla necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.

3. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.

4.Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1, la lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni.

5. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n° 104, e successive modificazioni. 

Art. 2 -Congedi  per gravi motivi familiari

1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti pubblici o privati, possono richiedere, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n° 53, un periodo di congedo per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’art. 433 del codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Per gravi motivi si intendono:

a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui  al presente comma;

b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone di cui al presente comma;

c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;

d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del richiedente, derivanti delle seguenti patologie:

1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neomuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continua o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;

4) patologia dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

2. Il congedo di cui al presente articolo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa. 

Art. 3 -Documentazione

1. La lavoratrice o il lavoratore che fruiscono dei permessi per grave infermità di cui all’art 1 o dei congedi per le patologie di cui all’art. 2 comma 1, lettera d), devono presentare idonea documentazione del medico specialista 3del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del lavoratore o della lavoratrice ; la certificazione delle patologie di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo.

2. Quando l’evento che da titolo al permesso o al congedo è il decesso, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detto evento con la relativa certificazione , ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.

3. La lavoratrice o il lavoratore che intendono usufruire del congedo di cui all’art. 2 per motivi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono tenuti a dichiarare espressamente la sussistenza delle situazioni ivi previste.

4. Quando è in corso l’espletamento dell’attività lavorativa ai sensi dell’art. 1, comma 4, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante certificazione di cui al comma 1 del presente articolo. 

Snater rimane a disposizione dei lavoratori per  eventuali chiarimenti ed approfondimenti. 

                                   

La Segreteria Regionale Lazio 

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